Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.76 del 04/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8177-2020 proposto da:

F.A., domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, in Roma, alla piazza Cavour, rappresentato e difeso dall’avvocato Monica Benedetti;

– ricorrente –

contro

FASTWEB S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via F.P. de’ Calboli, n. 54, presso lo studio dell’avvocato Valerio Stanisci, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Francesco Papandrea;

– controricorrente –

e contro

TIM S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, alla via T. Salvini, n. 55, presso lo studio dell’avvocato Carlo D’Errico, rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Bodo, e Maria Cristina Carota;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 404/2019 della CORTE d’APPELLO di PERUGIA, depositata il 20/07/2019.

Udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

F.A., di professione ingegnere, chiese ed ottenne dal Tribunale di Spoleto un provvedimento cautelare ai fini dell’attivazione del trasferimento della linea telefonica tra le operatrici di telefonia Fastweb S.p.a. e TIM S.p.a..

La successiva domanda di risarcimento danni, proposta dallo stesso F., venne rigettata per mancanza di idonea allegazione, sia dal Tribunale di Spoleto, quale giudice del merito dopo il procedimento cautelare, che dalla Corte di Appello di Perugia.

Il F. impugna, quindi, per cassazione la sentenza n. 404 del 20/07/2019 della Corte territoriale, con atto affidato a tre motivi.

I tre motivi di ricorso censurano la sentenza d’appello: il primo per nullità della sentenza per omessa pronuncia, il secondo per mancata ingresso alla liquidazione equitativa dei danni e il terzo e ultimo la mancata compensazione delle spese.

Resistono con separati controricorsi Fastweb S.p.a. e TIM S.p.a..

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

La sola TIM S.p.a. ha depositato memoria difensiva.

Il primo motivo di ricorso è infondato: la Corte territoriale non ha pronunciato sugli appelli incidentali di TIM S.p.a. e di Fastweb S.p.a. in quanto condizionati all’accoglimento dell’appello principale e quindi reputandoli evidentemente assorbiti.

Il giudice dell’impugnazione di merito avrebbe, invece, violato l’art. 112 c.p.c., se avesse pronunciato sugli appelli incidentali nonostante il loro carattere condizionato.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto esso, sotto le spoglie della violazione della norma, cerca di confutare il giudizio di fatto del giudice di merito che ha escluso sussistessero circostanze su cui basare la liquidazione del danno. La Corte di Appello di Perugia ha, invero, affermato che alla liquidazione equitativa non poteva farsi luogo, per carenza delle allegazioni dello stesso F., non essendo a detto fine sufficiente quella che la mancata disponibilità, per circa otto mesi, di un’utenza telefonica fissa comportasse necessariamente un danno all’attività libero professionale, quale ingegnere, del F. a fronte del notorio uso prevalente delle utenze telefoniche mobili.

Il terzo motivo è inammissibile per estraneità alla ragione del decidere della Corte territoriale in quanto il giudice dell’impugnazione di merito non ha rigettato gli appelli incidentali ma li ha reputati assorbiti, perché condizionati, e l’esercizio del potere di compensazione delle spese di lite è discrezionale ed è riservato al giudice di merito, come affermato da, oramai costante, giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11329 del 26/04/2019 Rv. 653610 – 01), alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità: “In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivane del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.”.

Il ricorso, nel riscontro di inammissibilità e di infondatezza delle censure, è infondato.

Il ricorso e’, pertanto, rigettato.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, sono liquidate in favore delle due controparti, come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori di TIM S.p.a., che hanno reso la dichiarazione di cui all’art. 93 c.p.c..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00 per ciascuna controparte, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, con distrazione in favore degli avvocati Bodo Germana e Carota Maria Cristina.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione Sezione Sesta Civile Sottosezione 3, il 30 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

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