Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.749 del 12/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20834/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, ope legis domicilia;

– ricorrente –

contro

N.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Chiana, n. 35, presso lo studio dell’avvocato Giancarlo Mazzei, rappresentato e difeso dall’avvocato Achille Sepe;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 193/2/12, depositata il 20 giugno 2012, della Commissione tributaria regionale Campania;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 20 ottobre 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.

RILEVATO

che:

1. – l’Agenzia delle Entrate, sulla base di quattro motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 193/2/12, depositata il 20 giugno 2012, con la quale la Commissione tributaria regionale Campania ha rigettato l’appello proposto dalla stessa odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva annullato due avvisi di accertamento relativi a maggiori redditi accertati nei confronti del contribuente per i periodi di imposta 2001 e 2002;

– N.G. resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. – in via pregiudiziale, va rilevato che il controricorrente ha dato conto dell’accesso alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, così depositando documentazione a riscontro delle domande presentate e del versamento degli importi dovuti;

– la regolarità di detta definizione risulta riscontrata dalla stessa Agenzia delle Entrate;

2. – il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che:

– “Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.” (comma 2 ter);

– “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.” (comma 10);

– “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia….” (comma 12);

– “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.” (comma 13);

3. – risultando quindi, da un lato, che il contribuente ha eseguito il versamento dovuto, – giustappunto calcolato nella misura del 5% del valore della controversia, – e, dall’altro, che non è stata presentata la cennata istanza di trattazione, – in quanto la stessa Agenzia dà conto della regolarità della definizione della lite, – deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata;

4. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (citato art. 6, comma 13, ult. prop.);

– non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17) operando, nella fattispecie, causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della parte controricorrente, rispetto alla parte ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022

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