LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. MASSAFRA Annachiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9992-2017 proposto da:
ALMA GROUP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA n. 478, presso lo studio dell’avvocato FRANCA BIANCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO FRIONI;
– ricorrente –
contro
EFFE EMME S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI CONDOTTI n. 91, presso lo studio dell’avvocato PIA MARIA BERRUTI, rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO GABRIELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 114/2017 della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA, depositata il 13/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, Marconi Fredditalia S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 30.1.2006, con il quale il Tribunale di Perugia le aveva ingiunto il pagamento, in favore di Alma Group S.r.l., della somma di Euro 70.719,16 oltre accessori, a titolo di saldo per l’attività di progettazione svolta dall’opposta in favore dell’opponente. Quest’ultima eccepiva, in particolare, il difetto di legittimazione attiva della società opposta, poiché le prestazioni erano state rese dal socio di Alma Group S.r.l., ing. S.A., l’inesistenza di un rapporto contrattuale con la predetta società e, in subordine, la nullità del contratto, ove ritenuto sussistente, perché intervenuto con un soggetto -la Alma Group S.r.l.- non iscritto all’albo degli ingegneri e, dunque, non abilitato a svolgere la corrispondente attività professionale.
Si costituiva Alma Group S.r.l., deducendo di essere una società di ingegneria e di aver ricevuto mandato, in tale veste, dalla Marconi Fredditalia S.r.l. di svolgere le prestazioni alle quali si riferiva la richiesta di pagamento proposta in via monitoria. Allegava poi di aver eseguito dette prestazioni, di aver consegnato gli elaborati progettuali alla committente, la quale a sua volta li aveva presentati presso il Genio Civile di Pescara, con attestazione dalla quale risultava che il progettista delle strutture era proprio l’ing. S..
Con sentenza n. 1669/2014 il Tribunale rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l’opponente alle spese del grado.
Interponeva appello avverso detta decisione Marconi FreddEuropa S.r.l., società incorporante la Marconi Fredditalia S.r.l., e la Corte di Appello di Perugia, con la decisione impugnata n. 114/2017, resa nella resistenza di Alma Group S.r.l., accoglieva il gravame, dichiarando la nullità del contratto intercorso tra le parti, sul presupposto che, alla data dell’esecuzione dell’incarico, non era ancora stato abrogato il divieto di esercizio dell’attività di ingegneria in forma anonima, di cui alla L. n. 1815 del 1939, art. 2. Secondo la Corte territoriale, le norme che, a partire dal 1976, hanno previsto la possibilità di costituire società di ingegneria, non avrebbero comportato l’abrogazione della previsione di cui al richiamato L. n. 1815 del 1939, art. 2 che sarebbe stato espunto dall’ordinamento giuridico soltanto a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 183 del 2011, con decorrenza dal 1.1.2012. Poiché il contratto era stato, nella fattispecie, eseguito nel 2004, il divieto doveva ritenersi, all’epoca, ancora operante.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Alma Group S.r.l. in liquidazione, affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alle L. n. 183 del 1976, L. n. 92 del 1979 e L. n. 17 del 1983, nonché della L. n. 109 del 1994, art. 7 come modificato dalla L. n. 415 del 1998, art. 6, della L. n. 266 del 1997, art. 24 del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 53 e del D.M. 2 novembre 1999, n. 9PS/83521/ING-L-61, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto ancora operante, nel 2004, il divieto di cui alla L. n. 1815 del 1939, art. 2 senza considerare che già la L. n. 266 del 1997, art. 24 aveva abrogato la proibizione all’esercizio dell’attività professionale di ingegnere in forma societaria, e che tale abrogazione era stata in seguito confermata dalla L. n. 415 del 1998, art. 6 il quale, modificando della L. n. 109 del 1994, l’art. 17 aveva introdotto una nozione generale di società di ingegneria, costituita in forma di società di capitali, applicabile sia al settore dei lavori private che a quello dei lavori pubblici.
Resiste con controricorso Effe Emme S.r.l. gia Marconi FreddEuropa S.r.l.
Con atto notificato il 4.1.2022 e depositato con apposita nota in pari data, la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso. Con atto notificato il 10.1.2022 la parte controricorrente ha accettato la predetta rinuncia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per effetto della rinuncia al ricorso, debitamente notificata ed accettata dalla parte controricorrente, con atto a sua volta notificato alla parte ricorrente, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 20 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022