LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 36112-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
ETNALL SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO TARANTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3748/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 13/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 3748/05/2019, depositata il 13 giugno 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania ha accolto l’appello della Etnall s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania, che aveva accolto in parte il ricorso della medesima società contro l’avviso d’accertamento emesso, in materia d’Irap, per l’anno d’imposta 2006.
La contribuente si è costituita con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
La ricorrente ha depositato memoria.
Con precedente ordinanza interlocutoria è stata disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello.
Eseguito l’adempimento, la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Il Collegio rileva che non è stata depositata la decisione delle S.U. di questa Corte sul contrasto relativo alla questione di massima dell’applicabilità, alla notifica degli atti dell’imposizione tributaria effettuata dal messo notificatore speciale, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4, del principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario dell’atto.
Invero l’ordinanza (n. 15545 del 2020, NRG 21856 del 2014) che ha rimesso la relativa questione investe a monte il problema dell’applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti anche alla notificazione, in generale, degli atti di imposizione tributaria ed in relazione agli effetti sostanziali propri di questi.
Ritiene pertanto il Collegio che l’emananda pronuncia potrebbe avere eventuale rilevanza anche rispetto al merito del caso di specie (nel quale la notifica è stata effettuata a mezzo posta), ove dovesse ritenersi l’ammissibilità del ricorso rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, sostenuta, in contrapposizione alla proposta del relatore, dalla memoria della ricorrente (peraltro con argomentazioni correlate dalla parte alla questione della scissione degli effetti della notifica).
E’ quindi necessario rinviare a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle S.U. di questa Corte sulla questione di cui sopra.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle S.U. di questa Corte sulla questione rimessa dall’ordinanza n. 15545 del 2020 (NRG 21856 del 2014).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022