Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.633 del 11/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18349-2020 proposto da:

COMUNE di SCALETTA ZANCLEA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIANGIACOMO PORRO, 26, presso lo studio dell’avvocato CESARE SANZI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNAMARIA GRAVINA;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI, 32, presso lo studio dell’avvocato GAETANO AMOROSO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI PREVITI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2020 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 20/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI MARCO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso in atti il Comune di Scaletta Zanclea impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha determinato l’indennità di esproprio in favore di Rete Ferroviaria Italiana, per l’apprensione da parte del ricorrente di un’area antistante la locale stazione ferroviaria avvenuta nell’anno 2006, sulla base di valori tratti da propri precedenti risalenti al 1998 e al 2000 e di un rogito notarile del 2017, tutti concernenti immobili siti in diverso agro municipale, ed opportunamente rivalutati alla data della procedura, ne chiede la cassazione sulla base di un solo motivo di ricorso cui replica l’intimata con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. L’unico motivo del ricorso – che non incorre nelle preclusioni opposte dal controricorrente poiché, come si dirà, non è ravvisabile la condizione di cui all’art. 360-bis c.p.c., n. 1, la censura è correttamente declinata, il rilievo in punto di diritto di essa non è equivocabile – merce’ il quale si denuncia la violazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 32 e 40 poiché la stima dell’indennità, avvenuta, nella specie, con metodo sintetico comparativo, oltre a non aver avuto ad oggetto beni omogenei, non era stata operata con riferimento al valore del bene ablato alla data di emanazione del decreto di esproprio ed il valore ritratto era stato oggetto di rivalutazione monetaria, è fondato e merita accoglimento.

3. E’ insegnamento stabilmente invalso nella giurisprudenza di questa Corte che “in tema di determinazione dell’indennità di esproprio, ovvero del risarcimento del danno da cd. occupazione acquisitiva, occorre fare riferimento esclusivamente al valore di mercato del bene alla data del decreto di esproprio (ovvero dell’occupazione illegittima), restando inammissibile l’accertamento del valore del fondo espropriato od occupato attraverso la comparazione con il prezzo di immobili omogenei, oppure calcolando i relativi costi di costruzione, in un momento diverso dalla data dell’esproprio o dell’occupazione, devalutando poi il “quantum” liquidato mediante l’uso degli indici Istat, poiché il mercato immobiliare risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, nonché di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta” (Cass., Sez. I, 6/06/2019, n. 15412).

4. Non essendosi la sentenza impugnata attenuta al predetto principio di diritto, essa va conseguentemente cassata con rinvio della causa al medesimo consesso decidente per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 22 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022

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