Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.665 del 11/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21460/2017 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via P. Alpino, 76, presso lo studio dell’Avvocato Pietro Di Tosto, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via Giorgio Morpurgo, 16, presso lo studio dell’Avvocato Marco Piancatelli, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 964/2017 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 13/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/12/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 13/2/2017, ha respinto l’appello proposto da F.A. contro la sentenza del Tribunale di Roma che, pronunciata la sua separazione dalla moglie S.P. e stabilito che il figlio minore della coppia avrebbe continuato ad abitare con la madre, aveva attribuito a quest’ultima un assegno di mantenimento di complessivi Euro 2.352,00 mensili.

2. F.A. ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso S.P., che eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per tardività.

CONSIDERATO

Che:

1. L’eccezione preliminare svolta dalla controricorrente è fondata.

Per accesso agli atti, al quale la natura processuale del vizio denunciato legittima questa Corte, risulta che la sentenza di appello impugnata è stata notificata, nelle forme di cui alla legge professionale, al procuratore dell’odierno ricorrente il 28 febbraio 2017: il ricorso per cassazione notificato in data 11 settembre 2017, e quindi oltre il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., va pertanto dichiarato inammissibile.

2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in favore dell’avvocato della controricorrente, Marco Piancatelli, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, si dispone che siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% forfettario sul compenso e agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore di S.P., dichiaratosi antistatario, avvocato Marco Piancatelli.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, dispone che siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022

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