LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31762-2020 proposto da:
S.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA, 10, presso lo studio dell’avvocato MATTEO MEGNA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. R.G. 556/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
S.H., gambiano, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Perugia che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale;
il Ministero dell’interno ha depositato un semplice atto di costituzione.
CONSIDERATO
che:
il ricorso, articolato in tre motivi, è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, mancando l’esposizione dei fatti di causa;
il requisito non è soddisfatto, in vero, dalla ovvia menzione (di cui il ricorso unicamente si compone) dell’avvenuta presentazione di una domanda ex art. 702-bis c.p.c., del rigetto della medesima, dell’avvenuta proposizione dell’appello e del rigetto anche di codesto;
come questa Corte ha già più volte affermato, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati a esporre gli argomenti difensivi, possano ritenersi funzionalmente idonei a una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass. n. 24432-20, nonché, in altre materie, Cass. n. 15276-21, Cass. n. 8425-20);
l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022