LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. SARRACINO Antonella Filomena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso n. 8986/2016 proposto da:
MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA, (CF.
*****), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.
– ricorrente –
contro
S.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Marinetti e Lucio Laurita Longo, del foro di Roma, via Ugo De Carolis n. 77, in forza di procura a margine del controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 606/2015 della Corte di Appello di Torino depositata il 20.10.2015, R.G. n. 2/2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.12.2021 dal Dott.ssa Sarracino Antonella Filomena;
RILEVATO
che:
La Corte di Appello di Torino, per quanto ancora rileva, confermando la sentenza di primo grado, accertava il diritto di S.L. di percepire il trattamento economico maturato in qualità di docente coordinatore provinciale, come determinato ai sensi del comma 3 dell’art. 87 del c.c.n.l. scuola del 2006-2009, in luogo di quello, peggiorativo, previsto ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo Nazionale del 18.11.2009 e dell’art. 4 dell’Intesa del 18.5.2010, pari ad una somma forfettaria.
A tale conclusione il giudice di appello giungeva evidenziando che alla posizione dei docenti coordinatori per l’educazione fisica è corrisposto il compenso previsto ai sensi del comma 3 del citato art. 87, che prevede una sola modalità di erogazione, la maggiorazione prevista, ai sensi del medesimo art. 87, per le ore eccedenti le 18 settimanali e nel limite massimo di 6 ore a settimana.
Nel proprio percorso argomentativo la Corte territoriale escludeva che a detta figura professionale il compenso potesse erogarsi secondo la modalità alternativa della maggiorazione o della forfettizzazione, essendo quest’ultima prevista solo per la fattispecie disciplinata dal comma 2 dell’art. 87 del c.c.n.l. citato, che riguarda la diversa figura dei docenti di educazione fisica impegnati nel progetto, in servizio nell’istituzione scolastica.
Il giudice di secondo grado affermava, inoltre, che la materia del compenso dei coordinatori provinciali di educazione fisica non poteva essere disciplinata in sede di contrattazione integrativa, in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, evidenziando che erroneamente il Ministero riteneva di far discendere la competenza della contrattazione integrativa nella materia in esame dal comma 2, anziché del comma 3, dell’art. 87 c.c.n.l. del 1987.
Veniva infine esclusa la rilevanza, al fine di ritenere la competenza in subiecta materia della contrattazione decentrata, dell’art. 30 del c.c.n.l. 2006-2009, atteso che la disposizione innanzi richiamata non prevede alcuna delega alla contrattazione integrativa, stabilendo testualmente che “le attività aggiuntive e le ore eccedenti di insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme nazionali ed integrative attualmente vigenti all’atto della stipula del presente c.c.n.l.”.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il MIUR con un unico articolato motivo.
S.L. resisteva con controricorso e depositava altresì memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con unico motivo di ricorso il MIUR lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, lett. d) del c.c.n.l. 2006-2009 comparto scuola, del D.L. n. 78 del 2010, art. 4, comma 4-octies, convertito in L. n. 122 del 2010, degli artt. 90, 87, 30 e 33 c.c.n.l. scuola del 2006-2009, dell’art. 28, comma 1, del c.c.n.l. 2002-2005 comparto scuola, dell’art. 25 del c.c.n.l. 1998-2001 comparto scuola nonché del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40.
Lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non sussistente la delega da parte della contrattazione collettiva a quella di livello integrativo ai sensi degli artt. 4, comma 2, lett. d) del c.c.n.l. 2006-2009 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40.
Sostiene, inoltre, che la competenza della contrattazione integrativa in relazione al compenso di cui si discute emergerebbe in ogni caso dal D.L. n. 78 del 2010, art. 4, comma 4-octies, convertito in L. n. 122 del 2010, in virtù del quale le competenze accessorie del personale scolastico – e, quindi, anche il compenso per cui è causa – fanno parte della dotazione finanziaria assegnata annualmente a ciascuna istituzione scolastica, disciplinata dalla contrattazione integrativa.
Sostiene, ancora, che l’art. 30 del c.c.n.l. 2006-2009 prevede restino disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali ed integrative vigenti all’atto della stipula (e, quindi, dagli artt. 28, comma 1, c.c.n.l. scuola del 2002-2005 e 25 del c.c.n.l. 1998-2001) i compensi per le attività aggiuntive con competenza regolamentare da parte della contrattazione integrativa.
A fondamento dell’assunto richiama altresì l’art. 90 del c.c.n.l. 2006-2009 nella parte in cui ha previsto il riesame e l’omogeneizzazione delle materie di cui all’art. 30 del medesimo c.c.n.l. in sede di contrattazione integrativa.
Infine, richiamati gli artt. 33 e 37 del c.c.n.l. del 31 agosto 1999, deduce che dall’intero sistema si desume l’esistenza della delega alla contrattazione integrativa a disciplinare la materia dedotta in giudizio.
In sintesi, in virtù dell’asserita possibilità di regolamentazione della materia in esame da parte della contrattazione collettiva integrativa sulla base degli indici normativi di cui innanzi, parte ricorrente afferma la piena legittimità e vigenza delle Intese del 18 novembre 2009 e del 18 maggio 2010.
2. Il ricorso è infondato.
Giova partire dall’esame della norma fonte del compenso.
Al comma 1 dell’art. 87 c.c.n.l. 2006-2009 del comparto scuola viene previsto che il personale insegnante di educazione fisica, nell’ambito del piano dell’offerta formativa – cd. POF – che può riguardare anche i paramorfismi fisici degli studenti, può effettuare, oltre le 18 ore settimanali, altre 6 ore, al fine di avviare gli allievi alla pratica sportiva.
Il comma 2 della norma innanzi citata prevede, quanto alle modalità di erogazione del compenso di cui sopra, che “può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorato del 10% prevista dall’art. 70 del c.c.n.l. del 4 agosto 1995, ovvero in modo forfettario e riguardare solo docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell’istituzione scolasticaff.
Il testo è chiaro e prevede il pagamento delle ore settimanali ulteriori svolte dai docenti di educazione fisica nell’ambito del cd. POF, secondo una modalità alternativa: la misura oraria maggiorata nei termini di cui innanzi o quella forfettaria.
Il compenso per cui è causa, tuttavia, non è quello da erogarsi ai docenti di educazione fisica per lo svolgimento di ore ulteriori rispetto alle 18 settimanali di insegnamento, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, ma quello previsto dal comma 3 della norma in esame che disciplina le competenze per la diversa figura dei docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica, disponendo che ad essi vada erogato, per le ore eccedenti le 18 settimanali, e sempre entro il limite massimo di 6 ore a settimana, un compenso calcolato con la maggiorazione prevista al comma 2 dell’art. 87.
E’ evidente, quindi, che per i coordinatori provinciali viene prevista una sola modalità di quantificazione del compenso con conclusione di quella forfettizzazione, prevista, invece, per gli insegnanti di educazione fisica, al comma 2.
Secondo quanto già ritenuto da questa Corte nelle pronunzie n. 19441/2018, n. 16843/2019, n. 17639/2019, sia il dato testuale che quello sistematico delle disposizioni contenute nell’art. 87 citato rendono evidente che le parti collettive hanno voluto tracciare una linea di demarcazione nelle modalità di computo del compenso per le ore eccedenti le 18 settimanali a seconda che esse siano svolte dai docenti, prevedendo per detta ipotesi la modalità di compenso alternativa (maggiorazione del 10% ovvero forfettaria), o da coloro che rivestono l’incarico di coordinatori provinciali, per i quali, invece, è prevista la sola applicazione della maggiorazione.
La scelta di una modalità di pagamento del compenso delle ore aggiuntive, con maggiorazione, con esclusione della possibilità di un pagamento in via forfettaria, rinviene la propria ratio anche nella considerazione che le ore eccedenti le 18 settimanali svolte dai coordinatori provinciali non trovano fondamento nell’ambito del POF e del progetto delle singole istituzioni scolastiche (cfr. infra).
Insomma, è anche la differenza di posizione, di ruolo e di funzioni dei coordinatori provinciali che impedisce la possibilità di una forfettizzazione del compenso, predicabile solo quando vi sia un progetto della istituzione scolastica di riferimento.
Con riferimento ai coordinatori provinciali, invece, mancando un POF di riferimento, la valorizzazione delle ore eccedenti non può che effettuarsi attraverso la maggiorazione del compenso orario nei termini innanzi già indicati (secondo la previsione del comma 2 dell’art. 87, richiamato espressamente in parte qua dal comma 3).
Infondato è il percorso argomentativo della parte ricorrente, laddove sostiene che la correttezza della modalità di calcolo forfettaria troverebbe riscontro nella contrattazione collettiva integrativa, in virtù della previsione dell’art. 30 del c.c.n.l. scuola 2006-2009.
Detta norma, infatti, si limita semplicemente a disporre che le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali ed integrative, vigenti all’entrata in vigore del c.c.n.l. comparto scuola 2006-2009 (ed esattamente dello stesso tenore, anche sul piano letterale, è la disposizione – anch’essa richiamata in ricorso – dell’art. 28, comma 1, del c.c.n.l. comparto scuola 2002-2005).
Da nessuno dei dati normativi innanzi ricordati può desumersi che, con riferimento al c.c.n.l. 2006-2009, alla contrattazione collettiva integrativa sia stata delegata la disciplina delle attività aggiuntive e delle ore eccedenti d’insegnamento (in tal senso, peraltro, v. anche le già richiamate pronunzie della Corte, sebbene riferite al solo art. 30 citato). I citati artt. 30 e 28, semplicemente, lasciano salve le disposizioni già adottate in sede di contrattazione integrativa e vigenti.
Ne’ è applicabile alla fattispecie in esame l’art. 25 del c.c.n.l. comparto scuola del 1998 – 2001, che si riferisce al compenso per le attività aggiuntive di insegnamento ivi comprese quelle di pratica sportiva, funzionali all’insegnamento e all’interno del piano dell’offerta formativa, cui invece, come si è già detto e si chiarirà ancor meglio di seguito, non è collegata l’attività dei coordinatori provinciali per l’educazione fisica.
Dai citati artt. 30 del c.c.n.l. 2006-2009 e 28 c.c.n.l. 2002-2005, quindi, a differenza di quanto dedotto in ricorso, si evince – a contrario – la volontà di non delegare affatto alla contrattazione integrativa i compensi di cui innanzi lasciando salve solo le disposizioni già in essere, che riguardano ipotesi del tutto differenti.
Ne’ la competenza della contrattazione integrativa può desumersi dal rinvio operato dall’art. 90 del c.c.n.l. all’art. 30, atteso che esso si limita a fare salve le disposizioni già in essere.
Ne’ sono conferenti, quanto alla posizione dei coordinatori provinciali di educazione fisica, i richiami agli artt. 33 e 37 del c.c.n.l. del 31 agosto 1999: l’art. 33 si riferisce al diverso emolumento dell’indennità di direzione e l’art. 37 alle funzioni strumentali al cd. POF.
Nemmeno giova all’asserita competenza della contrattazione integrativa, in materia di compenso dei coordinatori provinciali per l’educazione fisica, l’art. 4 del c.c.n.l. 2006-2009: esso individua le materie delegate alla contrattazione decentrata (nazionale, regionale, direzione scolastica), finalizzata ad incrementare la qualità del servizio e dell’offerta formativa scolastica, sostenendo i processi di innovazione in atto anche attraverso la valorizzazione delle professionalità coinvolte; detta norma non contempla affatto la regolamentazione del compenso del lavoro eccedente le 18 settimanali prestato dai coordinatori provinciali per l’educazione fisica.
Inconferente è anche il richiamo al D.L. n. 78 del 2010, art. 4, comma 4-octies, convertito con L. n. 122 del 2010.
La norma prevede che “Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, all’inizio di ogni anno viene stabilita per ciascuna istituzione scolastica una dotazione finanziaria a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie dovute al personale di cui al comma 4-septies ed iscritti nello stato di previsione dei Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, entro i cui limiti le medesime istituzioni programmano le conseguenti attività. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei predetti limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa”.
La lettera della disposizione ne rende palese l’oggetto, vale a dire le c.d. competenze accessorie previste per il personale scolastico retribuito con i fondi di istituto destinati a remunerare funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, attività aggiuntive di insegnamento per la sostituzione dei colleghi, ovvero attività complementari, come coordinatori di classe, di dipartimento, riconducibili all’art. 88 del c.c.n.l. del 2006, laddove non è fatto alcun cenno, invece, alla materia del compenso del coordinatore provinciale per l’educazione fisica.
Inoltre, e ancor più a monte, questa disciplina è volta a favorire la modernizzazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazione, sicché nella parte in cui prevede che “la dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei predetti limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa”, lungi dall’estendere le competenze della contrattazione integrativa ad altri ambiti, alla stessa rinvia solo per valorizzare gli accordi sindacali intervenuti in sede periferica al fine della programmazione delle attività delle singole istituzioni scolastiche, nei limiti segnati dalle dotazioni finanziarie.
A tanto si aggiunga, sempre riguardo ai coordinatori provinciali di educazione fisica, che è del tutto improprio il richiamo alle dotazioni finanziarie stanziate per ciascuna istituzione scolastica, in quanto il coordinatore porovinciale non fa capo ad una singola scuola (di qui anche l’impossibilità di ricondurre al cd. POF l’attività ed i compiti che essi svolgono).
Il coordinatore provinciale, infatti, esprime proposte, pareri, consulenze nei riguardi del provveditore agli studi e dell’amministrazione centrale per tutto ciò che attiene al coordinamento dei servizi periferici in materia di educazione fisica (per il tratto definitorio della figura si veda, sul piano delle fonti primarie, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 307 applicabile ratione temporis).
Alla luce di quanto innanzi è ancor più evidente perché il compenso dallo stesso percepito non può rinvenirsi nella dotazione finanziaria d’istituto.
Infine, nessun elemento utile all’accoglimento della tesi del MIUR può desumersi dall’invocato del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, in virtù del quale è la stessa contrattazione collettiva che disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli, sicché, carente nella contrattazione collettiva nazionale qualsivoglia delega alla contrattazione integrativa quanto ai compensi dei coordinatori, evidentemente anche sotto questo aspetto il ricorso si profila infondato.
Alla luce di quanto innanzi il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte resistente che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie 3881/2021 nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quarter, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022
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