LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22543-2020 proposto da:
C.G., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati TOMMASO BANCHERI, TINA CHIARELLI;
– ricorrente –
contro
S.G.B.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 7018/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa BESSO MARCHEIS CHIARA.
PREMESSO CHE:
C.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 14 novembre 2019, n. 7018, che in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha dichiarato risolto il contratto preliminare di compravendita concluso tra le parti, condannando il ricorrente alla restituzione della somma di Euro 8.000.
L’intimato S.G.B. non ha proposto difese.
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso è articolato in tre motivi.
1) Il primo motivo lamenta “nullità della sentenza di appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”.
Il motivo è inammissibile. Il fatto invocato dal ricorrente (la sussistenza della concessione in sanatoria n. 8830/262/98 del 15 maggio 1998) è stato esaminato dalla Corte d’appello (v. pp. 6 e 7 del provvedimento impugnato), cosicché quello che viene contestato non è il mancato esame, ma la valutazione operata dal giudice di merito della concessione in sanatoria.
2) Il secondo motivo denuncia “nullità della sentenza di appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla considerazione del valore probatorio della documentazione prodotta in atti al signor C. e violazione dell’art. 116 c.p.c.”.
Il motivo è inammissibile. Viene infatti invocato un parametro (l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) non applicabile ratione temporis alla fattispecie e si censura la valutazione delle prove posta in essere dal giudice di merito, valutazione incensurabile da parte di questa Corte di legittimità.
3) Il terzo motivo lamenta “nullità della sentenza di appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1455 c.c.”.
Il motivo è inammissibile. A prescindere dal fatto che in rubrica contraddittoriamente si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 1455 c.c., viene contestata la valutazione di gravità dell’inadempimento, senza considerare che, per costante orientamento di questa Corte, tale valutazione spetta al giudice di merito e non è censurabile, se motivata, di fronte a questa Corte di legittimità (cfr. per tutte Cass. 4314/2016).
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese in quanto l’intimato non si è difeso nel presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza de presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022