Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.649 del 11/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1188-2021 proposto da:

O.I., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA MONICA BASSAN;

– ricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE VERONA SEZ PADOVA, PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA CORTE CASSAZIONE;

– intimati –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DI PADOVA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1507/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da O.I., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver lavorato presso l’azienda del padre, il quale apparteneva alla setta degli Ogboni. Dopo la sua morte i membri di detta setta avevano iniziato a tormentarlo perché partecipasse all’iniziazione. Siccome aveva rifiutato l’invito perché di religione cristiana aveva ricevuto numerose minacce di morte e, quindi, decise di darsi alla fuga.

La Corte territoriale ha reputato il richiedente non credibile, avendo appurato che in relazione alla setta degli Ogboni, il principio della ereditarietà dell’ingresso non era affatto la regola, pertanto, ha ritenuto il richiedente un migrante economico. La Corte d’appello non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle richieste di protezione.

Contro la sentenza della predetta Corte d’appello, è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata considerazione di fonti precise e aggiornate in relazione al principio di ereditarietà al fine dell’ingresso all’interno della setta degli Ogboni; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancata valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente e dell’integrazione raggiunta in Italia ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il primo motivo è infondato, in quanto dalle stesse fonti citate dal ricorrente, l’ereditarietà della carica non è affatto la regola presso la setta degli Ogboni.

Il secondo motivo è inammissibile perché censura il merito della valutazione comparativa che è di competenza esclusiva del giudice del merito ed è incensurabile in cassazione se congruamente motivata, come nella specie, non avendo la Corte distrettuale ravvisato elementi di vulnerabilità, neppure alla stregua della “comparazione attenuata” come recentemente sostenuto da questa Corte (cfr. Cass. sez. un. 24413/21).

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022

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