Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.684 del 12/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 224 – 2021 R.G. proposto da:

D.F.M. – c.f. ***** – elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ugo de Carolis, n. 101, presso lo studio dell’avvocato Ferdinando Emilio Abbate e dell’avvocato Marco Alunni che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE – c.f. ***** – in persona del ministro pro tempore.

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma dei 8.7.2019/10.3.2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex L. n. 89 del 2001 alla Corte d’Appello di Roma depositato in data 10.1.2019 D.F.M. si doleva per l’irragionevole durata di un giudizio intrapreso dinanzi al T.A.R. del Lazio nel gennaio del 2008 e definito in primo grado nel giugno del 2018.

Chiedeva ingiungersi al Ministero dell’Economia e delle Finanze il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto del 13.5.2019 il consigliere designato accoglieva la domanda ed ingiungeva al Ministero il pagamento della somma di Euro 2.000,00, oltre interessi e spese di lite.

3. D.F.M. proponeva opposizione.

Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

4. Con decreto dei 8.7.2019/10.3.2020 la Corte di Roma accoglieva l’opposizione e condannava il Ministero a pagare, a titolo di equo indennizzo, la maggior somma di Euro 2.625,00 nonché a pagare con distrazione le spese di lite liquidate, tenuto conto anche della fase monitoria, in Euro 979,52 per compensi professionali ed in Euro 54,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso D.F.M.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

6. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta fondatezza del motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., comma 2, dell’art. 91 c.p.c. e della L. n. 89 del 2001, art. 3, punto 5, in relazione al D.M. n. 55 del 2014 ed al D.M. n. 37 del 2018.

Deduce che la Corte di Roma, in rapporto al quantum – Euro 2.625,00 – dell’indennizzo accordato e dunque agli scaglioni di riferimento, ha liquidato i compensi in misura inferiore ai “minimi” sia in relazione alla fase monitoria sia in relazione alla fase di opposizione.

8. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

Il motivo di ricorso è dunque fondato e da accogliere.

9. Sussiste la denunciata violazione dei “minimi” tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4, comma 1 (D.M. n. 55 del 2014 come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, applicabile, quest’ultimo, nella specie ratione temporis), dei valori medi di cui al prospetto n. 8 – “procedimenti monitori” – applicabile alla fase monitoria innanzi al consigliere designato (cfr. Cass. 31.7.2020, n. 16512) e di cui al prospetto n. 12 – “giudizi innanzi alla Corte di Appello” – applicabile alla fase collegiale di opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter.

Invero, con riferimento alla fase monitoria innanzi al consigliere designato, alla stregua dello scaglione di riferimento (fino ad Euro 5.200,00), il “minimo” è pari ad Euro 225,00.

Invero, con riferimento alla fase collegiale di opposizione ex art. 5 ter, alla stregua dello scaglione di riferimento (Euro 1.100,01 – Euro 5.200,00), il “minimo” è pari ad Euro 1.198,50.

Dunque, nel complesso, tenuto conto anche della fase monitoria, il “minimo” è pari ad Euro 1.423,50.

Viceversa, la Corte di Roma ha liquidato, per compensi, la minor somma di Euro 979,52.

10. In accoglimento del ricorso il decreto della Corte di Appello di Roma dei 8.7.2019/10.3.2020 va, nei limiti dell’addotta censura, cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione, sicché è inapplicabile il D.P.R. cit., art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa, nei limiti della censura di cui all’esperito motivo di ricorso, il decreto della Corte di Appello di Roma dei 8.7.2019/10.3.2020; rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022

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