LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CINUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7270-2019 proposto da:
A.M.I.U., – AZIENDA MULTISERVIZI E IGIENE URBANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SANTI APOSTOLI 66, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CELLAMARE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO NICOLA FUSARO;
– ricorrente –
contro
C.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVANA QUARANTA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 503/2018 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 23/01/2019 R.G.N. 312/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
che:
1. la Corte di appello di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento in data 21.6.2016 intimato da AMIU s.p.a. a C.S. per superamento del periodo di comporto e condannato la società datrice di lavoro alla riammissione del dipendente nel posto di lavoro ed alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla effettiva reintegrazione;
1.1. la Corte di appello, premessa la contumacia della società datrice di lavoro nella fase sommaria del procedimento L. n. 92 del 2012, ex art. 1, commi 48 e ss. e premesso che il Tribunale aveva ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione di AMIU s.p.a. (alla quale non era stata comunicata dalla cancelleria la ordinanza del 19.6.2017 che aveva definito la fase sommaria), depositata il 19.10.2018 entro il termine di 30 giorni decorrente dalla notifica, effettuata in data 22.9.2018, della ordinanza da parte del C., ha ritenuto che anche a voler affermare la necessità di comunicazione all’AMIU da parte della cancelleria dell’ordinanza conclusiva della fase sommaria, la opposizione non determinava una “riespansione” della fase precedente comportante l’ammissibilità della produzione documentale della società e la possibilità di dare ingresso a eccezioni o temi di indagine non proposti in precedenza;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso AMIU s.p.a. sulla base di quattro motivi illustrati con memoria; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 53, in comb. disp. con l’art. 414 c.p.c., della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58 in comb. disp. con l’art. 437 c.p.c., comma 2;
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; nullità della sentenza – omessa pronunzia sulle eccezioni introdotte dalla reclamata; censura la sentenza impugnata per avere fondato la statuizione di illegittimità del recesso sull’accoglimento di un’eccezione inammissibile e tardiva in quanto spiegata dall’opposto solo in sede di note conclusionali e non nella memoria di costituzione depositata nella fase dell’opposizione, con violazione dell’art. 416 c.p.c., richiamato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 53;
2. con il secondo motivo deduce nullità della sentenza, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost., comma 6; violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, dell’art. 24 Cost. e dell’art. 327 c.p.c.; afferma l’illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata e nullità della stessa per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione; sotto altro profilo deduce l’errore di diritto della Corte di merito per non avere considerato che il termine di impugnazione del provvedimento emesso all’esito della fase sommaria non poteva che decorrere, onde evitare la lesione del diritto di difesa, dal momento di conoscibilità dello stesso;
3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1 comma 47 e ss. e, segnatamente, dell’art. 1 Cost., comma 51, dell’art. 24 Cost., degli artt. 292 e 327 c.p.c.; censura la sentenza impugnata nella parte in cui in contrasto con gli approdi del giudice di legittimità aveva ritenuto il carattere “impugnatorio” della fase dell’opposizione con preclusione per l’opponente di articolazione di nuovi mezzi istruttori e nuove eccezioni;
4. con il quarto motivo deduce nullità della sentenza, omessa pronunzia sulle ragioni sottese al riconoscimento del diritto ad una “reintegrazione piena”; violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost., comma 6; violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 7; censura la decisione per mancata esplicitazione degli elementi di fatto e di diritto che avevano indotto il giudice del reclamo a riconoscere una tutela reintegratoria piena; in particolare denunzia l’errore di diritto della Corte di merito per avere determinato la indennità risarcitoria in misura corrispondente alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla effettiva reintegrazione in violazione del limite massimo di dodici mensilità stabilito dal legislatore nella L. n. 300 del 1970, art. 18 come novellato dalla L. n. 92 del 2012;
5. preliminarmente, in ragione del carattere dirimente collegato al relativo accoglimento, occorre esaminare il secondo ed il terzo motivo di ricorso i quali sono entrambi fondati;
5.1. in relazione alle doglianze articolate con il secondo motivo deve, infatti, darsi continuità all’insegnamento di questa Corte (espresso a partire da Cass. n. 18403/2016, alle quali sono seguite, tra le altre, Cass. n. 16216/2016, Cass. n. 17211/2016, Cass. n. 8832/2017 e Cass. 29766/2018) secondo il quale il termine di trenta giorni previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, per l’opposizione avverso l’ordinanza, di accoglimento o di rigetto, di cui al comma 49 dello stesso articolo, decorre dalla comunicazione del provvedimento o dalla notificazione dello stesso senza che rilevi che all’esito dell’udienza ne sia stata data lettura dovendosi escludere la possibilità di una decorrenza da un momento diverso da quello previsto dalla legge, in quanto la norma, che lo fissa a pena di decadenza, deve essere interpretata restrittivamente;
5.2. in conseguenza, pacifica la mancata comunicazione da parte della cancelleria dell’ordinanza conclusiva della fase sommaria, il ricorso in opposizione di Amiu, depositato il 19.10.2018, risulta senz’altro tempestivo in quanto proposto nel rispetto del termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione – il 22.9.2018 dell’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria ad iniziativa del procuratore dell’originario ricorrente;
6. il terzo motivo di ricorso è anch’esso fondato dovendosi escludere il maturarsi di preclusioni a carico della società datrice di lavoro costituitasi solo nella fase di opposizione, alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente ribadito che nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione (Cass. n. 2364/2020, Cass. n. 21720/2018, Cass. n. 27655/2017), ed in questa prospettiva precisato che l’attività istruttoria svolta in entrambe le fasi del giudizio di primo grado va valutata unitariamente, senza che si possano scindere per fasi gli adempimenti richiesti alle parti in tema di formazione della prova, sicché nel giudizio di opposizione la parte conserva integra ogni opzione istruttoria, a prescindere dalle scelte processuali in precedenza operate (Cass. n. 14976/2020). In particolare, Cass. n. 14976/2020 cit. ha fatto riferimento alla sentenza n. 78/2015, della Corte costituzionale che chiamata a pronunciarsi sulla possibilità che il giudice dell’opposizione fosse il medesimo che si era occupato della fase sommaria (in violazione all’obbligo di astensione di cui all’art. 51 c.p.c., n. 4) ha ritenuto che nel procedimento in questione “l’opposizione non vede, infatti, sullo stesso oggetto dell’ordinanza opposta (pronunciata su un ricorso “semplificato”, e sulla base dei soli atti di istruzione ritenuti, allo stato, indispensabili), né è tantomeno circoscritta alla cognizione di errores in procedendo o in iudicando eventualmente commessi dal giudice della prima fase, ma – come già detto – può investire anche diversi profili soggettivi (stante anche il possibile intervento di terzi), oggettivi (in ragione dell’ammissibilità di domande nuove, anche in via riconvenzionale, purché fondate sugli stessi fatti costitutivi) e procedimentali, essendo previsto che in detto giudizio possano essere dedotte circostanze di fatto ed allegati argomenti giuridici anche differenti da quelli già addotti e che si dia corso a prove ulteriori”;
7. in base alle considerazioni che precedono ed in continuità con precedenti arresti di questa Corte il secondo ed il terzo motivo devono essere accolti e la sentenza impugnata cassata con rinvio; restano assorbii i motivi primo e quarto;
8. al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022
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