LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8915-2015 proposto da:
M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIANELLO 26, presso lo studio dell’avvocato SANDRO MARIA MUSILLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIA MINOZZI e GIORGIO BOTTANI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5077/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 30/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.
RILEVATO
che:
con sentenza n. 5077/18/2014 pubblicata il 30 settembre 2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, per quanto rileva in questa sede, ha rigettato l’appello proposto da M.L. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lodi con la quale era stato rigettato il ricorso da lei proposto avverso l’avviso di accertamento n. ***** emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle entrate per la ‘parte relativa alla indebita deduzione di elementi negativi di reddito per l’anno 2005 per Euro 18.399,13 corrispondenti all’ammontare degli sconti accordati dalla Q8, società petrolifera Kuwait Petroleum Italia s.p.a. fornitrice del carburante venduto dall’impresa di cui la contribuente era titolare, ai titolari di una particolare carta detta “Cartissima e IDS”;
che la Commissione tributaria regionale, riportandosi alla motivazione della sentenza di primo grado, ha ritenuto che non fosse stata eseguita la procedura prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, per i casi di variazione dell’imponibile o dell’imposta;
che M.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo illustrato da memoria;
che l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 23,24 e 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare si deduce che la variazione era conseguente allo sconto imposto dalla Q8 e che nessun obbligo di fatturazione era imposto per la vendita di prodotti petroliferi; la ricorrente eccepisce inoltre la formazione del giudicato sulla questione oggetto del giudizio essendosi pronunciata la CTR della Lombardia in senso favorevole alla contribuente con pronuncia non impugnata.
che il ricorso è fondato. Va preliminarmente considerato che nessun giudicato può ritenersi formato sulla questione in esame in quanto manca l’attestazione del passaggio in giudicato sulla sentenza segnalata dalla ricorrente con la quale la CTR Lombardia si è pronunciata sulla questione. Nel merito va considerato che l’attuale ricorrente quale venditrice al minuto, legittimamente registra il corrispettivo della vendita ai sensi del D.P.R. n. 633 del 633, art. 24, che costituisce lex specialis rispetto al medesimo D.P.R., precedente art. 23; pertanto la ricorrente non aveva l’obbligo di fatturare i corrispettivi di vendita del carburante a clienti a cui era obbligata ad applicare sconti. Il suddetto art. 24 per le vendite al dettaglio, fra cui rientrano quelle di carburante, non prevede l’emissione di fattura né l’identificazione fiscale del soggetto che riceve la prestazione (in tal senso anche la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/e del 21 febbraio 2020); nel caso in questione, peraltro, i clienti destinatari del beneficio dello sconto non sono nemmeno individuabili dalla distributrice al dettaglio, ma dalla compagnia petrolifera che aveva emesso il documento che dava diritto allo sconto. Erra quindi la CTR allorché rileva la mancata osservanza della procedura di variazione di cui al medesimo D.P.R. citato, art. 26, in quanto, per quanto sopra detto, la ricorrente commerciante al dettaglio, non aveva obbligo di fatturazione e legittimamente ha proceduto all’annotazione di cui all’art. 24 citato senza eseguire alcuna variazione;
che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con l’integrale accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
che in considerazione della mancanza di precedenti giurisprudenziali specifici, le spese dell’intero giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente;
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022