Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.703 del 12/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19720-2020 proposto da:

I.V., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANA LI VIGNI;

– ricorrente-

contro

B.A., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO REALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 466/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 25/9/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO che:

I.V. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo 25 marzo 2020, n. 466, che in riforma della pronuncia di primo grado ha dichiarato risolto per inadempimento del ricorrente il contratto preliminare concluso tra le parti. In primo grado il Tribunale di Palermo aveva rigettato sia la domanda di B.A. di trasferimento in proprio favore, ai sensi dell’art. 2932 c.c., della proprietà dell’appartamento oggetto del preliminare e in via subordinata di risoluzione del contratto, sia la domanda riconvenzionale dell’attuale ricorrente, di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente.

Resiste con controricorso B.A..

Il controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1) Il primo motivo lamenta “nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 112 c.c., all’art. 342 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 2 e all’art. 348-bis e ter c.p.c., per avere la Corte omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione in appello”.

Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello, esaminando nel merito l’impugnazione, ha implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità della medesima per violazione dell’art. 342 c.p.c.

2) Il secondo motivo denuncia “nullità della sentenza in relazione all’art. 115 c.p.c. per essere la Corte d’appello incorsa in errore circa l’esame del contenuto delle prove offerte dalle parti e per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2”: la Corte d’appello nel ritenere che risultava provato il pagamento dell’intero prezzo da parte di B. che avrebbe così adempiuto alla principale obbligazione derivante dal contratto preliminare, con conseguente inadempimento all’obbligo di stipulare il contratto definitivo da parte del promittente venditore avrebbe stravolto il significato di un mezzo di prova.

Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello, a differenza del Tribunale, ha ritenuto provato l’avvenuto pagamento del corrispettivo sulla base dell’interpretazione di una clausola del contratto preliminare, clausola nella quale si legge che il prezzo “e’ stato pagato per l’intero importo alla firma del preliminare” e valorizzando una annotazione posta a margine del documento sottoscritta dal ricorrente. L’interpretazione data al contratto è interpretazione che spettava al giudice di merito e che è insindacabile da parte di questa Corte di legittimità, trattandosi di interpretazione che il collegio ritiene plausibile (v. al riguardo, ex multis, Cass. 28319/2017).

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in Euro 5.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022

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