LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18493-2020 proposto da:
L.S., in proprio e nella qualità di erede della madre sig.ra M.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE ALECCI;
– ricorrente –
contro
COMUNE di MILO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2285/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 21/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI MARCO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso in atti Salvatore Latella impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Catania ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto anche dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza declinatoria della giurisdizione pronunciata dal Tribunale di Catania, attinto anche dal ricorrente ai fini della determinazione dell’indennità dovuta dal Comune di Milo per l’acquisizione D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ex art. 42-bis di un fondo di cui era comproprietario, e ne chiede la cassazione sulla base di cinque motivi di ricorso illustrati pure con memoria.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. La Corte d’Appello decidente ha dichiarato inammissibile il gravame proposto, tra gli altri, dall’odierno ricorrente sull’assunto che, essendo stata l’ordinanza di primo grado pronunciata in esito al procedimento incardinato a mente dell’art. 702-bis c.p.c., il termine per proporre l’appello è quello di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione di essa indicato dall’art. 702-quater c.p.c. e che è quindi tardivo l’appello qui proposto con citazione notificata il 16.10.2015, essendo stata l’ordinanza oggetto di gravame comunicata di il 16.3.2015.
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si lamentano, rispettivamente, la violazione degli artt. 131,279 e 702-ter c.p.c. perché la Corte d’Appello avrebbe giudicato irrilevante il contenuto del provvedimento impugnato e la violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. perché la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il provvedimento impugnato, ancorché pronunciando solo sulla giurisdizione, avesse attitudine al giudicato.
Detti motivi, esaminabili congiuntamente, in quanto avvinti fra loro, sono entrambi inammissibili poiché non si confrontano con le ragioni della decisione, non censurandone lo specifico contenuto evidenziante l’inosservanza, consumatasi nella specie, del termine per l’appello, ed insistono, segnatamente il secondo, nella teorizzazione di una distinzione del tutto estranea al sistema delle impugnazioni che ubbidisce in senso preclusivo unicamente al principio del giudicato formale.
3. Il terzo motivo di ricorso, a mezzo del quale si lamenta la violazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59 e dell’art. 310 c.p.c. perché la Corte d’Appello, stante il contenuto declinatorio della decisione di primo grado, in applicazione alla specie del richiamato L. n. 69 del 2009, art. 59, avrebbe dovuto prendere atto dell’estinzione del processo, sviluppa una censura processuale logicamente subordinata alla declaratoria di inammissibilità del gravame, sicché restando quest’ultima inattaccata il motivo resta conseguentemente assorbito in guisa di assorbimento improprio.
4. Il quarto motivo di ricorso – a mezzo del quale si lamenta la violazione dell’art. 111 Cost., della L. n. 69 del 2009, art. 59, del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 4 e 29 e degli artt. 156 e 159 c.p.c. perché la Corte d’Appello avrebbe dovuto prendere atto che nella materia de qua la cognizione della controversia era attribuita alla sua competenza in veste di giudice unico e, dunque, erroneamente l’avrebbe ricusata – incorre nella medesima preclusione di cui sopra, tanto più che il decidente, arrestando il proprio sindacato in limine litis e rilevando in quella sede l’inammissibilità del gravame per inosservanza del termine di impugnazione, si è esattamente attenuto al principio secondo cui l’identificazione del mezzo di impugnazione va operata con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato, diversamente risultandone leso l’affidamento riposto dalla parte nel rito azionato ed il principio di apparenza (Cass., Sez. III, 23/10/2020, n. 23390).
5. Il quinto motivo di ricorso, afferendo al tema delle spese, resta assorbito.
6. Vanno dunque dichiarati inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso.
Restano assorbiti i restanti motivi.
7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.
PQM
Dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso ed assorbiti il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 22 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022
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