LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26205-2020 proposto da:
FRATELLI M. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO, n. 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTA CACCO;
– ricorrente –
contro
ME.EL., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO, 2, presso lo studio dell’avvocato MARCO MERLINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FLAVIO TIBALDO;
– controricorrente –
contro
ME.EL., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO, 2, presso lo studio dell’avvocato MARCO MERLINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FLAVIO TIBALDO;
– ricorrente successiva –
contro
FRATELLI M. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO n. 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTA CACCO;
– controricorrente alla ricorrente successiva –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2296/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. PEPE ALESSANDRO che chiede che la Corte di Cassazione respinga il ricorso di F.lli M. s.r.l. e dichiari inammissibile quello di Me.El..
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il Tribunale di Treviso, revocato il decreto con il quale era stato ingiunto a Me.El. il pagamento della somma di Euro 63.036,46 in favore della F.lli M. s.n.c. di M. geom. M. e rag. G.C., quale saldo del corrispettivo di un contratto d’appalto, condannò l’opponente a corrispondere all’opposta l’ammontare di Euro 42.646,86; e che la Corte d’appello di Venezia, alla quale si era rivolta con appello principale la Me. e con appello incidentale la F.lli M., sul presupposto della sussistenza di clausola arbitrale, accolta l’impugnazione principale, revocato nuovamente il decreto ingiuntivo, dichiarò la propria incompetenza in favore di quella arbitrale;
ritenuto che avverso la statuizione di cui sopra la F.lli M. s.r.l. (così ora trasformata l’originaria s.n.c.) propone istanza di regolamento di competenza, notificata il 10 ottobre 2020; che ulteriore ricorso, notificato l’11 marzo 2021, viene proposto da Me.El., avversato da controricorso della F.lli M.; che, infine, Me.El. ha depositato memoria “con richiesta di rimessione alle Sezioni Unite”;
ritenuto che la F.lli M., lamenta la violazione dell’art. 809 c.p.c., commi 2 e 3, e dell’art. 810 c.p.c., esponendo, in sintesi, quanto segue:
– aveva errato la Corte d’appello a reputare valida la clausola compromissoria, senza tener conto del fatto che la Camera di commercio di Treviso, alla quale la disposizione negoziale assegnava il compito di risolvere ogni controversia derivante dal contratto, poiché priva di regolamento arbitrale non avrebbe potuto assolvere all’onere, che non poteva intendersi assegnato alla “Curia Mercatorum”, costituente distinta associazione;
– dalla nullità della clausola derivava, per la ricorrente, che la non conformità a diritto della dichiarazione d’incompetenza del giudice in favore degli arbitri;
ritenuto che la Me. con il proprio ricorso, fondato su otto motivi, denuncia, con i primi due, violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c., per non essersi la Corte territoriale pronunziata sulla domanda di rimborso delle spese della consulenza tecnica di parte; violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., con il terzo e il quarto, violazione dell’art. 112, e nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non essersi la Corte veneziana pronunciata sulle altre domande; con il quinto, il sesto e il settimo, violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 2,4 e 11, violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 132 c.p.c., omesso esame di fatti controversi e decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, addebitando alla sentenza d’appello di non aver proceduto a corretta liquidazione delle spese di primo e secondo grado e omettendo d’indicare gli importi delle singole fasi; con l’ottavo, violazione e falsa applicazione degli artt. 38,112,342,345 e 346 c.p.c., per avere la Corte d’appello rilevato d’ufficio l’incompetenza del giudice anche a riguardo delle contestazioni mosse dalla committente, nel mentre la clausola arbitrale concerneva solamente le contestazioni dell’appaltante;
osserva:
1. – l’istanza di regolamento proposta dalla F.lli M. è infondata, per le ragioni che seguono:
a) la Corte d’appello, riportata per esteso la disposizione negoziale che qui viene in rilievo (“Per eventuali controversie o riserve l’impresa fornirà il nominativo di un tecnico di sua fiducia che con un tecnico di fiducia della committente cercherà un’intesa. In caso di mancato accordo, qualunque controversia derivante dal presente contratto dovesse essere promossa dall’appaltatore nei confronti della committente sarà risolata mediante Arbitrato della Camera di Commercio di Treviso”), esclude, a differenza del Tribunale, che la clausola sia indeterminata e, quindi, nulla; in particolare la sentenza d’appello, non condividendo la scelta ermeneutica di primo grado, reputa che “il riferimento delle parti alla Camera di Commercio di Treviso (…) debba essere inteso – come del resto l’ha inteso il primo giudice – quale modalità di nomina degli arbitri”, senza riportarlo al regolamento arbitrale predisposto dalla “Curia Mercatorum”, associazione privata, estranea alla Camera di commercio; di talché non sussisteva l’irrisolvibile incertezza paventata dal Tribunale (devoluzione alla Camera di commercio, priva di un proprio regolamento, o all’associazione di cui si è detto); senza contare, peraltro, che l’art. 809 c.p.c., comma 3, prevede il potere sostitutivo del presidente del tribunale;
b) l’interpretazione di una clausola contrattuale, ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri della Corte di cassazione che, in tale materia, è anche giudice del fatto, dovendo accertare se sia stato commesso un errore di rito (Sez. 6, n. 20996, 2/10/2020, Rv. 659562);
c) Il risultato ermeneutico al quale giunge la Corte locale non merita la censura mossagli dalla F.lli. M.: la circostanza che la Camera di commercio di Treviso non sia dotata di un regolamento arbitrale non giustifica l’obliterazione del contenuto letterale della disposizione negoziale (art. 1362 c.c.), con il quale le parti hanno inteso demandare all’ente la risoluzione della controversia, risoluzione che, all’evidenza, onera l’ente di far luogo alla nomina degli arbitri; l’opposta soluzione priverebbe irragionevolmente di significato la disposizione (art. 1367 c.c.), sulla scorta di una ipotetica volontà delle parti di aver inteso rimettere la decisione a un soggetto non in grado di decidere, piuttosto che aver previsto l’approntamento dello strumento decisorio;
2. – il ricorso di Me.El. è inammissibile per le ragioni che seguono, né la parte ha evidenziato specifiche e verificabili ragioni che rendano opportuna la rimessione della trattazione alle S.U.:
a) con l’ultimo motivo la ricorrente, come si è visto, sostiene che la Corte locale non avrebbe potuto negare la propria competenza a riguardo delle domande avanzate dalla medesima, stante che la clausola arbitrale era limitata alla definizione delle sole domande proposte dalla società appaltante;
b) il ricorso, convertito in istanza di regolamento di competenza, è tardivo, poiché risulta essere stato avviato alla notifica (ma anche notificato) l’11/3/2021, nel mentre la sentenza è stata comunicata l’11/9/2020, quindi, ben al di là del termine di trenta giorni stabilito dall’art. 47 c.p.c., comma 2; analogamente va detto a riguardo delle censure riguardanti il capo del regolamento delle spese di lite, poiché le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o di secondo grado – ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (art. 46 c.p.c.) -, devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all’art. 42 c.p.c., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione (Sez. 6, n. 9268, 07/05/2015, ex multis); peraltro, a tutto concedere, la Me. (come osserva puntualmente il P.G.) non ha rispettato neppure il termine di quaranta giorni dalla notifica (10/10/2020) del ricorso principale, imposto dall’art. 371 c.p.c., per il ricorso incidentale;
c) ovviamente anche agli altri motivi, peraltro prospettanti doglianze che possono essere scrutinate solo dal giudice dichiarato definitivamente competente, seguono il medesimo preliminare destino di tardività;
3. la reciproca soccombenza consiglia l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
4. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di entrambi i ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (quanto all’applicabilità al regolamento di competenza, cfr., da ultimo Sez. 6 n. 13636/2020).
PQM
dichiara i ricorsi della s.r.l. M. e di Me.El. inammissibili, conferma la competenza arbitrale e compensa per intero fra le parti le spese legali del giudizio di legittimità;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di entrambi i ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022
Codice Civile > Articolo 1362 - Intenzione dei contraenti | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1367 - Conservazione del contratto | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 91 - Condanna alle spese | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 132 - Contenuto della sentenza | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 371 - Ricorso incidentale | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 809 - Numero degli arbitri | Codice Procedura Civile