Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.751 del 12/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1054/2018 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Panama, N. 68, presso lo studio dell’avvocato Puoti Giovanni che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

B.F.M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3158/2017 della COMM.TRIB.REG., LAZIO, depositata il 31/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

PREMESSO che:

1. con sentenza in epigrafe, la commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della commissione tributaria provinciale di Roma con cui erano stati accolti il ricorso proposto da B.F.M.G. e il ricorso proposto da F.A. contro i due avvisi di revisione del classamento delle rispettive unità immobiliari, poste in *****, nella microzona *****, emessi dall’Agenzia delle Entrate ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335. I due ricorsi erano stati riuniti in quanto aventi riferimenti ad avvisi identici, relativi ad unità immobiliari poste nel medesimo fabbricato;

2. la commissione regionale, in primo luogo, richiamata la pronuncia n. 21176/2016 di questa Corte di Cassazione, riteneva che gli avvisi fossero adeguatamente motivati con la sola indicazione dei presupposti generali e degli atti prodromici alla procedura di classamento, senza necessità di riferimento specifico ai singoli immobili, riclassificati, al pari di tutti quelli appartenenti alla medesima microzona, in base ad asseriti riscontri dell’incremento di valore di mercato e dello scostamento tra valore di mercato e valore catastale di tutti gli immobili della microzona. La commissione riteneva poi che la relazione di consulenza tecnica depositata dai contribuenti, in quanto “estremamente generica”, non fosse idonea a far ritenere assolto l’onere, su di essi gravante, di provare che gli immobili in questione fossero caratterizzati, rispetto agli altri della medesima microzona, da peculiarità tali da essere sottratti alla ratio del riclassamento per microzone ai sensi della L. n. 311 del 2004, citato art. 1, comma 335, di riallineamento ai valori di mercato dei valori catastali di unità immobiliari poste in un determinato contesto spaziale;

3. avverso la menzionata sentenza, F.A. ha proposto ricorso per cassazione basato su sei motivi;

4. B.F.M.G. non si è costituito;

5. l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. con il primo motivo di ricorso, viene lamentata la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1.

Il motivo è fondato.

La Corte si è più volte pronunciata sulla questione del contenuto necessario della motivazione di atti di accatastamento emessi dall’Agenzia, come quello di cui nella specie si tratta, ai sensi dell’art. 1, comma 335 (v., tra molte, di recente, ordd. n. 22563/2021; n. 20687/2021; n. 15452/2021; n. 1691/2020; n. 1560/2020; n. 1543/2020; n. 34679/2019).

E’ stato osservato che per orientamento consolidatosi definitivamente in considerazione della sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 (la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3,53 e 97 Cost., della L. n. 311, art. 1, comma 335, affermando tra l’altro che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo, in questo modo, la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione), “il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal citato comma 335, pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa” (così Cass. 3 marzo 2018, n. 17413; conformi Cass. n. 31829/2018 e già Cass. n. 16378/2018 e Cass. n. 22900/2017; in precedenza, conformi, Cass. n. 4712/2015 e n. 3156/2015). In relazione a ciò che precede, la Corte ha altresì precisato che se il nuovo classamento è stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, l’atto di riclassamento deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (vedi da ultimo Cass., 6-5, n. 9770/2019; Cass., Sez. 5, n. 19810/2019).

Ed ancora è stato detto che quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, il requisito motivazionale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, non è assolto con il riferimento alla “mera evoluzione del mercato immobiliare” nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019), non è assolto in forza del “richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento” essendo al contrario necessaria l’indicazione dettagliata “di quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione” (Cass. n. 4712 del 2015; n. 3156 del 2015)”, non è assolto ove manchino riscontri estimativi individualizzanti (Cass. n. 9770 del 2019), e’, al contrario, soddisfatto ove l’amministrazione dia conto di aver valutato, nel medesimo contesto cronologico, i caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403 del 2019).

Ed analogamente è stato affermato che “non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare; c) delle specifiche caratteristiche dell’immobile oggetto di nuovo classamento” (Cass. n. 23051 del 2019).

E’ stato più volte ribadito che “in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (Cass. n. 25960/2018; n. 23792/2018; n. 17413/2018; n. 17412/2018; n. 8741/2018); e ciò anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera) (Cass. n. 25960/2018; n. 23792/2018; n. 22900/2017; n. 3156/2015).

Infine, secondo le sezioni unite, l’Agenzia delle entrate competente deve specificare se il mutamento è dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (Cass. SU n. 7665/2016: nello stesso senso Cass. n. 25960/2018; n. 23792/2018).

Nella sentenza impugnata, i principi fin qui enunciati sono stati completamente disattesi. La commissione regionale ha ritenuto che l’avviso soddisfacesse i requisiti motivazionali di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, dicendo sufficiente il riferimento alla legge applicata (L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335), agli atti generali del processo revisionale previsti dalla legge medesima, a valutazioni effettuate dall’ufficio per l’interra microzona senza necessità di indicazione di specifiche caratteristiche dell’immobile riclassificato;

2. il primo motivo di ricorso va pertanto accolto e, restando assorbiti gli altri (con i quali la contribuente ha lamentato difetto di motivazione e conseguente nullità della sentenza impugnata per avere la CTR qualificato la relazione di consulenza tecnica di essa ricorrente come estremamente generica senza giustificare detta qualificazione; violazione dell’art. 2909 c.c., e dell’art. 324 c.p.c., e 97 Post. per avere la CTR “omesso di considerare l’effetto di giudicato di quattro sentenze in forza delle quali, in riforma degli accertamenti notificati dall’ufficio, è stata definitivamente assegnata ad unità immobiliari site nel medesimo immobile di quello della ricorrente la categoria A/2 (in luogo della categoria A/1 accertata dall’Ufficio)”; nullità della sentenza “per omessa pronuncia sulla carenza di motivazione sub specie di mancata indicazione degli elementi che avrebbero giustificato la parziale revisione del classamento della microzona considerata”; violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e per non avere la CTR ritenuto inammissibile l’appello dell’ufficio nonostante non rispettasse i requisiti imposti dal detto art. 53; violazione dell’art. 111 Cost., violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, “in relazione alla dedotta illegittimità delle Delib. dell’Agenzia del Territorio, n. 163/2005, e n. 30/11/2010, nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente e alla richiesta di disapplicazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7” per non avere la CTR disapplicato gli atti generali presupposti all’avviso), la sentenza impugnata deve essere cassata;

3. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicché la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c.) con accoglimento del ricorso originario della contribuente e annullamento dell’avviso impugnato;

5. sussistono ragioni di compensazione delle spese date da ciò che la giurisprudenza riguardo alla questione dibattuta era, al tempo della proposizione del ricorso, non univoca.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022

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