LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4972-2020 proposto da:
C.G., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato SABRINA PECORA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI ***** -;
– intimata –
avverso la sentenza n. 505/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE, depositata il 27/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
1. C.G. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona avverso l’avviso, notificato in data 29/12/2010, con il quale, per l’anno di imposta 2005, veniva accertato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, il maggior reddito di Euro 425.039,00 (rispetto a quello dichiarato di Euro 2.729,00) con conseguente ripresa a tassazione delle imposte, in relazione ad elementi di maggiore capacità contributiva costituiti dal possesso di autovetture, nonché dall’impiego di risorse finanziarie per il pagamento di canoni e per l’acquisto di immobili e quote societarie.
2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso. 3.Sull’impugnazione del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale delle Marche rigettava l’appello rilevando che, a fronte della presunzione del maggior reddito per spese sostenute, il contribuente non aveva fornito la prova dell’effettiva destinazione delle somme oggetto degli allegati disinvestimenti immobiliare a coprire le spese effettuate.
4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR non abbia fatto corretta applicazione dei criteri probatori che consentono di inferire il nesso causale tra le accertate disponibilità finanziarie, non derivanti da redditi e le spese poste a fondamento del calcolo sintetico del reddito.
1.1 Con il secondo motivo deduce il contribuente l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver tenuto conto del fatto che le rilevanti somme di denaro incassate dal contribuente per effetto dei disinvestimenti immobiliari per quantità e modalità temporali, fossero impiegate per fronteggiare le spese sostenute.
2. Il primo motivo del ricorso è fondato con assorbimento del secondo.
2.1 L’art. 38, comma 6, nella versione applicabile ratione temporis alla presente controversia prevede che “contribuente ha fa coltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”.
2.2 Questa Corte in tema di delimitazione dei confini della prova contraria a carico del contribuente a fronte di un accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, ha ripetutamente che “l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati” Ne’ la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente” (Cass. ord. n. 1455/16, n. 25104/14, n. 1510/2017, n. 8895/2014, n. 26321/2016 e n. 20344/2019).
2.3 Nella fattispecie è pacifico che gli indici di capacità presuntiva sui quali il fisco ha fatto leva per procedere all’accertamento sintetico sono costituiti dal sostenimento nell’anno di imposta 2005 di spese per possesso di autovetture nonché dall’impiego di risorse finanziarie per il pagamento di canoni e per l’acquisto di immobili e quote societarie 2.4 Risulta, altresi, accertato, per averne dato conto la stessa sentenza, che il contribuente disponeva di ingenti somme di denaro provento di alienazioni di beni immobili ampiamente sufficiente per fronteggiare le spese sostenute nell’anno di imposta oggetto di accertamento.
2.5 Sul punto la motivazione della sentenza afferma: “a fronte dei rilevanti elementi di capacità contributiva (quali si evincono dagli atti del giudizio) presi in considerazione dall’Ufficio, non è stata fornita la prova dell’effettivo utilizzo delle somme rinvenienti dai disinvestimenti immobiliari (di cui si fa diffusamente menzione negli scritti difensivi) ai fini del mantenimento del tenore di vita del contribuente”.
2.6 Si tratta di affermazioni che non sono in sintonia con l’indirizzo giurisprudenziale di cui sopra si è dato conto in quanto non è richiesto al contribuente di dare la prova dell’effettiva destinazione delle risorse non derivanti da reddito tassabile a fronteggiare le spese e il tenore di vita accertato ma di fornire elementi, eventualmente a mezzo di documentazione bancaria, che attestino la durata del possesso di quelle disponibilità finanziarie.
3 In accoglimento del primo motivo del ricorso l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte:
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022