LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9335/2017 proposto da:
G.N., elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n. 19, presso lo studio dell’avvocato Iovane Claudio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Caposile n. 10, presso lo studio dell’avvocato Geromel Donatella Maria Ines, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pozzan Fausto, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, del 17/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/11/2021 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che chiede alla Corte di Cassazione dichiarare inammissibile il ricorso e condannare il ricorrente N. ex art. 96 c.p.c., comma 3.
FATTI DI CAUSA
G.N. incardinava un procedimento ex art. 710 c.p.c., per la modifica delle condizioni della separazione personale dal coniuge B.S., omologata il *****. Egli chiedeva che, confermato l’affidamento condiviso dei due figli minori, fosse modificato il loro collocamento, da disporre prevalentemente presso di sé, anziché presso la madre (come era); che fosse disciplinato il diritto di visita dei figli e revocato il contributo di mantenimento posto a proprio carico.
Il procedimento si concludeva in primo grado con il rigetto dell’istanza da parte del Tribunale di Vicenza.
La Corte d’appello di Venezia, con decreto del 17.1.2017, rigettava il reclamo del G., rilevando l’insussistenza di serie ragioni per modificare la residenza dei minori dalla casa materna a quella paterna, tenendo conto della piena idoneità genitoriale della B. anche rispetto all’esigenza di favorire lo sviluppo della bigenitorialià, tanto più che le abitazioni di residenza dei due genitori si trovano in Comuni a pochi chilometri di distanza, il che non costituiva per il padre un ostacolo per la frequentazione dei figli; inoltre la Corte modificava in parte il regime delle visite paterne.
Il G. propone ricorso per cassazione, resistito dalla B..
Le parti hanno presentato memorie.
Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi, in ordine al collocamento e “domiciliazione” dei figli minori (primo motivo), violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c., artt. 3,29 e 30 Cost., artt. 8 e 9 Cedu (secondo motivo), art. 337-ter c.c. e art. 32 Cost. (terzo motivo), in ordine alla disciplina dei tempi e modi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e al mancato collocamento prevalente degli stessi presso l’abitazione del padre.
I predetti motivi sono inammissibili.
E’ noto che i provvedimenti in tema di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l’affidamento dei figli ed il rapporto con i genitori hanno carattere decisorio e definitivo e sono, pertanto, ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24265 del 2004, n. 11218 del 2013, n. 12018 del 2019).
A diversa conclusione deve pervenirsi quando la statuizione impugnata abbia ad oggetto le sole modalità del collocamento dei figli, dei quali, come nella specie, non sia contestato l’affidamento condiviso ai genitori: in tal caso non è possibile riconoscere alla relativa statuizione i caratteri della decisorietà e definitività, ai fini della proponibilità del mezzo di ricorso ex art. 111 Cost., che e’, quindi, da escludere.
Ad analoga conclusione è pervenuta questa Corte quando ha escluso tale mezzo rispetto a provvedimenti disciplinanti il regime di frequentazione padre-figlio “al pari (dei provvedimenti) che si pronunciano sulle modalità concrete del mero collocamento del figlio presso uno dei genitori affidatari”, essendo questi “privi di attitudine al giudicato in quanto modificabili in ogni momento a prescindere dalla sopravvenienza di fatti nuovi, quindi, non sono (…) decisori né definitivi” (cfr. Cass. n. 33609 del 2021, figlio minore in quel caso affidato ai servizi sociali). Nella stessa direzione si colloca un precedente che ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti provvisori “de potestate” (cfr. Cass. 28724 del 2020, in fattispecie in cui il tribunale aveva autorizzava i servizi sociali a sospendere gli incontri tra il genitore ed il figlio).
In effetti, “all’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito”, il quale “determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore” (art. 337-ter c.c., comma 2); per altro verso, “i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamenti dei figli” (art. 337-quinquies c.c., comma 1).
Diversamente dai provvedimenti modificabili solo nel caso di sopravvenienza di fatti nuovi che, integrando giudicato “rebus sic stantibus”, sono sottoposti al controllo straordinario per cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 32359 del 2018), quelli meramente attuativi dell’affidamento, riguardando i tempi e le modalità del collocamento dei figli e il regime delle frequentazioni con i genitori, possono essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di nuovi elementi sopravvenuti, sulla base di diverse valutazioni riservate al giudice di merito per la migliore realizzazione dell’interesse dei figli stessi.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c., commi 4 e 5 e omesso esame di fatti decisivi, per non avere provveduto sulla domanda di riduzione del contributo di mantenimento dei figli posto a suo carico in misura ritenuta eccessiva e ingiustificata.
Il motivo è inammissibile sia per inadeguatezza del mezzo proposto, avendo riguardo alla tipo di denuncia che è di omessa pronuncia su domanda (censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.) sulla quale la Corte ha comunque implicitamente pronunciato rigettandola, sia perché censura impropriamente apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
Il ricorso è inammissibile.
Non sussistono le condizioni per la condanna del ricorrente, ex art. 96 c.p.c., comma 3, richiesta dal Procuratore Generale.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200,00.
Oscuramento dei dati personali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022