LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 36266/19 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato a Delebio, via Stelvio n. 19, presso l’avvocato Cesare Dell’Oca, che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Milano 20.10.2019 n. 8277;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. S.G., cittadino gambiano, ha impugnato per cassazione il Decreto 20 ottobre 2019, n. 8277, con cui il Tribunale di Milano ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale.
Il Ministero dell’Interno non ha notificato controricorso, ma solo depositato un “un atto di costituzione”, al fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile per difetto di procura.
La procura conferita dal ricorrente all’avvocato Cesare Dell’Oca è infatti redatta su un foglio autonomo, materialmente congiunto al ricorso, e privo di qualsiasi riferimento a quest’ultimo.
In essa si legge: “il sottoscritto delega l’avvocato Cesare Dell’Oca a rappresentarlo e difenderlo in ogni stato e grado del presente giudizio, nonché negli atti inerenti, conseguenti e successivi allo stesso, ivi compresa la fase esecutiva e di opposizione alla stessa, nonché le fasi concorsuali, cautelari, incidentali ed in sede di gravame ivi compreso il grado di appello e di ricorso per Cassazione ecc.”.
La procura prosegue con l’elezione di domicilio la dichiarazione di avvenuta informazione sulla procedura di mediazione e di negoziazione assistita.
Procure siffatte sono state già, e ripetutamente, ritenute da questa Corte prive del requisito della specialità e quindi nulle.
Da un lato, infatti, non consentono di individuare con certezza il provvedimento impugnato (nel caso di specie si parla unicamente di “presente procedimento”); dall’altro la procura contiene previsioni (come l’attribuzione della facoltà di “chiamare in causa terzi” o “transigere le controversie ex art. 409 c.p.c.” incompatibili col giudizio di legittimità (ex multis, in tal senso, Sez. 1 -, Ordinanza n. 15211 del 16/07/2020, Rv. 658251 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7137 del 13/03/2020, Rv. 657556 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020, Rv. 657063 – 01; Sez. 6 1, Ordinanza n. 2342 del 03/02/2020, Rv. 656643 – 01).
2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
PQM
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 29 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022