Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.700 del 12/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo M. – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32848/2018 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in Roma Largo A.

Fochetti 28 presso lo studio dell’avvocato Romano Carlo che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bizioli Gianluigi;

– ricorrente –

contro

Agenzia Delle Entrate

– intimato –

avverso la sentenza n. 1566/2018 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

PREMESSO che:

1. F.A., in qualità di trustee del Trust *****, ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe;

2. l’Agenzia delle entrate non si è costituita.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta che la CTR della Lombardia ha violato l’art. 53 Cost., il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 5, comma 1, il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 11, e del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, convertito dalla L. n. 286 del 2006, laddove la stessa ha ritenuto soggetto a maggiori imposte di donazione, ipotecaria e catastale l’atto pubblico in data 17 aprile 2012, di istituzione e dotazione immobiliare del trust suddetto.

Al riguardo vale quanto segue.

In ordine alla tassazione dell’atto di istituzione e dotazione di un trust ai sensi della D.L. n. 262 del 2000, art. 2, comma 47, convertito dalla L. n. 286 del 2000, la giurisprudenza della Corte si è nel tempo precisata fino a trovare definitivo assetto – come ricordato con sentenza 7 dicembre 2020, n. 27995 – con alcune sentenze dell’anno 2019 (v., tra altre conformi, nn. 15453/2019, 15455/2019, 15456/2019, 16699/2019, 16700/2019; 16701/2019, 16705/2019, 22754/2019).

Gli snodi principali dello sviluppo diacronico possono essere individuati come segue.

Con l’ordinanza n. 3735, citata nella sentenza impugnata, e con le ordinanze n. 3737 e n. 5322, venne affermata la tesi dell’immediata tassazione in misura proporzionale dell’atto istitutivo del trust, a titolo di imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione. La Corte, interpretando il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, ritenne che l'”imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un’imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie; essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura ricettizio-materiale, alle disposizioni del D.Lgs. n. 346 del 1990, in quanto compatibili: D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 50" (così ancora l’ordinanza n. 3735, in motivazione). Il presupposto impositivo della nuova imposta -fu detto- “e’ correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l’oggetto consiste nel valore dell’utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all’ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l’impoverirsi”. In altri termini, per questa prima serie di ordinanze, ai fini dell’applicabilità dell’imposta in parola non rileva il trasferimento dei beni a causa della costituzione del vincoli di destinazione; l’imposta, prescindendo dalla traslazione dei beni a terzi, non è correlata all’arricchimento altrui, ma specificamente alla creazione di un vincolo di destinazione. Può ricordarsi che la Corte prese posizione anche in merito alla costituzionalità della normativa così interpretata rispetto agli artt. 3 e 53 Cost.. Si legge in proposito nell’ordinanza n. 3737: “non rileva affatto la mancanza di arricchimento, giacché il contenuto patrimoniale referente di capacità contributiva è ragguagliato all’utilità economica, che, in quanto indirizzata ad altri, si colloca al di fuori del patrimonio del disponente (oltre che di quello del gerente). E, visto che il referente è l’utilità economica e che questa utilità è destinata ad altri, il peso del prelievo coerentemente va a gravare sull’utilità e, in definitiva, sul beneficiario finale, al quale essa è destinata a pervenire. Il rilievo della capacità economica, del resto, è correlato al contenuto patrimoniale di atti o fatti, non già al trasferimento attuale di diritti: la capacità contributiva, ha chiarito la Consulta, è da intendere come attitudine ad eseguire la prestazione imposta, correlata non già alla concreta situazione del singolo contribuente, bensì al presupposto economico al quale l’obbligazione è correlata (…) La materiale percezione dell’utilità, ossia, secondo la tradizionale impostazione, l’arricchimento, appartiene all’esecuzione del programma di destinazione, che, per conseguenza, non rileva ai fini dell’individuazione del momento del prelievo tributario sulla costituzione del vincolo, ma dopo, anche ai fini della eventuale riliquidazione delle aliquote e delle franchigie”. All’orientamento espresso con le quattro, menzionate ordinanze appartiene anche la sentenza del 7 marzo 2016, n. 4482, pur essa nel senso che l’atto istitutivo del trust integra in sé il presupposto imponibile ai sensi della L. n. 286 del 2006, art. 2, comma 47 (che -fu ribadito – è espressione della “volontà del legislatore di istituire una vera e propria nuova imposta che colpisce tout court gli atti che costituiscono vincoli di destinazione”). In questa sentenza venne, sul piano della costituzionalità della norma, affermato che l’atto negoziale istitutivo del vincolo denota una capacità contributiva e giustifica la tassazione a prescindere dalla “identificazione di un qualche ‘utile’ o ‘vantaggiò percepito da un soggetto e quindi – ad esempio -… (d)alla acquisizione dei beni da parte di un soggetto legittimato ad utilizzarli a proprio esclusivo vantaggio…. L’atto negoziale (istitutivo del vincolo) esprime infatti una capacità contributiva ancorché non determini (o non determini ancora) alcun vantaggio economico diretto per qualcuno. La gran parte della tassazione indiretta colpisce, del resto, la manifestazione di ricchezza e non (necessariamente) l’arricchimento. Anche nella compravendita l’imposta di registro coinvolge la manifestazione di ricchezza delle parti, senza che si indaghi se ed in quale misura esse abbiano tratto dall’operazione vantaggio economico; che ben può non sussistere se i beni sono ceduti a prezzo di mercato. Mentre l’arricchimento vero e proprio potrà se mai essere inciso sotto il profilo della plusvalenza”. In sostanza, sulla base di un parallelismo tra imposta sulle donazioni e imposta di registro, venne legittimata la tassazione dell’istituzione del vincolo ritenendosi che esso, quale indice o elemento di emersione di una situazione economica di “vantaggio” e dunque di capacità contributiva, fosse sufficiente a giustificare l’imposta.

La tesi propugnata nelle ordinanze del 2015 e nella sentenza n. 4482 del 2016, non fu condivisa dalla Corte nella sentenza del 26 ottobre 2016, n. 21614. Con quest’ultima -in cui, sebbene la fattispecie fosse relativa a trust auto dichiarato, è riproposta l’affermazione di valenza generale, già espressa da Cass. 24578/2015 in base alla quale “il conferimento di beni in trust non dà luogo ad un reale trasferimento imponibile. Un reale trasferimento è all’evidenza impossibile, perché del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta, che prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua segregazione fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari” con conseguente inapplicabilità “dell’imposta su donazioni e successioni mancandone) il presupposto della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti”- riguardo al significato della L. n. 286 del 2006, art. 2, comma 47 ss., venne affermato che “l’unica imposta espressamente istituita è stata l’imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i “vincoli di destinazione”, con la scontata conseguenza che il presupposto dell’imposta rimane quello stabilito dal D.Lgs. n. 346 cit., art. 1, del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari”. E ciò in considerazione della ratio e di un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47 e ss.: la ratio venne individuata nella volontà del legislatore di evitare che “un’interpretazione restrittiva dell’istituita nuova legge sulle successioni e donazioni disciplinati mediante il richiamo all’abrogato D.Lgs. n. 346 del 1990 potesse dar luogo a nessuna imposizione anche in caso di trasferimento di beni e diritti ai beneficiari, quando lo stesso fosse stato collocato all’interno di una fattispecie di recente introduzione come quella dei vincoli di destinazione, e quindi niente affatto presa in considerazione dall’abrogato D.Lgs. n. 346 del 1999”; l’interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell’art. 53 venne ritenuta ostare ad un’imposta che, non essendo un’imposta semplicemente d’atto (“come per l’essenziale è per es. quella di registro”), non abbia relazione alcuna con un’idonea capacità contributiva quale non è espressa dal trasferimento dei beni o diritti al trustee in quanto trasferimento non pieno e non definitivo.

Con la sentenza del 30 maggio 2018, n. 13626, in fattispecie di atto di costituzione in trust a scopo liquidatorio per la quale l’Agenzia delle Entrate aveva preteso il pagamento dell’imposta di successione e donazione in misura proporzionale in base al disposto del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47 e comma 49, lett. c), la Corte, in primo luogo, e in dissenso rispetto alle ordinanze del 2015, dichiarò di condividere l’orientamento inaugurato dalla sentenza n. 21614 del 2016; in secondo luogo, affermò che l’imposta prevista dal testo unico n. 346/90 in tanto è applicabile al trasferimento a favore dell’attuatore, in quanto tale trasferimento realizzi un incremento stabile, misurabile in moneta, del patrimonio dell’attuatore medesimo mentre non è applicabile in caso di trust autodichiarato il quale è del tutto privo di effetti traslativi ed ha invece solo un effetto segregativo, non sufficiente a giustificare l’imposta. Con l’ordinanza 5 dicembre 2018, n. 31445 (a cui sono esattamente conformate le ordinanze 5 dicembre 2018, n. 31446 e 15 gennaio 2019, n. 734), la Corte dichiarò di aderire alla tesi per cui il presupposto applicativo del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, non può essere ravvisato nella costituzione di vincoli di destinazione in sé e per sé (come sostenuto dalle ordinanze nn. 5322, 3886, 3737 del 2015) essendo l’intentio legis del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, quello (individuato nella sentenza n. 21614 del 2016) di evitare che “un’interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni, disciplinata, mediante il richiamo al già abrogato D.Lgs. n. 346 del 1990 possa dar luogo a nessuna imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari quando lo stesso sia stato collocato all’interno di una fattispecie di “recente” introduzione come quella dei “vincoli di destinazione”. Nella ordinanza n. 31445, la Corte aggiunse che vi sono tuttavia ipotesi nelle quali il trust ha carattere sin da subito traslativo ossia realizza, sia pure per il tramite del passaggio al trustee, un trasferimento dei diritti in favore di un terzo, unico e ben individuato, senza alcuna previsione di eventuale ritorno dei beni al settlor ed a tali ipotesi va applicata l’aliquota di volta in volta prevista in ragione dei rapporti tra disponente e beneficiario; aggiunse che l’ipotesi di trasferimento immediato può verificarsi anche nei casi di trust auto-dichiarato, nel quale coincidono le figure di disponente e trustee, “se non addirittura coincidono quelle di disponente e beneficiario”; concluse che occorre “valutare caso per caso, soprattutto nel trust auto-dichiarato, se sia o meno riconducibile alla donazione indiretta, considerando che la segregazione, quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta, però, alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale (conformemente alla sentenza n. 21614/2016)… Se il trasferimento dei beni al trustee ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva, il presupposto d’imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo dei beni dal trustee al beneficiario e non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale”. In estrema sintesi, dunque, e come ben espresso, in riferimento all’imposta di donazione, dalla massima ufficiale (“Poiché l’imposta sulle successioni e donazioni ha come presupposto l’arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, ai fini della sua applicazione in misura proporzionale occorre valutare se sin dall’istituzione del “trust” si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal “trustee” al beneficiario: in mancanza di tale condizione, l’atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro”), in base all’ordinanza 31445/2018, l’atto di dotazione del trust dà luogo ad imposizione sulle donazioni o ad imposizione sui trasferimenti in misura proporzionale se il trust, non autodichiarato o anche autodichiarato, è traslativo, cioè determina il passaggio definitivo dei beni, pur se attraverso il trustee, al beneficiario. Nei termini dell’ordinanza in parola, trust traslativo è quello in cui l’atto di costituzione e di dotazione determina automaticamente il definitivo passaggio dei beni e diritti dal trustee al beneficiario finale. La Corte non precisò quando potersi considerare il trust come avente carattere traslativo nei termini sopra detti; quando, cioè, potersi ravvisare ipotesi, non elusive, compatibili con l’ontologica transitorietà dell’attribuzione dei beni al trustee, di immediato trasferimento definitivo dei beni al beneficiario. Ulteriore sviluppo della giurisprudenza della Corte si ebbe con l’ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1131, relativa a fattispecie di trust di scopo sul cui atto di costituzione e dotazione l’Agenzia delle Entrate aveva applicato l’imposta di donazione in misura proporzionale. La Corte, in adesione all’orientamento espresso con le pronunce n. 21614/2016, n. 975/2018, n. 13626/2018 e 15469/2018, ribadì che i vincoli di destinazione -tra i quali rientra il trust- non sono in sé sempre tassabili ai sensi della L. n. 286 del 2006, art. 2, ma lo sono solo se determinano un trasferimento di beni e diritti a titolo liberale e definitivo, dovendosi quindi, da un lato, escludere la tassazione del trust all’atto della segregazione di beni e diritti (posto che il trasferimento al trustee è gratuito ma non liberale e soprattutto è provvisorio e non definitivo), dall’altro lato, attendere il successivo trasferimento in favore di soggetti beneficiari. L’ordinanza n. 1131, dunque, per un verso, superando la distinzione tra trust traslativo o non traslativo (fatta sia dall’ordinanza n. 31445 sia dalla sentenza n. 13626 e basata, secondo l’ordinanza n. 31445, su una valutazione caso per caso, secondo la sentenza n. 13626, sulla natura del trust come trust auto-dichiarato o non auto-dichiarato) negò in radice che la tassazione potesse essere legata all’atto istitutivo in sé o all’atto di dotazione mancando in entrambi l’effettivo incremento patrimoniale del beneficiario, unico elemento idoneo ad esprimere capacità contributiva ex art. 53 Cost.; per altro verso, affermò che la tassazione in misura proporzionale è correlata all’esecuzione del programma del trust, allorché il predetto incremento patrimoniale effettivo del beneficiario si concretizza (“in relazione agli atti di dotazione del fondo oggetto di causa (…), il giudice di appello (…) ha correttamente escluso che la costituzione del vincolo di destinazione sulle somme di denaro conferite in trust avesse prodotto un effetto traslativo immediato, solo in tal caso giustificandosi la soggezione dell’atto dotativo all’imposta sulle successioni e donazioni, in misura proporzionale, in quanto sicuro indice della capacità economica del soggetto beneficiato”). Già prima delle pronunce che hanno dato definitivo assetto alla giurisprudenza della Corte, la tesi -seguita dalla commissione tributaria regionale della Lombardia nella sentenza oggi impugnata- secondo cui il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, aveva introdotto un’imposta nuova alla quale sarebbe sempre stato soggetto l’atto di istituzione del vincolo di destinazione, a prescindere dal conferimento di beni o diritti, era stata dunque abbandonata. Con le decisioni che segnano l’approdo dell’evoluzione della propria giurisprudenza (le già citate sentenze nn. 15453/2019, 15455/2019, 15456/2019, 16699/2019, 16700/2019, 16701/2019, 16705/2019, 22754/2019, oltre ad altre conformi), la Corte ha confermato (quanto già rilevato a partire da Cass. 21614/2016 e poi da Cass. 1131/2019 ossia) che l’atto di istituzione del trust non e’, in sé, presupposto dell’imposta di cui alla L. n. 286 del 2006, art. 2, comma 47, la quale, a sua volta, non è un’imposta nuova ma è l’imposta sulle donazioni da applicarsi, come la disposizione chiarisce, anche alle liberalità attuate mediante l’istituzione di “vincoli di destinazione”. A tale conferma la Corte è pervenuta sulla base di considerazioni di ordine costituzionale che riprendono ed ampliano quelle già svolte da Cass. 21664/2016 e da Cass. 1131/19 e che, per quanto riguarda l’atto istitutivo “puro” si sostanziano in ciò che tale atto ha un contenuto solo programmatico e non comporta alcun incremento di ricchezza per chicchessia; ferma restando l’indubbia discrezionalità del legislatore nell’individuare i presupposti impositivi, questa discrezionalità deve pur sempre muoversi in un ambito di ragionevolezza e di non arbitrarietà (Corte Cost. n. 4/1954 e n. 83/2015), posto che la capacità contributiva, in ragione della quale il contribuente è chiamato a concorrere alle pubbliche spese, “esige l’oggettivo e ragionevole collegamento del tributo ad un effettivo indice di ricchezza” (C. Cost.ord.394/08). E’ stato così ribadito il superamento della tesi iniziale secondo cui nella “costituzione del vincolo” è da ravvisarsi un autonomo indice di ricchezza idoneo di giustificare la tassazione (Cass., sez. VI, ord. 24 febbraio 2015, n. 3735; Cass., sez. VI, ord. 24 febbraio 2015, n. 3737; Cass., sez. VI, ord. 25 febbraio 2015, n. 3886; Cass., sez. VI, 7 marzo 2016, n. 4482). La Corte ha altresì chiarito che per tutti i trust, siano essi autodichiarati (e quindi con effetto solo segregativo e non di trasferimento di beni) o con trasferimento di beni, l’atto di dotazione e’, per l’imposta sulle donazioni, “neutro” (salva poi l’applicazione dell’imposta sulle donazioni all’atto del trasferimento al beneficiario finale qualora quest’atto sia non solo gratuito ma liberale e con esclusione invece dell’imposta sulle donazioni in caso di atto non liberale ma in funzione solutoria; in questo caso l’attribuzione del ricavato della liquidazione del fondo non sarà tassato, la tassazione con l’imposta di registro e, trattandosi di immobili, con le imposte ipotecaria e catastale, dovendo appuntarsi invece sugli atti di liquidazione). La neutralità quanto all’imposta di donazione deriva dalle considerazioni di ordine costituzionale ricordate sopra e che si arricchiscono, in riferimento all’atto istitutivo che comporti anche un vincolo su specifici beni o diritti, delle considerazioni seguenti: l’apposizione del vincolo, in quanto tale, determina per il disponente l’utilità rappresentata dalla separazione dei beni (limitativa della regola generale di cui all’art. 2740 c.c.) in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale; simile utilità, peraltro, non concreta, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al trustee risolvendosi, dal lato del conferente, in una auto-restrizione del potere di disporre mediante segregazione e, dal lato del trustee, in un’attribuzione patrimoniale meramente formale, transitoria, vincolata e strumentale (secondo appunto quanto stabilito dai su riportati artt. 2 e 11 Convenzione); è fallace l’affermazione per cui la prescelta interpretazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2 comma 47, ne comporterebbe la sostanziale abrogazione giacché, ritenendosi necessario l’arricchimento, l’aggiunta in questione non avrebbe avuto ragion d’essere operando comunque, in sua assenza, le imposte ordinarie; il senso dell’articolo è infatti quello di evitare “che un’interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni, disciplinata mediante richiamo al già abrogato D.Lgs. n. 346 cit., potesse dar luogo a nessuna imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari quando lo stesso fosse stato collocato all’interno di una fattispecie tutto sommato di ‘recente’ introduzione come quella dei ‘vincoli di destinazione, e quindi per niente affatto presa in diretta considerazione dal ridetto ‘vecchiò D.Lgs. n. 346 cit..”(Cass. n. 21614/16). Ne’, in senso contrario, rispetto alla interpretazione adottata può sostenersi che quando il legislatore ha inteso esentare da imposta di successione e donazione il trust, lo ha fatto espressamente, come nel caso del trust di disabilità L. n. 112 del 2016, ex art. 6, perché la determinazione dei presupposti dell’imposta dovrebbe giungersi in via diretta, certa e tassativa, e non con argomento a contrario; inoltre, va considerato che la disposizione in parola è sopravvenuta in un momento ed in un contesto interpretativo (anche di legittimità) ancora estremamente variegato ed incerto, in maniera tale che il legislatore del 2016 ben può avere ritenuto di dover comunque esentare in modo puntuale dall’imposta il trust in questione (rispondente ad obiettivi di speciale ed urgente protezione) restando però del tutto impregiudicato il dibattito sulla portata generale del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47. La Corte, ancora, ha superato la tesi per cui possono esservi casi di trust che realizzano un immediato passaggio dal trustee al beneficiario finale (Cass. 31445/2018 per cui tale sarebbe il caso di trust il cui beneficiario è designato già con l’atto istitutivo del trust, così denotandosi ab origine la sussistenza nel disponente della volontà di trasferire a questi il bene in dotazione) perché un trust di tale genere non sarebbe un trust ma una donazione semplice. Con particolare riguardo alle imposte ipotecaria e catastale, la Corte, con le ricordate sentenze nn. 15453/2019, 15455/2019, 15456/2019, 16699/2019, 16700/2019, 16701/2019, 16705/2019, 22754/2019, ha, come già evidenziato, affermato che l’atto di dotazione determina effetti traslativi non definitivi e non pieni ma transitori e limitati dal vincolo di destinazione allo scopo del trust, dacché l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. In continuità con i suddetti arresti, da ultimo, in fattispecie analoga a quella di cui trattasi, la Corte ha statuito: “In tema di imposta di donazione, registro ed ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale” (Cass. 23 aprile 2020, 8082);

3. la CTR della Lombardia con la sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi;

4. il primo motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata restando il secondo motivo di ricorso – con cui il contribuente denuncia il difetto assoluto di motivazione quanto al rigetto delle eccezioni sollevate in appello riguardo alla aliquota dell’imposta sulle donazioni ritenuta applicabile dal giudice di primo grado – resta assorbito;

5.dato che non vi sono accertamenti in fatto da svolgere è possibile decidere nel merito: il ricorso originario del contribuente va accolto;

6.le spese sono compensate in ragione del fatto che l’assetto giurisprudenziale richiamato è stato raggiunto in pendenza del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta mediante collegamento da remoto, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022

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