LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27368/2013 R.G. proposto da:
ALPA OREFICERIE srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Simone Baggio e dall’Avv. Fabio Roberto Favero, con domicilio eletto in Roma, via Lucrezio Caro, n. 62, presso lo studio dell’Avv. Sabina Ciccotti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttre p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i propri uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 51/32/13, depositata l’11 aprile 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021 dal Consigliere Maria Elena Mele.
RILEVATO
che:
Alpa Oreficerie srl proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per omessa determinazione dei ricavi da cui conseguiva una riduzione della perdita IRES, una insufficiente determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP e la infedele dichiarazione IVA.
La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso con pronuncia che veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.
La contribuente proponeva ricorso per la cassazione di tale pronuncia affidato a quattro motivi di ricorso.
L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Nelle more del giudizio, con memoria in data 16 aprile 2019, la contribuente ha formulato istanza di sospensione del giudizio dando atto di aver avanzato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018.
Successivamente ha depositato istanza con cui chiede l’estinzione del giudizio nonché la ricevuta dell’Agenzia delle entrate che attesta la presentazione della domanda di definizione agevolata e indica che nessun importo deve essere versato.
Alla luce della documentazione prodotta deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio.
Ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022