LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 226 – 2021 R.G. proposto da:
R.N. – c.f. ***** – elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ugo de Carolis, n. 101, presso lo studio dell’avvocato Ferdinando Emilio Abbate e dell’avvocato Marco Alunni che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore.
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia dei 14.12.2019/26.5.2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex L. n. 89 del 2001 alla Corte d’Appello di Roma depositato in data 25.1.2019 R.N. si doleva per l’irragionevole durata di un giudizio, parimenti di equa riparazione, intrapreso nel giugno del 2008 e definito nel luglio del 2018.
Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo.
2. Con decreto del 2.4.2019 il consigliere designato dichiarava l’incompetenza ratione loci della Corte d’Appello di Roma.
3. Con provvedimento del 10.7.2019 la Corte di Roma rigettava l’opposizione.
4. Con decreto dei 14.12.2019/26.5.2020 la Corte d’Appello di Perugia, all’esito della riassunzione del giudizio, condannava il Ministero a pagare alla ricorrente a titolo di equo indennizzo la somma di Euro 2.800,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; compensava nella misura di 1/4 le spese di lite – liquidate, per l’intero, in Euro 27,00 per anticipazioni ed in Euro 1.198,50 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge – e condannava il Ministero a rimborsare ai difensori anticipatari della ricorrente i residui 3/4.
Evidenziava, tra l’altro, la corte che la durata irragionevole del giudizio “presupposto” era da determinare in sette anni.
Evidenziava poi che l’accoglimento parziale dell’azionata pretesa giustificava sino a concorrenza di 1/4 la compensazione delle spese di lite.
5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso R.N.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.
Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.
6. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso e di manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 2 bis.
Deduce che la quantificazione in Euro 400,00, con argomentazioni del tutto tautologiche, del “moltiplicatore” annuo si discosta significativamente dai parametri indicati dalla Corte E.D.U.
Deduce che l’equo indennizzo accordato all’esito del giudizio “presupposto” è stato quantificato in un ammontare per nulla irrisorio; che il giudizio “presupposto” ha avuto una durata irragionevole consistente; che dunque ben si sarebbe giustificato l’incremento percentuale del “moltiplicatore” annuo.
8. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.
Deduce che per nulla si giustifica la parziale compensazione delle spese di lite; che l’unico motivo di opposizione è stato integralmente accolto.
9. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.
Il primo motivo di ricorso è dunque infondato e da respingere; il secondo motivo di ricorso e’, invece, fondato e da accogliere.
10. Con precipuo riferimento al primo motivo è sufficiente evidenziare che la L. n. 89 del 2001, art. 2 bis (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, derivante, appunto, dalle modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015), relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito – sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360 c.p.c., n. 5 – la scelta del “moltiplicatore” annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo “presupposto”, orientando il “quantum” della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nell’art. 2 bis citato, comma 2, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (cfr. Cass. (ord.) 1.2.2019, n. 3157).
11. In questi termini, nel solco dunque dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’iter motivazionale che sorregge, in punto di quantificazione del “moltiplicatore” annuo, l’impugnato dictum, risulta immune da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
In particolare, con riferimento all'”anomalia” della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte territoriale ha viceversa compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Invero ha puntualizzato che il “moltiplicatore” annuo ben poteva essere determinato nell’importo minimo di Euro 400,00, evidentemente senza aumenti percentuali, in considerazione dell’assoluta semplicità della materia del contendere che aveva connotato il giudizio “presupposto”.
12. Ovviamente l’applicabilità, ratione temporis, del “moltiplicatore” di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 1, rende del tutto vano il riferimento ai parametri frutto dell’elaborazione della Corte E.D.U. (cfr. ricorso, pag. 3).
Manifestamente infondati altresì sono i dubbi di legittimità costituzionale parimenti prefigurati dalla ricorrente (cfr. ricorso pag. 3).
13. Con precipuo riferimento al secondo motivo è sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte di legittimità.
Ovvero all’insegnamento secondo cui, nel procedimento d’equa riparazione disciplinato dalla L. n. 89 del 2001, la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l’applicazione, da parte del giudice, di un “moltiplicatore” annuo diverso da quello invocato dall’attore, non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l’ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il “petitum” della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione (cfr. Cass. 16.7.2015, n. 14976).
14. In questi termini per nulla si giustifica la compensazione nella misura di 1/4 delle spese di lite disposta dalla Corte di Perugia.
Cosicché ben avrebbe dovuto la medesima corte condannare il Ministero a rimborsare ai difensori anticipatari di R.N. gli interi importi di Euro 27,00 e di Euro 1.198,50.
15. In accoglimento del secondo motivo di ricorso il decreto della Corte di Appello di Perugia dei 14.12.2019/26.5.2020 va cassato nei limiti dell’addotta censura.
Nulla osta, giacché non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, a che la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., sia decisa nel merito e quindi a che sia eliminata dall’impugnato decreto dei 14.12.2019/26.5.2020 della Corte di Perugia la compensazione nella misura di 1/4 delle spese del medesimo giudizio innanzi alla Corte perugina.
16. In dipendenza dell’accoglimento solo parziale del ricorso si giustifica la declaratoria di integrale irripetibilità delle spese del presente giudizio di legittimità, sì che restino in toto a carico della ricorrente.
17. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione. Il che rende inapplicabile il D.P.R. cit., art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).
PQM
La Corte così provvede:
accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso il decreto della Corte di Appello di Perugia dei 14.12.2019/26.5.2020 e, decidendo nel merito, elimina dal medesimo decreto della Corte d’Appello di Perugia la compensazione nella misura di 1/4 delle spese del giudizio;
rigetta il primo motivo di ricorso;
dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022