Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.682 del 12/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7515-2018 proposto da:

M.A., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO DI BLASIO;

– ricorrente-

contro

C.C.M., I.E., R.A., P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2198/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO che:

M.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 2198/2017, notificata ad avviso della ricorrente in data 12 dicembre 2017.

Gli intimati C.C.M., I.E., R.A., P.M. non hanno proposto difese.

CONSIDERATO

che:

Il collegio rileva, così confermando la proposta del relatore, che non risulta depositata la copia autentica della sentenza impugnata, incombente prescritto dall’art. 369 c.p.c., a norma del quale insieme col ricorso il ricorrente deve depositare a pena di improcedibilità copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile.

Nulla si dispone in punto spese, non essendosi gli intimati difesi nel presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022

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