LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2771-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
F.A., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato FAUSTA BRIGHENTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1104/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 03/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
1. F.A. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria, notificata in data 12/10/2015, riferito a plurime cartelle di pagamento alcune delle quali aventi ad oggetto tributi vari (Irpef e Irap) non pagati.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.
3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossioni e la Commissione Regionale Tributaria della Regione dell’Emilia Romagna, rigettava l’appello ritenendo inammissibile ed infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione in ordine ad alcune cartelle di pagamento e rilevando la prescrizione del credito tributario essendo state le cartelle notificate a distanza di oltre un decennio dall’avviso di accertamento.
4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate Riscossioni ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO IN DIRITTO
1.Con il primo motivo di impugnazione l’ufficio denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 per non essersi la CTR dichiarata carente di giurisdizione in ordine alle cartelle oggetto della comunicazione di iscrizione di ipoteca riferite oggetto estraneo alla materia tributaria.
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene che la CTR abbia errato nel riconoscere la prescrizione del credito maturata prima della emissione della cartella regolarmente notificata alla contribuente, non avendo quest’ultima impugnato l’atto facendo valere la causa estintiva del credito.
2. Il primo motivo è fondato.
2.1 Risulta pacifico che le cartelle di pagamento che terminano con i numeri ***** e ***** si riferiscono a carichi non tributari ma a contributi I.V.S. oltre a somme aggiuntive ed accessorie; la CTR avrebbe, quindi, dovuto riconoscere il difetto di giurisdizione in ordine a tali cartelle.
3 n secondo motivo e’, parimenti, fondato.
3.1 Va precisato che l’oggetto del contendere è limitato alla iscrizione ipotecaria relativa alla cartella che termina con la numerazione ***** in quanto per le altre due cartelle residue (che terminano con i n. ***** e *****) è stato disposto lo stralcio previsto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 4.
3.2 Ciò premesso, risulta pacifico che l’iscrizione ipotecaria è stata regolarmente preceduta dalla notifica avvenuta in data 16 aprile 2015 dalla cartella di pagamento non impugnata dal ricorrente.
3.3 Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, u.c., “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all’atto notificato ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”.
3.4 Dunque – a fronte della mancata impugnazione delle prodromiche cartelle di pagamento, regolarmente notificate ed autonomamente impugnabili – l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria era sì consentita (art. 19 cit., lett. e bis), ma soltanto per vizi suoi propri. Per converso, i vizi concernenti le cartelle avrebbero potuto essere fatti valere dalla contribuente con l’impugnazione dell’iscrizione. Ha, quindi, errato la CTR nel ritenere estinta la pretesa fiscale per il decorso della prescrizione ultradecennale maturata anteriormente alla notifica della cartella in quanto il contribuente avrebbe dovuto insorgere facendo valere l’insussistenza del credito fiscale contro l’atto esattivo.
3.5 I contribuente, impugnando gli atti esecutivi a valle, può solo eccepire la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella di pagamento.
4 n ricorso va, quindi, accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Regionale Tributaria della Regione della dell’Emilia Romagna, in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Regionale Tributaria della Regione dell’Emilia Romagna in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022