LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21932/2020 proposto da:
Y.N., elettivamente domiciliato in Monza piazza Garibaldi 6, presso lo studio dell’avv. Ettore Fausto Paucillo, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1754/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 31/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott. Rita RUSSO.
RILEVATO
Che:
Il ricorrente, cittadino bengalese, espone che la sua domanda di protezione internazionale è stata respinta sia dalla competente Commissione che dal Tribunale; espone altresì di avere proposto appello, respinto dalla Corte d’appello di Torino con sentenza n. 1754/2019 del 31.10.2019, pubblicata il 31.10.2019, e propone ricorso affidandosi a tre motivi.
In atti è stata allegata sentenza della Corte d’appello di Milano pubblicata telematicamente il 5 luglio 2019 tra A.M. e il Ministero dell’Interno.
L’Avvocatura dello Stato, non tempestivamente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione ad eventuale discussione orale.
La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 4 novembre 2021.
Ciò premesso, si rileva che la parte non ha ottemperato a quanto previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, che impone di depositare, in uno con il ricorso, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, anche la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata, a pena di improcedibilità (Cass. 1703/2021).
In atti non si rinviene copia della sentenza impugnata, ma solo di diversa sentenza riguardante altro richiedente asilo, di nome A.M. il cui caso è stato giudicato dalla Corte d’appello di Milano.
Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Nulla sulle spese in difetto di tempestiva costituzione della parte intimata.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022