LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6961/13 r.g. proposto da:
P.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Domenico Barone n. 31 presso lo studio dell’Avv. Enrico Bottai che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. Franco Ghilli per procura a margine del ricorso.
– ricorrente –
contro
AGENZIA delle ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 116/12 della Commissione tributaria centrale-
Sezione di Firenze, depositata il 24 gennaio 2012.
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021 dal Consigliere Dott.ssa Crucitti Roberta.
RILEVATO
che:
nella controversia originata dall’impugnazione da parte della società di fatto Torretta White di P.E. e M.F. e del socio P.E. degli avvisi di accertamento, relativi all’anno di imposta 1982, con i quali erano stati rettificati i redditi della società e conseguenzialmente, ai fini dell’Irpef, quello dei soci, la Commissione tributaria centrale- sezione di Firenze (d’ora in poi C.T.C.), con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento del ricorso proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria di appello dall’Ufficio, confermava gli atti impositivi, riducendo, però, il reddito accertato a quello relativo all’attività di ristorazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso, su tre motivi, P.E..
L’Agenzia delle entrate ha depositato atto ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
Fissata la trattazione del ricorso alla pubblica udienza del giorno 8 ottobre 2019 il ricorrente ha depositato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv, con mod. dalla L. n. 225 del 2016 avente ad oggetto la cartella *****. La controversia è stata, quindi, rinviata a nuovo ruolo.
Il ricorso è stato, quindi, nuovamente avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 38-bis-1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. non risulta si sia dato seguito alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, depositata dal ricorrente alla pubblica udienza del giorno 8.10.2019 ed avente a oggetto una cartella di pagamento (rispetto la quale manca, in atti, ogni collegamento con l’avviso di accertamento impugnato, oggetto di controversia);
2. può, pertanto, procedersi all’esame del primo motivo di ricorso con cui si è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità dell’intero processo svoltosi senza la partecipazione dell’altro socio ( M.F.), per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1 e art. 102 c.p.c.;
2.1. la censura è fondata e l’accoglimento del mezzo comporta l’assorbimento dei restanti motivi, avanzati, peraltro, in subordine;
2.2. per la giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, “il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento promosso dal socio di fatto di una società di persone, che pure contesti tale qualità, deve svolgersi nel contraddittorio tra la società e i soci, perché la relativa decisione non può conseguire il suo scopo, ove non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti” (v. Cass. 3/10/2018 n. 24025);
2.3. nel caso in esame, al processo non risulta avere preso parte l’altro socio M.F.;
3. ne consegue la nullità dell’intero giudizio che travolge tutte le sentenze emesse ed il rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Pisa che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;
dichiara la nullità dell’intero giudizio, con cassazione della sentenza impugnata, e rinvia innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pisa cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022