LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 19377/2017 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via G.L. Lagrange, 1, presso lo studio dell’Avvocato Edoardo Polacco, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.B.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 220/2017 della Corte d’Appello di Lecce, pubblicata il 23/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/12/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
RILEVATO
Che:
1. La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato le statuizioni adottate dal Tribunale di Brindisi, che, pronunciando in un giudizio sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il ***** dai coniugi C.M. e D.B.S., aveva disposto l’affido in via esclusiva del figlio minore della coppia, K., alla madre, regolando le modalità del diritto di visita del padre, a carico del quale aveva fissato un assegno di contributo al mantenimento del figlio nella misura di Euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La corte di merito, nel respingere l’impugnazione, ha valorizzato, da una parte, l’impegno della madre nell’occuparsi a tempo pieno del figlio, affetto da sindrome di Down, autismo e ritardo mentale – e già affidato ai Servizi sociali con collocamento presso la stessa in sede di separazione – e dall’altra il pregiudizio all’equilibrio psico-emotivo ed affettivo del minore derivato dai rapporti intrattenuti con il padre.
Il genitore non collocatario non aveva assicurato al figlio una continuità dei rapporti, per ragioni che – pur dovute alle distanze, alle sue ristrettezze economiche ed ai “disguidi” sofferti nelle relazioni con i servizi sociali – avevano comunque provocato nel minore segnali di forte disorientamento e crisi emotive, per promesse di incontro non mantenute.
2. C.M. ricorre con due motivi per la cassazione dell’indicata sentenza.
D.B.S. è rimasta intimata.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 337-ter c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La Corte d’Appello di Lecce avrebbe violato il principio dell’affidamento condiviso ed il diritto alla bigenitorialità, non considerando la presenza paterna necessaria per la crescita psicofisica del figlio ed avrebbe mancato, nel decidere per l’affido esclusivo alla madre, di motivare sulla non idoneità del padre, non potendo il mero criterio della lontananza della residenza giustificare l’esclusione dell’affido congiunto.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la carenza e/o insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia, ovvero sulla mancata valutazione della capacità genitoriale della resistente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Lamenta che i giudici di appello abbiano ritenuto “assolutamente non influente” il rapporto tra la D.B. e gli altri loro due figli, che gli erano stati affidati ed erano stati da lui mantenuti, non esaminando quanto dedotto circa l’inadeguatezza della ex moglie al proprio ruolo, emergente anche dalle riportate dichiarazioni del figlio F., che l’aveva querelata per il reato di cui all’art. 570 c.p., denunciandone omissioni al proprio compito e condotte violente.
3. Il primo motivo è fondato.
4. Viene in valutazione il tema dell’affidamento del figlio, nell’ambito della crisi della coppia: segnatamente, i principi la cui applicazione soccorre nel dirimere la lite sono quelli che governano il regime dell’affido condiviso e la sua deroga, dettati dagli artt. 337 ter e quater c.c..
4.1. Per costante giurisprudenza di questa Corte, la regola dell’affidamento condiviso può essere derogata là dove, nella sua applicazione, essa risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, ovvero quando il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente ai propri doveri, in tal modo dimostrando la propria non idoneità ai compiti educativi ed alle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta (vedi ex multis: Cass. nn. 977/2017, n. 26587/2009).
4.2. L’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo,in quanto deroga al regime ordinario, dovrà poi essere esito di una motivazione declinata non solo in positivo, in ordine alla maggiore idoneità del genitore individuato quale affidatario, ma anche in negativo, sulla carenza manifesta,rispetto al ruolo ed ai compiti educativi, dell’altro genitore, nel rilievo che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori e dalle difficoltà del genitore non collocatario a rispettare i tempi e le modalità di incontro, salvo il limite, nella accertata reiterazione ed importanza della mancata frequentazione, della inidoneità del secondo a far fronte ai maggiori oneri che gli vengano dall’affido condiviso (cfr. in tal senso Cass. 02/12/2010, n. 24526).
5. La corte di merito non si è attenuta agli enunciati principi, in quanto ha valorizzato il ruolo avuto dalla madre nell’accudimento del figlio K. senza dar conto delle ragioni della manifesta incapacità dell’altro genitore.
5.1. L’apprezzamento dell’inosservanza del regime di visita, come definito dagli appuntamenti fissati presso i competenti Servizi Sociali, non si connota infatti per caratteri di gravità tale da esprimere la non idoneità del ricorrente al proprio ruolo, con conseguente esclusione dell’affido condiviso.
Gli stessi giudici di appello hanno dato conto delle difficoltà oggettive incontrate da C. nel rispettare gli incontri programmati, legate alla distanza, alle ristrettezze economiche ed a disguidi con i servizi sociali, definendo la sua condotta “ampiamente giustificata e scevra totalmente da un reale disinteresse per il figlio” ed hanno sottolineato come non possa porsi in discussione l’affetto che egli nutre per K.: il pregiudizio alla stabilità psico-emotiva subito da quest’ultimo in ragione degli “appuntamenti mancati” dal padre non può dunque ritenersi sufficiente a fondare la decisione, in assenza di qualsivoglia valutazione della praticabilità di una diversa composizione del regime di visita o, ancora, di altre forme di frequentazione nonché di modalità di accudimento anche a distanza, che consentano di superare le problematiche emerse, nel rispetto del principio della bigenitorialità.
6. L’evidenza, agli atti, che K. abbia ormai raggiunto la maggiore età lascia immutati i termini della vicenda in esame, trovando applicazione nella specie – nell’accertata patologia da cui il giovane è affetto (sindrome di Down, autismo e ritardo mentale) – l’art. 337-septies c.c., u.c., che, quanto ai figli maggiorenni portatori di handicap gravi, e tali definiti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3 (al quale rinvia l’art. 37 bis disp. att. c.c.) richiama integralmente la disciplina prevista per i minori.
7. Il secondo motivo va invece dichiarato inammissibile, sia perché volto alla denuncia di un vizio (di carenza o insufficienza della motivazione) non più contemplato dall’ordinamento, sia perché si risolve nella richiesta di un diverso apprezzamento di circostanze (il cattivo rapporto fra la D.B. e gli altri due figli, affidati al padre; la denuncia penale sporta contro la madre dal figlio F.) che la corte del merito ha compiutamente esaminato, ritenendole tuttavia irrilevanti ai fini della decisione sulla scorta di un giudizio di fatto insindacabile nella presente sede di legittimità.
8. All’accoglimento del primo motivo conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022