Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.732 del 12/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36433/2018 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Erg Eolica Campania Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Delle Quattro Fontane 161 presso lo Studio Legale Nctm rappresentato e difeso dagli avvocati Anglani Angelo, Berruti Giuliano, Serpieri Maria;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7315/2018 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 16/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere Dott. RUSSO RITA.

RILEVATO

che:

La ERG EOLICA CAMPANIA s.p.a. ha impugnato gli avvisi con cui l’Ufficio ha rettificato la rendita catastale proposta dalla società con procedura Docfa, conseguente alla L. n. 208 del 2015, relativa ad un parco eolico (otto proposte di classamento e rendita) nel Comune di *****. Il ricorso è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’Agenzia che la Commissione regionale della Campania ha respinto rilevando il difetto di motivazione dell’avviso in quanto si limita ad una semplice comunicazione del classamento attribuito dall’ufficio, e, nel merito, rileva che correttamente il contribuente ha proposto una rendita catastale escludente dalla valutazione sia la turbina eolica comprensiva della pala, sia il pilone di sostegno della stessa; osserva che la torre eolica (o palo) costituisce unitamente all’aereogeneratore un impianto funzionale allo specifico processo produttivo e come tale deve essere esclusa dalla base di calcolo per la determinazione della rendita catastale.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a due motivi. Si è costituita con controricorso la società. La causa è stata trattata l’udienza camerale non partecipata del 5 ottobre 2021.

RITENUTO

che:

1. – Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 nonché art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’agenzia deduce che erroneamente il giudice d’appello ha ritenuto il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento posto che si tratta di una procedura DOCFA fortemente partecipata e che l’atto di rettifica aveva riguardato la sola rendita catastale nella parte in cui non si era computato ai fini di determinarla il valore della torre o palo di sostegno. di conseguenza l’obbligo di motivazione dell’avviso risulta soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita l’allegazione di una specifica scheda tecnica.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, nonché dell’art. 112 c.p.c. Secondo l’agenzia nella stima del cespite non può non considerarsi la torre o palo eolico, elemento saldamente ancorato al suolo e che costituisce materialmente una struttura o costruzione che serve da sostegno agli aereogeneratori; detta struttura di cui appare indiscutibile la natura di costruzione che poggia su base cementizia è un’unità a sé stante che mira semplicemente a sostenere l’impianto e quindi in quanto costruzione strutturalmente connessa ad altra cui attribuisce in via autonoma una specifica utilità, deve essere considerata nella stima.

1.2. – Il secondo motivo di ricorso, relativo al merito della controversia e potenzialmente assorbente deve essere esaminato prioritariamente.

Il motivo è infondato.

Questa Corte di legittimità ha più volte affrontato e risolto – con esiti che non vi è ragione di qui disattendere – il problema della rilevanza, ai fini della determinazione della rendita catastale, dei pali o torri eoliche che, all’interno delle centrali di produzione, sorreggono gli impianti aerogeneratori propriamente detti (navicella e rotore); ciò alla luce dello jus superveniens rappresentato dalla L. n. 208 del 2015 cit., art. 1, comma 21, (legge di stabilità 2016), il quale stabilisce che “a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento”.

La norma soggiunge poi che: “sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

L’orientamento interpretativo consolidatosi è nel senso che: “Ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia” (così Cass.n. 1010/21; nello stesso senso: Cass.nn. 20726/20; 21287/20; 21460/20).

I passaggi fondamentali di questo indirizzo possono così riassumersi:

la disposizione sopravvenuta si colloca entro un quadro normativo di rilevanza catastale segnato dalla nozione di “immobile urbano” (R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4), di “unità immobiliare” (art. 2, comma 3, dm 2.1.98 n. 28) e di “costruzione stabile” comunque connessa al suolo, e come tale già ritenuta rilevante nella determinazione di rendita (D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies, conv. in L. n. 88 del 2005 con riguardo alle centrali elettriche);

– alla luce di questo quadro normativo, già vagliato anche dal giudice delle leggi (C. Cost. n. 162/08), si è ritenuto che tanto le pale eoliche quanto le turbine, così come ogni altro elemento non separabile (anche se fisicamente amovibile) senza pregiudizio dalla funzione precipua di generazione energetica, dovessero rilevare ai fini della rendita dei parchi eolici e delle centrali elettriche, da accatastarsi in categoria D1-Opifici (Cass. nn. 4028/12, 24815/14, 32861/19 e molte altre), il che ha trovato ulteriore conferma nella Circolare 6/2012 dell’Agenzia del Territorio (“Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi”), non in sé, ma in quanto legislativamente richiamata e recepita dalla L. n. 190 del 2014, art. 1 comma 244 (L. stabilità 2015);

– questo quadro è stato inciso (con effetto dal 2016) dalla L. stabilità n. 208 del 2015 cit., art. 1, comma 21, su riportato, il quale, con una tecnica legislativa “per esclusione”, descrive, nella sua prima parte, le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l’utilità ed il valore, per poi escludere, nella sua ultima parte, tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), meglio e più brevemente noti con la denominazione di “imbullonati”; sicché “la scelta legislativa è quindi quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo” (così Cass. n. 20726/20 cit.);

– l’amministrazione finanziaria ha emanato, in applicazione della legge del 2015, varie disposizioni interne (Circolare 2/E del 1 febbraio 2016; Nota Direzione Centrale Catasto n. 60244 del 27 aprile 2016; Circolare n. 27/E del 13 giugno 2016) con le quali ha inteso includere le strutture di sostegno e le torri degli aerogeneratori delle centrali eoliche (siccome aventi i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo) tra le “costruzioni” e, come tali, quindi, da considerare nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica;

– questa conclusione di prassi urta però con la nozione che invece emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, la quale “prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. E’ irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. (…) E’, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo” (Cass. n. 20726/20 cit.);

– è rimesso al giudice del merito l’accertamento se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla “funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica” e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di “componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l’energia elettrica” (Cass., n. 21462 del 2020, cit.), nel qual caso la torre risulterebbe esente dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella;

– nell’effettuare questo accertamento il giudice di merito deve considerare che la vocazione “strutturale” e la “strumentalità” sostenitiva della torre non sono indici necessariamente costruttivistici, non risultando infatti esse affatto incompatibili con il parametro legale della “funzionalità” prettamente impiantistica e di partecipazione al processo di produzione energetica.

In sintesi, la L. n. 208 del 2008, art. 1 comma 21, pone una nozione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, che prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo richiedendo il loro impiego nel processo produttivo.

E’ irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. 208, art. 1, comma 21, che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale.

Nel caso di specie la CTR, facendo corretta applicazione dei principi sopra esposti e fondandosi su un parere tecnico pro veritate (redatto dall’ing. Ferrara) ha accertato che l’impianto è costituito da un unicum inscindibile che viene concepito e realizzato come tale in reciproca funzione. La torre non ha pertanto senso significato ingegneristico in assenza dell’aereogeneratore né questo ha la possibilità di funzionare in assenza della torre.

Ne consegue il rigetto del ricorso. In ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità le spese del giudizio si compensano tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, tenutasi con modalità da remoto, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022

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