Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.713 del 12/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2633-2020 proposto da:

FISIODENT SAS DI V.R. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, R.V., R.F., domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO SESSA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4343/14/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

La soc. Fisiodent sas di V.R. & C. e i soci R.V. e R.F., impugnavano davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Como tre avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio, all’esito delle verifiche sui conti correnti della società e su operazioni fuori conto eseguite da V.R., rideterminava il reddito di impresa per l’anno di imposta 2009 con conseguente, recupero a tassazione dell’Irpef e delle addizionali.

2.La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i ricorsi, li respingeva e, sull’impugnazione dei contribuenti, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello, rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che, dalla stessa documentazione prodotta dagli appellanti, gli avvisi risultavano sottoscritti da soggetti, aventi la qualifica di capi area, regolarmente delegati Direttore Provinciale.

4. Avverso la sentenza della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3 e della L. n. 145 del 2002, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto legittima la delega dal direttore provinciale al capo area recante una motivazione generica ed a tempo indeterminato 2 Il motivo è infondato.

2.1 Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 dispone che “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.

2.2 Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi sono motivi per discostarsi “La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa” (cfr. tra le tante Cass. n. 88142019, 23433/2019 e 18675/2020) ed ancora 8814/2019, “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto” (cfr. tra le tante Cass.8814/2019).

2.3 Con la delega di firma il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (art. 11, comma 1, lett. c e d, Statuto Agenzia delle entrate, approvato con Delib. n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000) nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio.

2.4 Nella fattispecie in esame la CTR ha accertato: a) che il Direttore Provinciale ha indicato i soggetti delegati per la sottoscrizione degli atti impositivi, che risultano firmatari degli avvisi di accertamento; b) che dalla tabella risulta “l’arco temporale di validità” della delega. Pur non dovendo la delega di firma indicare le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione (quali la carenza di personale, l’assenza per malattia, una vacanza d’organico, ecc.) va rilevato che sono gli stessi ricorrenti a dare atto della motivazione della delega con riferimento “alle modifiche organizzative ed ai movimenti interni dell’Agenzia riguardanti sedi come quella di Cantù e Menaggio”.

2.5 La CTR, nel riconoscere la validità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento, ha fatto buon governo dei principi sopra esposti.

3 I ricorso va, quindi, rigettato.

4 Nulla sulle spese non essendosi l’Agenzia delle Entrate costituita in giudizio.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022

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