LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Ctolilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2755-2021 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, 38, presso lo studio dell’avvocato MAIORANA ROBERTO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;
– intimata –
avverso il decreto n. R.G. 77857/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 06/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.
RILEVATO
Che:
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, depositato in data 30/11/2018, S.M., cittadino indiano, nato a Patiala (Punjab, India), il 29 ottobre 1987, ha adito il Tribunale di Roma, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
2. Nel richiedere la protezione internazionale, il ricorrente esponeva di aver lasciato l’India a seguito delle minacce e delle violenze subite da un’esponente politico di Patiala appartenente al partito Shiromani Akali Dal. In particolare, riferiva di aver lavorato come autista per un parlamentare e di essere stato indotto dal suo figlio ad avere rapporti sessuali con lui per non perdere il lavoro; in seguito, l’uomo succedeva al padre nella direzione politica della città e, per paura che il rapporto tra i due potesse essere scoperto, minacciava il ricorrente e ingaggiava degli uomini del partito per ucciderlo; dopo aver subito due aggressioni, il ricorrente passava un anno in coma e veniva portato dai genitori a Haryana per essere curato. In mancanza di supporto da parte dell’autorità locali, cui erano stati denunciati i fatti, il ricorrente lasciava in India la moglie, con la quale è sposato dal 2010, e il figlio, partendo per l’Italia, dove allega ora di lavorare con contratto di lavoro part-time a tempo determinato.
3. Il Tribunale di Roma, a seguito dell’audizione del ricorrente, ha ritenuto insussistenti i presupposti di tutte le forme di protezione invocate. In particolare, ha escluso il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria alla luce della non credibilità del racconto, ritenuto incongruente con quanto affermato davanti alla Commissione territoriale ed altresì incoerente con le COI esaminate circa la situazione politica indiana nel periodo di riferimento, concludendo che il timore prospettato non potesse ritenersi attuale e concreto. Sempre in base alle fonti esaminate, ha ritenuto che la situazione in India non sia riconducibile a un contesto di violenza generalizzata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Infine, ha rilevato l’assenza di una particolare condizione di vulnerabilità del ricorrente e di un suo radicamento effettivo in Italia.
4. Avverso il predetto decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione notificato il 15/01/2021, affidato a tre motivi. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
5. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
CONSIDERATO
Che:
6. Con il primo motivo – rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Sulla credibilità” si lamenta la mancata applicazione dei parametri legali previsti ai fini della valutazione di attendibilità del racconto.
6.1. La censura è inammissibile poiché integra la confutazione di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (ex p/utimis Cass. 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017), essendo stato ripetutamente chiarito che la valutazione di inattendibilità espressa ai fini della protezione internazionale, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (ex plurimis, Cass. 6897/2020, 5114/2020, 33858/2019, 21142/2019, 32064/2018, 27503/2018, 16925/2018), come risulta nel caso di specie, alla luce delle ragioni esplicitate a pag. 3 del decreto, ove peraltro è contenuta anche una seconda ratio decidendi; – non attinta dal motivo -per cui, “anche a ritenere veri i fatti narrati”, difetterebbe un pericolo attuale e concreto, stante il “mutato scenario politico” alla luce delle COI consultate.
7. Il secondo mezzo – rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto della discussione tra le parti: la condizione di pericolosità e di violenza generalizzata esistenti in India. Omessa consultazione e valutazione delle fonti informative” – si duole che il giudice di merito avrebbe motivato il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), solo con un richiamo al report di Human Rights Watch del 2020 senza alcuna indicazione del contenuto dello stesso.
7.1. La censura è inammissibile in quanto generica, dal momento che il tribunale ha citato COI qualificate e aggiornate, mentre dal canto suo il ricorrente non ha allegato le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio (ex multis, Cass. 28430/2021).
8. Con il terzo, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Il Tribunale ha errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonché del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost.”, si lamenta la violazione della disciplina relativa alla protezione umanitaria per avere il tribunale omesso di analizzare le condizioni di vita cui il ricorrente sarebbe esposto in caso di rientro in India, rapportate alle sue attuali condizioni in Italia.
8.1. La censura è inammissibile perché attiene alle valutazioni comparative di merito invero effettuate dal tribunale con congrua motivazione, anche sul grado di integrazione raggiunto e con riferimento all’art. 8 Cedu (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021).
9. In conclusione deve riaffermarsi il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una nuova valutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie rispetto a quella operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019).
10. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate.
11. Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez.0 23535/2019, 4315/2020).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022