Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.699 del 12/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo M. – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22693/2018 proposto da:

C.A. in proprio e nella qualità di procuratore generale di D.N.R., elettivamente domiciliata in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avvocati Cipriani Giovanna e Sciattella Sandro;

– ricorrente –

contro

Agenzia Delle Entrate

– intimato –

avverso la sentenza n. 1349/2018 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

PREMESSO che:

1. C.A. e D.N.R., eredi di Co.An., ricorrono, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la CTR del Lazio, sulla premessa che il debito Invim risultante da un provvedimento di accertamento emesso nei confronti della società di fatto a suo tempo costituita dal predetto Co.An. e da R.S. era ormai incontestabile siccome accertato con sentenza resa dalla commissione tributaria centrale di Roma nei confronti della società e passata in giudicato, ha, in riforma della sentenza di primo grado, rigettato il ricorso proposto da esse ricorrenti contro l’avviso loro notificato in liquidazione dell’imposta INVIM dovuta dal dante causa;

2. l’Agenzia delle entrate non si è costituita;

3. le ricorrenti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 78 c.p.c.

Ricordano le ricorrenti che, in pendenza del giudizio sull’avviso di accertamento davanti alla commissione centrale, erano deceduti Co.An. e poi R.S..

Sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR nella sentenza impugnata, la causa non era (stata) legittimamente proseguita nei confronti degli eredi degli originari soci e, segnatamente del socio R., giacché gli eredi non avevano alcuna legittimazione processuale.

Sostengono ancora che, a seguito del venir meno dei soci, la prosecuzione della causa avrebbe richiesto la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c., che, in mancanza, il processo non abbia avuto corso ritualmente e che la sentenza emessa dalla commissione centrale sia nulla e comunque inefficace;

2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 300 c.p.c. e la nullità del procedimento e della sentenza. Sostengono le ricorrenti che, a seguito del decesso di Sauro R., la società di fatto si era sciolta con la conseguenza che il processo davanti alla commissione centrale avrebbe dovuto essere dichiarato interrotto e non avrebbe dovuto invece essere proseguito nei confronti dei di lui eredi. Dacché la nullità della sentenza della commissione centrale;

3. i due motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza in punto di interesse (art. 100 c.p.c.): le ricorrenti ricordano di avere impugnato l’avviso loro notificato muovendo ad esso “varie censure” e lamentando “la lesione del loro diritto di difesa nel processo davanti alla commissione tributaria regionale e l’inefficacia della sentenza”. Non dicono, di preciso, se e come abbiano contestato la pretesa impositiva davanti alla CTR, e prima, davanti alla CTP. Dacché la rilevata inammissibilità;

4. nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, con modalità da remoto, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022

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