LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20348-2020 proposto da:
P.C., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato TARCISIO MOROTTI;
– ricorrente –
contro
HYPO TIROL BANK AG, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RONCILIONE 3, presso lo studio dell’avvocato FABIO GULLOTTA, rappresentata e difesa dall’avvocato WOLFGANG BURCHIA;
– controricorrente –
contro
G.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 76/2020 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 25/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO CHE:
P.C. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento 25 marzo 2020, n. 76, che ha rigettato l’appello da lei proposto contro la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua domanda ex art. 2932 c.c..
Resiste con controricorso Hypo Tiro Bank AG, volontariamente intervenuta nel processo, quale creditore procedente in un processo esecutivo avente ad oggetto il bene immobile per cui è causa.
L’intimato G.A. non ha proposto difese.
CONSIDERATO
CHE:
Il ricorso lamenta “la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. e dell’art. 2 (prezzo) del contratto preliminare datato 17 marzo 2014”: la Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato la domanda dell’attrice fondata su un contratto preliminare di compravendita di un immobile in relazione al quale aveva dichiarato di avere corrisposto l’intero prezzo, in quanto mancava la prova dell’avvenuto versamento del prezzo; in tal modo il giudice d’appello non avrebbe considerato che l’art. 2 del contratto preliminare prevedeva che “il prezzo è stato concordato in Euro 605.000 e dovrà essere versato… al momento della stipula dell’atto definitivo di vendita”.
Il motivo è inammissibile. La ricorrente, che – così la sentenza impugnata – aveva formulato domanda ex art. 2932 c.c. in virtù di un contratto preliminare trascritto, in relazione al quale dichiarava di avere già corrisposto l’intero prezzo senza che il convenuto (risultato essere il marito) si fosse reso disponibile alla stipula del rogito, prospetta una questione relativa all’interpretazione del contratto preliminare, che non allega di avere sollevato nei precedenti gradi di giudizio e che non viene menzionata nel provvedimento impugnato e che è pertanto inammissibile di fronte a questa Corte (v. al riguardo, ex multis, Cass. 2038/2019).
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in Euro 7.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022