Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.623 del 11/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36586/2019 proposto da:

E.M.E., elettivamente domiciliato in Roma Via Della Giuliana, 32, presso lo studio dell’avvocato Antonio Gregorace, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, *****;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/10/2021 dal Cons. Dott. Lina RUBINO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E.M.E., cittadino della Nigeria, propone ricorso articolato in tre motivi, notificato il 22 novembre 2019, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso il Decreto n. 21363/2019 del Tribunale di Roma, comunicato il 23 ottobre 2019.

2. Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

4. Questa la vicenda personale narrata nel ricorso: nato nella regione di Enugu State si trasferiva successivamente nell’Adamawa State; dichiarava di essere sposato, padre di un bambino, di avere tre fratelli e una sorella, di aver studiato per 12 anni, di avere lavorato nel negozio di alimentari dei genitori; fuggiva dal paese d’origine a causa dei violenti attacchi di ***** al quale era particolarmente esposto in quanto cristiano; veniva scelto dal padre come depositario delle ricchezze di famiglia in quanto primogenito, in virtù di ciò si instaurava una tensione con i fratelli e le altre mogli del padre, che gli avvelenavano la madre.

5. La sua domanda, volta al riconoscimento, in via gradata, di tutte le forme di protezione internazionale, veniva rigettata in sede amministrativa e poi giurisdizionale.

6. Con il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata traduzione del provvedimento di rigetto.

Con il secondo motivo denuncia la mancata concessione della protezione internazionale.

Con il terzo motivo denuncia l’omesso esame delle dichiarazioni rese alla commissione territoriale e delle sue allegazioni per la valutazione delle condizioni di paese di origine.

Con il quarto motivo denuncia la mancata concessione della protezione sussidiaria.

Infine, con il quinto motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

7. Non è luogo a provvedere all’esame nel merito dei proposti motivi di ricorso, in quanto nel corso del giudizio di cassazione il ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio depositata a mezzo PEC il 28.7.2021.

Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio, non necessitando la rinuncia di notificazione alla controparte in quanto non costituita. La rinuncia al ricorso per cassazione risulta infatti perfezionata purché la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione che rileva solo ai fini delle spese (Cass. n. 34429 del 2019, Cass. n. 10140 del 2020).

Nel caso di specie non è necessario procedere alla valutazione della soccombenza virtuale, ai fini della liquidazione delle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensive in questa sede.

In difetto di soccombenza, non è luogo al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022

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