Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.707 del 12/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11497-2021 proposto da:

B.G., rappresentata e difesa dall’Avvocato ALESSANDRO FONTANEZZA per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato AMEDEO ROSBOCH per procura in calce alla memoria difensiva;

– resistente per regolamento di competenza –

avverso la SENTENZA n. 717/2021 del GIUDICE DI PACE DI TORINO, depositata il 18/3/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PEPETE ALESSANDRO, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

B.G., con ricorso notificato in data 16/4/2021, ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza con la quale il giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e revocato il decreto ingiuntivo opposto.

B.C. ha resistito con memorie difensive nelle quali ha dedotto l’inammissibilità del regolamento di competenza proposto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile. La statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere, infatti, impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, dev’essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell’art. 46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice (Cass. n. 711 del 2021). La decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, può essere, invero, impugnata soltanto con l’appello, nei limiti e secondo le previsioni di cui all’art. 339 c.p.c., ma non con il regolamento di competenza (Cass. n. 23062 del 2018) cfr. altresi sez. 6-3 Ord. N. 711/2021).

2. Le spese del presente giudizio sono rimesse al merito.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022

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