Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.711 del 12/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5729/2015 R.G. proposto da:

B.K., rappresentata e difesa dall’avvocato Gianpaolo Buono, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Comune di Ischia, in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Lungotevere dei Mellini n. 17, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Vitolo che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6815/33/2014, depositata in data 8 luglio 2014, della Commissione tributaria regionale della Campania;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 novembre 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.

RILEVATO

che:

1. – B.K., sulla base di tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 6815/33/2014, depositata in data 8 luglio 2014, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dalla stessa odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di cinque avvisi di accertamento emessi dal Comune di Ischia in relazione alla Tarsu dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2005 al 2010;

– il Comune di Ischia resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. – in via pregiudiziale, va rilevato che la ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha documentato il perfezionamento di conciliazione intercorsa col Comune di Ischia ed ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rinuncia che è stata accettata dal Comune di Ischia;

– la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, – nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, – ma pur sempre di carattere ricettizio, – poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, – così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., e, peraltro, in assenza di dette formalità, è pur sempre significativa del venir meno dell’interesse al ricorso cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980);

– nella fattispecie emerge, peraltro, la definizione, per accordo conciliativo, della ripresa a tassazione in contestazione, e la pronuncia di cessazione della materia del contendere, – diversamente da quanto avviene per il processo civile ordinario (v., già, Cass. Sez. U., 28 settembre 2000, n. 1048), – risulta codificata all’interno del processo tributario, la cui disciplina (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46) ne individua l’effetto processuale nell’estinzione del giudizio;

2. – le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo a quanto convenuto negli atti di conciliazione, e di accettazione della rinuncia al ricorso, oltreché alte stesse ragioni che hanno determinato detta rinuncia;

– non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

PQM

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022

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