LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18142-2020 proposto da:
M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA, 27, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GRANATI, rappresentato e difeso dagli avvocati LAURA PIZZO, MAURO PORTO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7843/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 30/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RITENUTO
CHE:
1. M.R. impugnava davanti alla Commissione Tributaria di Catania il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17 degli importi versati a titolo di Irpef, relativa agli anni 1990-1992 per un importo complessivo pari ad Euro 10.684,26.
2. La CTP accoglieva il ricorso ammettendo il contribuente al rimborso.
3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. distaccata di Catania, accoglieva l’appello rilevando che il contribuente non era residente in uno dei Comuni che rientravano nel “cratere sismico” del dicembre 1990 a nulla rilavando la circostanza che l’Ufficio fatto valere tale eccezione solo in grado si appello.
4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
CHE:
1.Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 per non avere la CTR dichiarato inammissibile l’eccezione, sollevata dall’Amministrazione Finanziaria solo nel giudizio di appello, di non spettanza del beneficio del rimborso per non essere il contribuente residente in uno dei Comuni interessati alle provvidenze del sisma 1990. Si sostiene inoltre l’irrilevanza del presupposto della residenza in uno dei comuni di cui al D.C.P.M. 15 gennaio 1991.
2 Il motivo è infondato.
2.1 Ai sensi della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 “I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, art. 9, comma 17, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono atti vità d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, art. 21, comma 2. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248”.
2.2 Il D.P.C.M. 15 gennaio 1991, dovendo limitare la individuazione dei comuni che potevano beneficiare delle provvidenze di cui al citato D.L. 29 dicembre 1990, n. 414 soltanto a quelli nei quali si era verificata una elevata intensità, ha disposto un elenco dei Comuni della Provincia di Catania Ragusa e Siracusa da considerarsi danneggiati dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990.
2.3 Nella fattispecie in esame il contribuente era residente in data anteriore al 13 dicembre 1990 come da accertamenti in punto di fatto non oggetto di contestazione nel Comune di Misterbianco non ricompreso nell’elenco di cui al D.C.P.M. citato e, quindi, non rientrante nella normativa fiscale di favore.
2.4 Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la residenza in uno dei comuni di cui all’elenco del D.P.C.M. 15 gennaio 1991 costituisce un fatto costitutivo del diritto al rimborso.
2.6 A nulla rileva la circostanza che la questione relativa alla residenza da parte di M.R. in un Comune fuori “cratere” del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990 non sia stata sollevata nel giudizio di primo grado ma sia stata fatta oggetto di specifico motivo del appello dal momento che ” nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste nessuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l’amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi quindi “a tutto campo”, non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto. Ne consegue che le eventuali “falle” del ricorso introduttivo possono essere eccepite in appello dall’amministrazione a prescindere dalla preclusione posta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, in quanto, comunque, attengono all’originario thema decidendum (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato” (Cass. n. 11682 del 2007; in senso conforme Cass. n. 1133 del 2009 e n. 21314 del 2010).
2.7 A tali principi si sono uniformati i giudici di seconde cure.
3 In conclusione, il ricorso va rigettato.
4 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
Condanna M.R. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2.300,00 per compensi oltre spese prenotate a debito Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 17 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022