Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6229 del 24/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 23692/2021 R.G., sollevato dal Tribunale di Caltanissetta con ordinanza in data 22 settembre 2021 nel procedimento vertente tra:

M.C., da una parte;

e C.S., dall’altra;

ed iscritto al n. 82/2021 R.G. di quell’Ufficio.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 dal Consigliere Dott. Mercolino Guido;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta limitatamente al procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale e la competenza del Tribunale di Gela per il procedimento concernente l’affidamento del figlio minore e i provvedimenti consequenziali.

FATTI DI CAUSA

1. M.C., già convivente con C.S., a seguito della cessazione della convivenza lo convenne in giudizio, per sentir disporre, ai sensi degli artt. 316,337-bis e 337-ter c.c., e previa adozione di un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 330 c.c., l’affidamento esclusivo in suo favore del figlio minore Carmelo, nato dall’unione, con la valutazione della rispondenza all’interesse dello stesso degl’incontri con il padre e l’imposizione a carico di quest’ultimo dell’obbligo di corrispondere un assegno mensile per il suo mantenimento.

1.1. Con ordinanza del 1 giugno 2021, il Tribunale ordinario di Gela dichiarò la propria incompetenza in favore del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, rilevando che dinanzi a quest’ultimo risultava pendente un procedimento nell’interesse del medesimo minore, promosso dal Pubblico Ministero in data anteriore alla proposizione della domanda da parte della M. ed avente ad oggetto la decadenza del C. dalla responsabilità genitoriale, e ritenendo pertanto operante la vis attractiva del Giudice minorile, anche in ordine alle statuizioni di ordine economico, in applicazione del criterio della prevenzione.

2. A seguito della riassunzione del giudizio, il Tribunale per i minorenni ha sollevato conflitto negativo di competenza, con ordinanza del 22 settembre 2021, sostenendo che, ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., come modificato dalla L. 20 dicembre 2012, n. 219, la competenza in ordine ai provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale è disciplinata dal criterio della prevenzione, nel senso che al tribunale per i minorenni spettano i soli procedimenti promossi senza che sia pendente un giudizio di separazione o divorzio o un giudizio ex art. 316 c.c. o anteriormente alla proposizione della relativa domanda, mentre nel caso in cui il giudizio concernente la rottura dell’unione familiare sia stato promosso anteriormente o contestualmente, la competenza in ordine ai predetti provvedimenti resta unitariamente attribuita al giudice cui spetta la domanda di separazione o divorzio o quella ex art. 316 c.c. Premesso che tale vis attractiva trova giustificazione nelle interrelazioni ed interferenze tra i procedimenti di separazione, divorzio o relativi a figli di genitori non coniugati e quelli di cui agli artt. 330 e 333 c.c., ha tuttavia precisato che, nell’ipotesi in cui questi ultimi siano promossi in data anteriore, resta ferma la competenza del tribunale per i minorenni in ordine agli stessi e quella del tribunale ordinario in ordine alla regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento, secondo le regole generali, non essendo prevista alcuna vis attractiva in favore del Giudice minorile, la cui competenza risulta limitata a materie tassativamente indicate.

3. Le parti non hanno svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, occorre dare atto dell’ammissibilità del regolamento d’ufficio, conformemente all’orientamento consolidato di questa Corte che ne esclude la natura di mezzo d’impugnazione, ravvisandovi piuttosto uno strumento volto a sollecitare l’individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al quale compete la trattazione, anche interinale o provvisoria ma comunque esclusiva, dell’affare, e riconoscendone pertanto la compatibilità con i procedimenti in camera di consiglio (cfr. Cass., Sez. VI, 4/08/2011, n. 16959; Cass., Sez. I, 7/04/2004, n. 6892).

2. Nel merito, si osserva che, in tema di provvedimenti limitativi ed ablativi della responsabilità genitoriale, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che l’art. 38 disp. att. c.c., comma 1, (come modificato dalla L. n. 219 del 2012, art. 3, comma 1, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 1 gennaio 2013) dev’essere interpretato nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.p.c., la competenza è attribuita al tribunale per i minorenni, a meno che non sia pendente un giudizio di separazione o di divorzio o un giudizio di cui all’art. 316 c.c.: ove, infatti, le azioni volte ad ottenere la pronuncia dei predetti provvedimenti siano proposte successivamente a queste ultime domande, o anche congiuntamente, la relativa competenza spetta, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d’appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l’impugnazione o sia stato interposto appello (cfr. Cass., Sez. VI, 11/02/2021, n. 3490; 14/01/2016, n. 432; 26/01/2015, n. 1349). Tale competenza, avente carattere derogatorio rispetto a quella spettante in via ordinaria al giudice minorile, trova giustificazione nella connessione oggettiva e soggettiva esistente tra le predette domande, che determina l’attrazione di quelle relative ai provvedimenti ablativi e limitativi alla competenza del giudice investito della controversia inerente alla crisi del nucleo familiare, in tal modo soddisfacendosi l’esigenza di concentrazione delle tutele, volta ad evitare che in riferimento ad un’identica situazione conflittuale possano essere adìti organi giudiziali diversi ed assunte decisioni contrastanti ed incompatibili, e scoraggiandosi anche un’eventuale utilizzazione a fini dilatori o di disturbo delle azioni previste a tutela degl’interessi dei figli minori.

Per effetto di tale ripartizione, la competenza in ordine ai provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale resta disciplinata dal criterio della prevenzione, nel senso che al tribunale per i minorenni restano attribuiti i soli procedimenti promossi senza che sia pendente un giudizio di separazione o divorzio o ex art. 316 c.c. o anteriormente alla proposizione della relativa domanda (la quale, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., non può comportarne la sottrazione al giudice competente), mentre, laddove il giudizio concernente la crisi familiare sia stato promosso anteriormente o contestualmente, la competenza resta unitariamente attribuita al giudice cui spetta la cognizione della domanda di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. Nessun rilievo può assumere, in proposito, la circostanza che il procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni possa essere attivato ad iniziativa del Pubblico Ministero, chiamato ad intervenire, ma con poteri d’impulso e partecipazione più limitati, anche nel giudizio di separazione o divorzio o in quello di cui all’art. 316 c.p.c., non incidendo tale differenza sulla identità delle parti del giudizio, coincidenti pur sempre con i genitori del minore al quale si riferiscono i provvedimenti richiesti, e ben potendo i diversi uffici del Pubblico Ministero porre in essere opportuni meccanismi di raccordo e trasmissione degli atti (cfr. Cass., Sez. VI, 10/06/2021, n. 13640; 23/01/ 2019, n. 1866; 31/07/2018, n. 20202; 12/02/2015, n. 2833).

Peraltro, come correttamente sostenuto nell’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, essendo la competenza del tribunale per i minorenni circoscritta ai provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, l’applicazione dell’art. 5 c.p.c., che impone la prosecuzione dei relativi procedimenti dinanzi al predetto giudice, ove la domanda sia stata proposta anteriormente all’instaurazione del giudizio riguardante il conflitto familiare, non comporta anche l’attrazione di quest’ultimo alla competenza del giudice specializzato, neppure nell’ipotesi in cui l’oggetto della domanda, proposta ai sensi dell’art. 316 c.c., sia costituito unicamente dall’adozione dei provvedimenti nell’interesse della prole: sebbene infatti, al pari di quanto accade nell’ipotesi di preventiva proposizione della domanda di separazione o di divorzio o di quella ex art. 316 c.c., possano ravvisarsi indubbie interrelazioni o interferenze tra i due tipi di procedimento, il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una vis attractiva in favore dello stesso impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla sua competenza, ferma restando la necessità di tener conto, nell’adozione dei provvedimenti nell’interesse della prole, delle determinazioni assunte dal giudice specializzato, destinate inevitabilmente a ripercuotersi sul regime dell’affidamento dei figli e sulla disciplina dei rapporti tra gli stessi ed i genitori (cfr. Cass., Sez. VI, 22/11/2016, n. 23768; 31/03/2016, n. 6249; 29/07/2015, n. 15971). In tal senso depone chiaramente la disciplina dettata dall’art. 38 disp. att. c.c., la quale, nello estendere la competenza del tribunale ordinario alla domanda di adozione dei provvedimenti riguardanti il figlio nato fuori del matrimonio, in precedenza ritenuta spettante alla competenza del tribunale per i minorenni, si limita ad escludere la competenza di quest’ultimo in ordine ai provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. c.c., in riferimento all’ipotesi in cui al momento della proposizione della relativa domanda sia già pendente un giudizio ex art. 316 c.c., ma nulla dispone in ordine all’ipotesi inversa, che resta pertanto soggetta alla disciplina generale.

2.1. In applicazione di tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, il giudice competente a provvedere in ordine all’affidamento dell’unico figlio nato dall’unione ed alla disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario, nonché alla determinazione del contributo dovuto da quest’ultimo per il mantenimento del minore, dev’essere individuato, nella specie, nel Tribunale ordinario di Gela. La preventiva proposizione, da parte del Pubblico Ministero, della domanda di cui all’art. 330 c.c. dinanzi al Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, pur escludendo l’attrazione del relativo procedimento alla competenza del Tribunale ordinario, non consente infatti di ritenere che la domanda proposta dinanzi a quest’ultimo resti a sua volta attratta alla competenza del Giudice minorile, con la conseguenza che ciascun procedimento dovrà proseguire dinanzi al Giudice cui è attribuita la relativa competenza.

2.2. Quanto poi alla domanda di cui all’art. 330 c.c. proposta dinanzi al Tribunale ordinario, meritano di essere condivise le conclusioni del Procuratore generale, secondo cui la relativa competenza spetta al Tribunale per i minorenni, preventivamente adito ai sensi della medesima disposizione. Tale devoluzione non può essere tuttavia giustificata, come sostiene il Pubblico Ministero, con il carattere provvisorio ed urgente del provvedimento invocato, non idoneo alla decisorietà ed ascrivibile alla categoria dei provvedimenti cautelari ed anticipatori, attribuiti alla competenza funzionale del giudice dinanzi al quale pende il giudizio di merito, in quanto richiesti in corso di causa al fine di evitare che il tempo necessario per giungere alla pronuncia definitiva sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale possa arrecare pregiudizio al diritto azionato. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, i provvedimenti di cui agli artt. 330,333 e 336 c.c. rivestono carattere decisorio, anche quando non siano stati emessi a conclusione del procedimento, in quanto incidono su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale e risultano idonei ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, essendo modificabili e revocabili soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto (cfr. Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n. 32359; in senso conforme, Cass., Sez. I, 14/08/2020, n. 17177). E’ pur vero che a tale principio fa eccezione il caso in cui il provvedimento abbia carattere provvisorio ed urgente, e possa quindi essere revocato, modificato o riformato dallo stesso giudice che lo ha emesso, anche in assenza di nuovi elementi sopravvenuti (cfr. Cass., Sez. I, 13/09/2021, n. 24368; 16/12/2020, n. 28724): nella specie, tuttavia, la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale richiesta al Tribunale ordinario, pur essendo stata sollecitata in via d’urgenza, non è in alcun modo configurabile come un provvedimento temporaneo e provvisorio da adottarsi in vista dell’accoglimento della domanda di affidamento esclusivo del minore congiuntamente proposta, non rivestendo carattere strumentale rispetto a quest’ultima, dal momento che produce effetti ben più radicali e duraturi, che non riguardano il mero esercizio della responsabilità genitoriale, ma la titolarità della stessa.

3. La natura officiosa dell’iniziativa esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

PQM

dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta in ordine al procedimento promosso dal Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c. ed alla domanda proposta da M.C. ai sensi dell’art. 330 c.c., e la competenza del Tribunale ordinario di Gela in ordine al procedimento promosso da M.C. ai sensi dell’art. 316 c.c., disponendo la riassunzione di ciascun processo dinanzi al Giudice rispettivamente competente nel termine di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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