Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.631 del 11/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14974/2020 proposto da:

F.S., F.C.E., nella qualità di genitori del minore F.B.C., elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Colli Portuensi n. 235/b, presso lo studio dell’avvocato Mattei Laura, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Nardi Omero, Rifici Marcello, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

E.L., e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE PER I MINORENNI di NAPOLI, depositato il 05/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2021 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

uditi, per i ricorrenti, gli avvocati Rifici Marcello e Nardi Omero, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

A seguito di un sinistro stradale, nel *****, F.B.C., nato in *****, veniva ricoverato presso l’ospedale civile di *****.

Il minore, nel prestare consenso all’intervento chirurgico e alle cure, informava i medici di essere testimone di Geova e, in ragione del proprio credo religioso, chiedeva di non essere sottoposto alle trasfusioni di sangue che si rendessero necessarie, malgrado gli fosse stato rappresentato un elevato rischio di emorragia.

Il trattamento trasfusionale non veniva effettuato ma veniva raccomandato anche nella fase post-operatoria e il minore B. ribadiva di voler essere curato senza emotrasfusioni, in coerenza ai dettami della sua religione.

Stante il perdurante dissenso del paziente, su richiesta degli operatori sanitari, il Giudice Tutelare autorizzava la terapia trasfusionale con decreto del 7.3.2019 che veniva reclamato dai genitori F.S. e F.C.E. dinanzi al Tribunale per i Minorenni che, con decreto del 5.12.2019, nominava un curatore speciale e rigettava la loro domanda.

Ad avviso del Tribunale, il provvedimento impugnato era legittimo essendo infondate le doglianze relative alla mancata audizione del minore e alla lamentata violazione del diritto all’autodeterminazione del minore nelle scelte sanitarie – e comunque “privo di efficacia” poiché il trattamento trasfusionale di fatto non era stato eseguito dagli operatori sanitari, stante la perfetta guarigione del minore, senza la necessità di procedere alle emotrasfusioni, seppure autorizzate.

F.S. e F.C., nella qualità di genitori di B., hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 4.6.2020 alla curatrice speciale, avvocato E.L., e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, i quali sono rimasti intimati. I ricorrenti successivamente hanno presentato istanza di discussione orale e memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Le “repliche a conclusioni scritte del Pubblico Ministero” depositate dai ricorrenti in prossimità dell’udienza pubblica sono irricevibili, non essendo ammesse dall’art. 379 c.p.c., comma 3, ed avendo i ricorrenti potuto replicare alle conclusioni del Procuratore Generale, in sede di discussione della causa all’udienza pubblica.

Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo la nullità del provvedimento impugnato per violazione di numerosi parametri, lamentano l’omesso ascolto di B., di cui rivendicano la capacità di discernimento, e la lesione del suo diritto all’autodeterminazione in materia di trattamenti sanitari, secondo le proprie convinzioni religiose; con il secondo motivo ribadiscono la lesione dell’interesse del minore a vedere accertata la propria maturità e capacità di discernimento, ai fini dell’esercizio del diritto ad autodeterminarsi, in merito alla scelta dei trattamenti sanitari cui sottoporsi, e imputano al Tribunale di avere considerato il minore come un infante incapace di discernimento, senza considerare che B. era prossimo alla maggiore età e pienamente maturo; il terzo motivo concerne la nomina del curatore speciale che si assume illegittima per l’assenza di un conflitto di interessi tra i genitori e il figlio; il quarto motivo denuncia l’omessa disamina da parte del Tribunale di un fatto ritenuto decisivo, per non aver tenuto conto che il personale medico aveva agito in modo allarmistico e suggestivo a fini difensivi, in quanto la terapia trasfusionale non era necessaria né appropriata, il paziente non era in pericolo di vita ed era in possesso di adeguate capacità di discernimento per scegliere liberamente i trattamenti sanitari cui sottoporsi.

I motivi proposti censurano unicamente la ratio decidendi riguardante la questione della legittimità del provvedimento autorizzativo della pratica trasfusionale, non anche l’ulteriore ratio con la quale il Tribunale ha implicitamente negato l’interesse dei ricorrenti a proporre il reclamo avverso un provvedimento “allo stato privo di efficacia (perché) mai eseguito dagli operatori sanitari”. Tale seconda ratio decidendi è rimasta incensurata e da sola idonea a sorreggere la decisione, la quale non potrebbe rimanere travolta dall’eventuale accoglimento dei motivi proposti che non è necessario esaminare.

Il ricorso è dunque inammissibile.

E’ opportuno ricordare che, in tema di azione di mero accertamento, l’interesse ad agire postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l’attualità della lesione del diritto, poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice (vd. Cass. n. 12893 e 16262 del 2015, n. 13556 del 2008). Se non l’attualità, è necessaria, tuttavia, l’esistenza della lesione, dovendo l’interesse ad agire sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche nel momento della decisione, perché è in relazione a quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato (vd. Cass. n. 9201 del 2021, SU n. 10553 del 2017).

Nella specie, con la seconda ratio sopra ricordata, il Tribunale ha sostanzialmente escluso l’esistenza, cioè la stessa configurabilità in astratto, della lesione dei diritti soggettivi prospettati in causa, riassuntiva mente configurabili quali espressione del diritto all’autodeterminazione in materia sanitaria, in considerazione del fatto che – al momento della decisione giudiziale – il trattamento trasfusionale autorizzato non era stato eseguito ed era stato superato perché resosi non necessario per le cure del minore.

L’accertamento richiesto ha ad oggetto, in definitiva, non l’effettiva lesione del diritto ma la mera eventualità (e dunque il pericolo) della lesione stessa, in conseguenza dell’autorizzazione preventiva del Giudice Tutelare, eventualità mai realizzatasi, risultando la lesione inesistente al momento della decisione del Tribunale qui impugnata. Non sussiste, pertanto, uno stato di incertezza oggettiva tale da far insorgere l’interesse dei ricorrenti ad ottenere l’accertamento richiesto.

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo i destinatari della notifica del ricorso svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Oscuramento dei dati personali.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022

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