Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.652 del 11/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10458-2020 proposto da:

O.B., elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA TARANTO 90, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI, con procura speciale in calce al ricorso, ammesso al gratuito patrocinio;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

PREFETTO della PROVINCIA di POTENZA, QUESTURA di POTENZA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il 03/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

CHE:

Con ordinanza del 3.4.2020 il giudice di pace di Melfi convalidava la richiesta del Questore di Potenza di proroga del trattenimento di O.B., cittadino del Marocco, per la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti circa l’identità del ricorrente il quale, illegalmente presente sul territorio dello Stato e gravato da numerosi precedenti di polizia, aveva fornito informazioni non veritiere. Al riguardo, il giudice di pace rilevava che: le condizioni di vita nei CPR e l’attuazione delle misura di contenimento del covid a tutela della salute non rientravano nelle competenze del giudice della convalida; non sussistevano i presupposti del divieto d’espulsione temporanea dello straniero per motivi di salute, che era correlato ad una condizione di necessità d’intervento sanitario esteso agli interventi necessari ad assicurare la sopravvivenza anche dopo le cure d’emergenza, presupposto inesistente nella fattispecie; allo stato non era da escludere la ragionevole prospettiva concreta di rimpatriare il ricorrente in considerazione dell’attività della Questura e della disponibilità dello Stato d’origine di riaccogliere lo straniero, verificata con fonti d’informazioni aperte.

O.B. ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria. Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

RITENUTO

CHE:

L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dedell’art. 32 Cost., art. 3 Reg. C.R, artt. 2, 3, 5 Convenzione EU dir. dell’uomo, art. 15, par. 4 direttiva 2008/115/CE (secondo il cui disposto: Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata), per non aver il giudice di pace tenuto conto che l’emergenza sanitaria avesse mutato radicalmente la situazione, non garantendo la tutela delle persone private della libertà personale in spazi ristretti. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che il suo trattenimento non era fondato su una ragionevole prospettiva di allontanamento a causa della chiusura di tutti gli aeroporti del Marocco.

Il motivo è inammissibile, anzitutto perché generico, riferito alle normative generali, senza alcun concreto riferimento alla situazione del Centro presso cui era stato collocato il ricorrente (v. art. 3 regolamento citato). In particolare, la doglianza afferente all’inadeguatezza dei locali del suddetto Centro, ai fini della tutela dall’epidemia covid, è priva della necessaria specificità in ordine alla situazione denunciata, non risultando altresì allegate le concrete violazioni della normativa emergenziale.

E’ parimenti inammissibile la parte della censura riguardante l’impossibilità del rimpatrio del ricorrente in Marocco – in funzione della cui possibilità concreta è stato disposto il trattenimento dello straniero – per la chiusura dei relativi aeroporti, dato che al riguardo non è stata fornita alcuna specifica allegazione circa il denunciato impedimento.

Le spese seguono la soccombenza e, considerata l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, sono liquidate a favore dello Stato a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 2100,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022

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