Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.632 del 11/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12047-2020 proposto da:

I.I., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO TACCHI VENTURI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di VERONA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 68/2020 del GIUDICE DI PACE di VERONA, depositata il 17/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI MARCO.

RITENUTO IN FATTO

1. I.I., cittadino pakistano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Verona, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8, e D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 18, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Verona ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, e ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) dell’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla impugnazione avanti al Tribunale di Milano del provvedimento di diniego della protezione internazionale; 2) della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 per avere il decidente rigettato la proposta impugnazione ricusando segnatamente di pronunciarsi in ordine al pericolo a cui il ricorrente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio quantunque la valutazione in parola risulti doverosa considerate le finalità perseguite dalla norma; 3) in via subordinata, dell’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla consegna al ricorrente del provvedimento impugnato redatto nelle sole lingue italiane ed inglese, quantunque il ricorrente sconosca entrambi e parli ed intenda solo un idioma locale.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. E’ assorbente in ragione della sua pregiudizialità l’esame del terzo motivo di ricorso che è fondato, essendo principio saldamente invalso nella giurisprudenza di questa Corte che “la mancata traduzione del decreto nella lingua propria del destinatario determina la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell’attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa non sia sufficientemente motivata; tale nullità, può essere fatta valere soltanto mediante il ricorso in opposizione, in quanto si verte in materia d’invalidità e non d’inesistenza dell’atto amministrativo, e non può dirsi esclusa per raggiungimento dello scopo, non applicandosi al requisito di validità del decreto espulsivo il principio di sanatoria, proprio del diritto processuale civile” (Cass., Sez. VI-I, 28/07/2017, n. 18878).

3. L’impugnato provvedimento va dunque cassato e, non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, decidendo nel merito va disposto l’annullamento del decreto di espulsione con il favore delle spese.

PQM

Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa l’impugnata ordinanza e decidendo nel merito annulla il decreto di espulsione oggetto di essa e condanna parte intimata al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi quanto al giudizio di merito ed in Euro 2200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, quanto al presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 22 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022

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