LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13282-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.V., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, resso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO FRANCONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1083/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di RAGUSA, depositata il 09/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RITENUTO
che:
1. P.V., quale soggetto avente residenza nella zona del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, aveva chiesto all’amministrazione finanziaria, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, il rimborso del 90 per cento delle imposte versate negli anni dal 1990 al 1992.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, con sentenza n. 940/03/2017 del 20/6/2017, passata in giudicato, accoglieva il ricorso e condannava l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore del predetto contribuente dell’importo di Euro 10.788,81.
L’Amministrazione provvedeva a dare esecuzione alla sentenza della CTR nei limiti di quanto disposto dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito in L. n. 123 del 2017, erogando al contribuente il 50% del rimborso stanziato.
3. In mancanza di integrale adempimento spontaneo dell’amministrazione finanziaria il contribuente proponeva giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, comma 7, per l’ottemperanza alla sentenza della CTP sopra indicata chiedendo ordinarsi all’Agenzia delle entrate il pagamento della residua metà oltre interessi dalla domanda di rimborso; la CTP, decidendo in sede di ottemperanza, accoglieva il ricorso del contribuente ed impartiva i conseguenti provvedimenti nel caso di mancata esecuzione da parte dell’Agenzia.
4. Per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo, il contribuente si è costituito depositando controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione della L. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017, sostenendo che la CTR aveva omesso di applicare al caso di specie lo ius superveniens di cui alle citate disposizioni, in base alle quali alla ricorrente, soggetto residente nelle zone colpite dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, non spettava il rimborso integrale delle imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 nella misura del 90 per cento, bensì nei limiti di cui alle citate disposizioni 2. La causa, avuto riguardo pendenza del giudizio di costituzionalità sulla questione sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa avente ad oggetto la normativa da applicare alla presente controversia, non si pone in termini dell’immediata evidenza decisoria e va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022