LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24747/12 R.G. proposto da:
C.F., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Adriana n. 20 presso lo studio dell’Avv. Antonella Lo Conte che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. Fabio Mantovani per procura a margine del ricorso.
– ricorrente –
contro
AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata
– contro ricorrente –
avverso la sentenza n. 28/30/12 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 20 marzo 2012.
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021 dal Consigliere Dott.ssa Crucitti Roberta.
RILEVATO
che:
nella controversia originata dall’impugnazione da parte di Franco C. di avvisi di accertamento, emessi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 e relativi a IRPEF degli anni 2004 e 2005, la Commissione tributaria regionale del Veneto (d’ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente, e a parziale riforma della stessa, rideterminava il reddito, per l’anno d’imposta 2004, in Euro 68.000 e, per l’anno di imposta 2005, in Euro 65.830.
Il Giudice di appello riteneva che il reddito dichiarato dal contribuente, a fronte degli elementi probanti forniti dall’Ufficio, fosse assai esiguo e inidoneo a giustificare il tenore di vita sostenuto. Rilevava, però, che poiché gli incrementi patrimoniali sono stati dalla parte resistente ricondotti a fattori non contestati dall’Amministrazione finanziaria, gli stessi possono essere esclusi dalla formazione del reddito sintetico formulato.
Avverso la sentenza C.F. ha proposto ricorso, su cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Questa Corte, con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 27 febbraio 2018 e sull’istanza del contribuente il quale ha fatto presente, allegando documentazione a conforto, di avere aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, rinviò la causa a nuovo ruolo.
Il ricorso è stato, quindi, nuovamente avviato, ai sensi dell’art. 380-bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria con allegati.
CONSIDERATO
che:
il ricorrente ha depositato, in atti, copia di domanda di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, per entrambi gli avvisi di accertamento impugnati, e copia di ricevuta di acquisizione da parte del sistema informativo dell’Agenzia delle entrate in data 25.09.2017;
allo scadere del termine di sospensione, fissato dal citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, al 31 dicembre 2018 non è stata presentata istanza di trattazione né risulta atto di diniego impugnato;
con nuova memoria il ricorrente ha allegato anche comunicazione dell’Agenzia delle entrate di intervenuto perfezionamento della definizione agevolata;
ai sensi del citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10 in tali ipotesi il processo si estingue e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, conv. dalla L. n. 96 del 2017.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022