LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7763/2015 R.G. proposto da:
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Annalisa Santagostino, e Pio Dario Vivone, dell’Avvocatura regionale, con domicilio eletto in Roma, piazzale Aurelio, 6, presso lo studio dell’Avv. Debora Maria Lanini;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA ***** S.N.C.;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Cremona n. 787/15 del 13 febbraio 2015.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS Stanislao, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto del 13 febbraio 2015, il Tribunale di Cremona ha rigettato l’opposizione proposta dalla Regione Lombardia avverso lo stato passivo del fallimento della ***** S.n.c., avente ad oggetto il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2752 c.c., comma 3, ed in subordine di quello di cui all’art. 2758 c.c., comma 1, a favore di un credito di Euro 9.118,49, ammesso al passivo in via chirografaria a titolo di tassa automobilistica.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato che del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2752 c.c., comma 3, chiarendo che il riferimento alla Legge per la finanza locale, nello stesso contenuto, deve intendersi effettuato alle disposizioni che disciplinano i tributi comunali e provinciali. Ha pertanto affermato che il privilegio in questione non può essere riferito a tributi diversi senza operare un’interpretazione analogica contrastante con il significato semantico della disposizione, aggiungendo che, ove il legislatore avesse inteso estendere il privilegio anche ai tributi regionali, lo avrebbe dichiarato espressamente, anche alla luce del fatto che, a differenza del Comune e della Provincia, la Regione non è un ente locale. Ha ritenuto inconferente il richiamo dell’opponente a precedenti riguardanti la Provincia autonoma di Trento, osservando che nell’ambito della stessa la tassa automobilistica ha natura di tributo provinciale, ed escludendo anche l’applicabilità del privilegio di cui all’art. 2758 c.c., dal momento che la tassa in questione non costituisce un’imposta indiretta.
2. Avverso il predetto decreto la Regione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d’impugnazione, la Regione denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2752 c.c., comma 3 e art. 2778 c.c., n. 20, sostenendo l’ammissibilità di un’interpretazione estensiva delle predette disposizioni, fondata sulla ratio delle stesse, sull’intenzione del legislatore e sulla causa del credito, che costituisce la ragione giustificatrice del privilegio. Premesso che il rinvio alla legge per la finanza locale, storicamente riferibile al R.D. 14 settembre 1931, n. 1775, in quanto contenuto in una norma anteriore all’istituzione delle Regioni, dev’essere oggi inteso come un più ampio e generale richiamo ad una categoria omogenea di norme organicamente afferenti alla disciplina del settore, afferma che, in quanto fondata sulla natura regionale del tributo, l’esclusione dell’applicabilità del privilegio comporterebbe una disparità di trattamento rispetto a quelle Regioni, come il Trentino Alto Adige, in cui la tassa ha carattere provinciale.
1.1. Il motivo è fondato.
Ai fini dell’esclusione dell’applicabilità del privilegio di cui all’art. 2752 c.c., comma 3, al credito della Regione per la tassa automobilistica, il Tribunale si è infatti attenuto ad un’interpretazione strettamente letterale della norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 13, secondo cui il riferimento del comma 4 (oggi terzo) della predetta disposizione alla “legge per la finanza locale”, dovendo intendersi effettuato “a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali”, non può essere esteso anche ai tributi regionali, come la tassa in questione, senza trasmodare in un’interpretazione analogica, contrastante con la portata semantica della disposizione.
Questa lettura restrittiva riecheggia il risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riferimento ai “crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale” era riferibile unicamente ai crediti relativi ai tributi previsti dal R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, recante il Testo Unico per la finanza locale, e non poteva essere esteso ad altri tributi comunali o provinciali, ostandovi la natura eccezionale delle norme che prevedono i privilegi, le quali, introducendo delle deroghe al principio della par condicio creditorum, non sono suscettibili di applicazione in via analogica (cfr. Cass., Sez. I, 5/03/2009, n. 5297; Cass., Sez. V, 29/03/2006, n. 7309). Tale orientamento, che ha reso necessario l’intervento interpretativo del legislatore, risulta peraltro superato da più recenti pronunce, le quali, pur confermando l’inammissibilità dell’analogia in materia di privilegi, hanno precisato che le norme del codice civile che li prevedono possono costituire oggetto di un’interpretazione estensiva volta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva, in modo tale da delimitare il loro esatto ambito di operatività anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l’intenzione del legislatore e la causa del credito, che ai sensi dell’art. 2745 c.c. rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio (cfr. Cass., Sez. Un., 17/05/2010, n. 11930; Cass., Sez. I, 16/04/2014, n. 8869; 11/08/2011, n. 17202). Nel contempo, è stato affermato che il privilegio generale mobiliare che assiste i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare a questi ultimi la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l’espressione “legge per la finanza locale”, contenuta nell’art. 2752 c.c., comma 3, non dev’essere riferita a una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all’atto astrattamente generatore dell’imposizione (cfr. Cass., Sez. I, 17/02/2012, n. 2320): sulla base di tale principio, è stata riconosciuta l’applicabilità del privilegio in questione anche al credito per la tariffa d’igiene ambientale (TIA), istituita dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cfr. Cass., Sez. I, 17/02/2012, n. 2320), ed a quello per la tassa automobilistica provinciale, istituita dalla L.P. Trento 11 settembre 1998, n. 10, art. 4 (cfr. Cass., Sez. I, 17/02/ 2016, n. 3134; 26/07/2012, n. 13301).
I medesimi principi sono stati ritenuti da ultimo applicabili anche alla tassa automobilistica istituita dal D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, in riferimento alla quale è stato ripetutamente affermato, in epoca successiva alla pronuncia del decreto impugnato, che in sede di ammissione al passivo fallimentare deve riconoscersi a favore del credito fatto valere dalla regione il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2752 c.c., comma 3: l’applicazione di tale disposizione deve ritenersi infatti consentita sulla base di un’interpretazione non già analogica, ma estensiva, giustificata dalla ratio del privilegio, consistente nell’assicurare alla regione la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei compiti ad essa istituzionalmente attribuiti dalla Costituzione, e dalla comune appartenenza della regione, dei comuni e delle province alla categoria degli enti territoriali, nonché dall’interpretazione autentica dell’espressione “legge per la finanza locale”, fornita dal D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 13 (cfr. Cass., Sez. VI, 7/09/2021, n. 24071; 4/10/2019, nn. 24836 e 24837; 8/09/2017, n. 21007).
2. Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il secondo motivo, con cui la ricorrente ha dedotto, in via subordinata, la violazione e la falsa interpretazione dell’art. 2758 c.c., comma 1, sostenendo che, in quanto configurabile come tributo proprio derivato, la tassa automobilistica riveste soltanto formalmente carattere regionale, avendo causa e natura sostanzialmente erariale.
3. Il decreto impugnato va conseguentemente cassato, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2752 c.c., comma 3 e art. 2778 c.c., n. 20, a favore del credito fatto valere dalla Regione, già ammesso al passivo in via chirografaria.
L’esito del giudizio, contrassegnato dall’accoglimento della domanda in virtù del mutamento sopravvenuto nell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, giustifica l’integrale compensazione delle spese relative ad entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette al passivo in via privilegiata ai sensi dell’art. 2752 c.c., comma 3 e art. 2778 c.c., n. 20, il credito di Euro 9.118,49 fatto valere dalla Regione Lombardia. Compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022