LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36381-2018 proposto da:
S.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO SACCOMANNO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 811/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 30/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
la parte contribuente proponeva ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria del 30 aprile 2018 (davanti alla quale la parte contribuente non si è costituita) di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso una decisione della Commissione Tributaria Provinciale del 17 marzo 2015 che aveva accolto il ricorso da lui proposto avverso due avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2006, di cui uno riferito alla s.p.a. “FINRETE” – di cui era socio al 50% – per IRES ed IRAP ed un altro per IRPEF emesso nei suoi confronti, quale socio della predetta società; per tali due accertamenti erano stati proposti due distinti ricorsi, uno da parte del contribuente ed un altro da parte della s.p.a. “FINRETE”, riuniti nel giudizio svoltosi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato ad un motivo e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 13643 del 3 luglio 2020 questa Corte rinviava a nuovo ruolo onde acquisire il fascicolo di merito.
In prossimità dell’udienza la parte contribuente depositava una nuova memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il motivo d’impugnazione la parte contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 348 bis c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in quanto l’Agenzia delle entrate non gli aveva notificato il ricorso in appello sebbene egli si fosse costituito nel giudizio di primo grado; inoltre, nella specie, l’appello non era stato ritualmente notificato alla s.p.a. “FINRETE”, per essere stata la stessa dichiarata fallita con sentenza del 16 luglio 2015, sì che l’appello avrebbe dovuto essere notificato al curatore del fallimento della società.
Il motivo di impugnazione è fondato.
Secondo questa Corte, infatti:
la notifica dell’atto di appello effettuata presso l’originario difensore revocato, anziché presso quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, atteso che il requisito del “collegamento” (o del “riferimento”) tra il luogo della notificazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali (rinvenibili nell’attività di trasmissione, svolta da soggetto qualificato, dotato “ex lege” del relativo potere, nonché nella fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell’atto, in forza dei quali lo stesso possa considerarsi “ex lege” eseguito), idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, integrandone la fattispecie legale minima; pertanto, il requisito in parola si colloca fuori dal perimetro strutturale della notificazione e la sua assenza determina la nullità dell’atto processuale, sanabile con effetto “ex tunc” attraverso la costituzione dell’intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine del giudice (Cass. n. 20840 del 2021);
in tema di contenzioso tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata nei confronti dell’originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è rinnovabile ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. n. 1798 del 2018);
in tema di contenzioso tributario” la notifica dell’appello effettuata alla parte presso il suo domicilio reale, invece che presso lo studio del procuratore costituito e domiciliatario per il primo grado di giudizio, è nulla per violazione dell’art. 330 c.p.c., applicabile – nella parte in cui impone di eseguire la notifica dell’impugnazione non direttamente alla controparte, ma nel domicilio eletto ex art. 170 c.p..c. – in virtù del richiamo di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, comma 2, e art. 49. Ne consegue, in caso di omessa costituzione dell’appellato, la necessaria rinnovazione ex art. 291 c.p.c. (Cass. n. 8246 del 2017);
in tema di processo tributario, la notificazione dell’atto di appello, eseguita in violazione dell’art. 330 c.p.c., comma 1, alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, è affetta da nullità, sicché ove il giudice del gravame non ne disponga la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., la Corte di Cassazione, nel dichiarare tale vizio, deve annullare con rinvio la decisione affinché venga ripristinata la regolarità del contraddittorio (Cass. n. 18104 del 2018);
in tema processo tributario, ove il giudizio di appello sia proseguito nonostante l’invalidità della notifica dell’atto introduttivo, la Corte di cassazione, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità ed annullare con rinvio la sentenza, dal momento che detta nullità, la quale, a differenza della inesistenza, non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, può essere sanata con effetto retroattivo mediante la rinnovazione della notifica del gravame (Cass. n. 2142 del 2019).
Nel caso di specie l’Agenzia delle entrate ha effettuato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, due notifiche che riportano entrambe il timbro dell’ufficio postale di ***** dell'*****, entrambe a Vincenzo Saccomanno in qualità di difensore di Finrete s.p.a., avvocato della parte contribuente nonché procuratore costituito della Finrete s.p.a. quando la stessa società era in bonis, mentre avrebbe dovuto essere effettuata alla parte contribuente o all’avv. Vincenzo Saccomanno in qualità di difensore del S. (e la seconda notifica – ma qui la questione non rileva avendo proposto ricorso per Cassazione il solo S. e non anche la società di cui è socio – al curatore del fallimento della predetta società, visto che la società, nelle more, ossia in data 16 luglio 2015, era stata dichiarata fallita), con la conseguenza che entrambe le notifiche effettuate sono nulle (anche se non inesistenti – atteso che il requisito del “collegamento” tra il luogo della notificazione e il destinatario è determinato dall’essere l’avvocato Vincenzo Saccomanno difensore del contribuente – cosicché possono essere sanate con effetto retroattivo mediante la rinnovazione della notifica del gravame) e, in assenza della costituzione nel giudizio di appello della parte contribuente, non sono state sanate; ne consegue la cassazione con rinvio – trattandosi di una ipotesi di omessa costituzione dell’appellato – per la necessaria rinnovazione ex art. 291 c.p.c..
Pertanto, ritenuta la fondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022