LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f. –
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4434/2021 proposto da:
COMUNE DI FOGGIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato FELICE EUGENIO LORUSSO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ADRIATICA SERVIZI S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA 26, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO STICCHI DAMIANI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 11054/2020 del TRIBUNALE di BARI.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE, il quale chiede alle Sezioni Unite di dichiarare la giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda di pagamento aggi e rimborso costi e la giurisdizione del T.A.R. sulla domanda volta a dichiarare l’invalidità o legittimità dell’incameramento della polizza fideiussoria.
RILEVATO
che:
con atto di citazione, iscritto al r.g.n. 11054/2020 presso il Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di imprese, la Adriatica Servizi s.r.l. convenne in giudizio il Comune di Foggia, al fine di ottenere l’accertamento del suo diritto, con conseguente condanna, al pagamento dell’aggio spettantele per l’attività di riscossione delle entrate del Comune di Foggia, esercitata in forza di un contratto di concessione, risolto da detto ente locale a seguito di misura interdittiva antimafia, disposta dalla Prefettura di Foggia.
Inoltre, l’Adriatica Servizi s.r.l. chiese accertarsi la nullità, ingiustizia ed illegittimità dell’atto di incameramento della polizza fideiussoria prestata dalla Società per carenza dei presupposti, nonché la condanna del Comune di Foggia a corrispondere l’importo dei premi di proroga, in ragione della mancata restituzione dell’originale della polizza.
Il Comune di Foggia, costituendosi in giudizio, propose eccezioni processuali e di merito, eccependo, in particolare, il difetto di giurisdizione del giudice adito. Nello specifico, il Comune di Foggia richiese di dichiarare il difetto di giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore della Corte dei Conti su tutte le domande proposte da Adriatica Servizi s.r.l. nei confronti del Comune di Foggia nel giudizio davanti al Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di imprese e, in via subordinata, di dichiarare il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in favore del Giudice amministrativo sulla domanda di accertamento della nullità/ingiustizia/illegittimità dell’atto di incameramento della cauzione definitiva prestata mediante polizza fideiussoria emessa dalla Compagnia di assicurazione Generali”.
Nelle more dei termini, concessi dal Giudice di merito ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, il Comune di Foggia ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che venga affermata la giurisdizione della Corte dei Conti, attesa la qualifica di agente contabile rivestita dalla società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di concessione-contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato e di enti pubblici; in subordine, sulla domanda di accertamento della nullità/illegittimità dell’atto di incameramento della polizza fideiussoria, il ricorrente ha rilevato il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in favore del Giudice amministrativo, sia ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c.) cod. proc. amm., sia ai sensi dell’art. 133, comma 1, lette), n. 1 cod. proc. amm..
Adriatica Servizi s.r.l. resiste con controricorso, ribadendo che, nella controversia, sono state avanzate domande di mero carattere patrimoniale, aventi ad oggetto il pagamento degli aggi spettanti, per cui la giurisdizione appartiene, ai sensi della deroga contenuta nell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., sulle conclusioni scritte del Procuratore Generale il quale ha chiesto che le Sezioni Unite di questa Corte dichiarino la giurisdizione della Corte dei Conti, emergendo, dagli atti, che la controversia involge un accertamento contabile del residuo saldo creditorio, eventualmente spettante al concessionario del servizio pubblico di riscossione. In ordine alla domanda concernente l’incameramento della polizza fideiussoria, il P.G. ha ritenuto che la controversia vada devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. proc. amm..
Il Comune di Foggia ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
da reiterato insegnamento della giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, benì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass. Sez. Un. 20350/18; id. n. 21928/18 e, di recente, n. 10105 del 16/04/2021);
emerge dagli atti, e non è contestato, che la domanda di condanna, azionata dall’Adriatica Servizi s.r.l., al pagamento dell’aggio e delle somme anticipate per spese di notifica e procedura si fonda su una complessa ricostruzione delle attività svolte su cui calcolare, in percentuale, il corrispettivo nonché sulla precisa quantificazione delle spese suddette (di notifica e procedura). Come rilevato, condivisibilmente dal p.m., la domanda di condanna è fondata, nella stessa impostazione della Società, su “un giudizio di conto” con l’Amministrazione concedente;
in materia, la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite è ferma nel ritenere che la società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l’ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un “giudizio di conto”.
Ne consegue che, allorquando, tale società, cessato il rapporto concessorio, chiede la spettanza delle somme riscosse, la domanda è devoluta alla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti, essendo questa l’autorità giurisdizionale deputata – in base alle norme del R.D. n. 1214 del 1934, artt. 13 e 44, ed alle successive di cui al D.P.R. n. 603 del 1973 ed al D.P.R. n. 858 del 1963, le quali non risultano abrogate dalla L. n. 657 del 1986 e dal successivo D.P.R. n. 43 del 1988 – alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra esattore delle imposte ed ente impositore e del risultato contabile finale di detti rapporti (Cass. Sez. Un. 16.11.2016 n. 23302; id. n. 8589 del 29.5.2003; n. 237 del 10.04.1999 e, di recente, con ampi richiami alla giurisprudenza precedente, Cass. Sez. Un. 18.06.2018 n. 16014 e Cass. Sez. Un. 28.2.2020 n. 5595);
in ordine alla prima domanda va, quindi, in continuità dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti;
ritiene il Collegio che a tale giurisdizione appartenga anche l’ulteriore domanda con cui l’Adriatica Servizi s.r.l. ha chiesto “dichiarare, altresì, nullo, ingiusto e illegittimo l’atto di incameramento della polizza fideiussoria per carenza dei presupposti e, comunque, condannare il Comune di Foggia a corrispondere l’importo dei premi di proroga in ragione della mancata restituzione dell’originale proroga”;
in particolare, negli atti del giudizio di merito, la Società deduce l’illegittimità dell’incameramento della polizza fideiussoria, sotto il profilo di una generica carenza dei presupposti, specificati solo con riguardo alla insussistenza di qualsivoglia danno subito dall’Amministrazione…, e il petitum conclusivo si sostanzia nella richiesta di condanna del Comune al pagamento dei premi di proroga, in ragione della mancata restituzione dell’originale della polizza.
Manca, invece, nell’atto di citazione, qualsiasi contestazione in ordine alla legittimità dell’avvenuta risoluzione/revoca della concessione, dichiarata dal Comune di Foggia ai sensi del D.Lgs. n. 194 del 2011, art. 94, a seguito della misura interdittiva antimafia, e alla quale è conseguita, di diritto secondo la prospettazione del Comune, la decisione di incamerare la cauzione prestata dalla società a mezzo di polizza fideiussoria.
Anche nel controricorso, l’Adriatica servizi s.r.l. ribadisce che il petitum dell’azione proposta riguarda l’insussistenza delle condizioni richieste per l’escussione di tale garanzia osservando in proposito, basti rilevare la insussistenza di qualsivoglia danno subito dall’Amministrazione che, invece, per effetto della attività espletata dalla odierna attrice sta incamerando le riscossioni oggetto del presente giudizio e che la causa petendi coincide con quella della domanda di accertamento dell’inadempimento contrattuale.
Individuato in tali termini il petitum sostanziale della controversia, deve, allora, ritenersi che anche la domanda relativa alla declaratoria di illegittimità dell’atto di incameramento della polizza fideiussoria e alla condanna del risarcimento del danno, rientra nell’ambito di quel giudizio di conto, nel quale, con interpretazione ampia, questa Corte, a Sezioni Unite, riconduce ogni tipo di controversia che insorge tra l’agente contabile e l’ente pubblico o l’amministrazione dello Stato (v. Cass. Sez. Un. 8580 del 29.05. 2003 resa in tema di restituzione della cauzione; Cass. n. 5595 del 28.02.2020 e n. 16014 del 18.06.2018 rese entrambe in tema di risarcimento del danno da condotta inadempiente).
In conclusione, va dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti innanzi alla quale vanno rimesse le parti, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti cui si demanda di provvedere sulle spese del regolamento di giurisdizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022