Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.721 del 12/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16632/2014 proposto da:

M.D.N. Autotrasporti s.a.s., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianni Emilio Iacobelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Panama n. 74;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, (C.F.: *****), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 509/50/13 della Commissione tributaria Regionale della Campania, depositata il 17/12/2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.

RITENUTO

che:

1. La Commissione Tributaria Regionale della Campania (CTR), con sentenza n. 509/50/13, depositata il 17/12/2013, rigettava l’appello proposto dalla società M.D.N. Autotrasporti s.a.s. e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato legittima la cartella di pagamento con la quale, a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, era stato intimato il pagamento di Euro 13.229,79 a titolo di IRAP e IVA.

2. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.

3. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

4. Con istanza depositata in prossimità della camera di consiglio la contribuente ha formulato, del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, istanza di estinzione del giudizio avendo all’uopo versato le somme richieste dall’Amministrazione finanziaria.

CONSIDERATO

che:

In via preliminare il Collegio rileva che la contribuente con l’istanza sopra indica chiede la definizione, con cessazione della materia del contendere, della controversia e che, concorrendo tutti i presupposti di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, avendo la contribuente provveduto al pagamento delle somme indicate dall’Amministrazione finanziaria è possibile pervenire ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.

2. Le spese vanno compensate avuto riguardo all’esito della controversia chiusasi con la definizione agevolata.

PQM

dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022

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