LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15838-2020 proposto da:
V.B., in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale “Interiors V.”, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO VECCHIO;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO *****, AXA ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 366/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 03/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
Con sentenza del 10 luglio 2018 il Tribunale di Salerno rigettava la domanda, proposta da V.B. nei confronti del condominio *****, di condanna del convenuto al risarcimento di danni subiti da un locale con funzione di deposito e dai suoi arredi, locale posto all’interno del condominio e di cui era conduttore il V., adducendone l’allagamento per perdita d’acqua dalle condutture condominiali del solaio soprastante; nella causa il condominio convenuto si era costituito resistendo e aveva anche ottenuto di chiamare la sua compagnia assicuratrice, Axa Assicurazioni S.p.A.
Il V. proponeva appello, cui la compagnia assicuratrice resisteva, mentre il condominio restava contumace.
Con sentenza del 3 aprile 2020 la Corte d’appello di Salerno rigettava il gravame.
Il V. – ammesso al patrocinio dello Stato – ha proposto ricorso da cui nessuno degli intimati si è difeso.
CONSIDERATO
che:
Il ricorso è composto di due motivi.
1.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., per “errore di percezione su fatti controversi con riguardo a prove considerate assenti ma effettivamente offerte alla cognizione del Giudice”: ciò riguarda testimonianze, l'”accertamento eseguito nell’immediatezza dal Comando VVUU” nonché le “conclusioni cui è giunto il CTP”.
1.2 Si tratta, con assoluta evidenza, di una valutazione alternativa degli esiti probatori, con riferimento a prove eseguite nell’istruttoria e ai rilievi del consulente tecnico d’ufficio, perseguendo quindi, inammissibilmente, un terzo grado di merito.
2.1 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c..
Ciò sarebbe “derivato da errore di percezione su fatti controversi” riguardo a prove considerate assenti e invece “offerte”, relative al danno subito dalla mobilia del locale e alla sua quantificazione “come periziata dal Ctu nella relazione aggiuntiva ed integrativa dei quesiti riferiti alla mobilia”, in riferimento pure alla perizia del consulente tecnico di parte attorea.
2.2 Anche in questo motivo si è dinanzi ad un’ulteriore censura direttamente fattuale, che si presenterebbe ammissibile soltanto in un gravame e non quindi rivolgendosi al giudice di legittimità.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non essendovi stata difesa degli intimati, non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.
Nel caso in esame, come si è visto, il ricorrente è stato ammesso al patrocinio di Stato. Al riguardo, S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 afferma che, qualora emetta – come nel caso in esame – una delle pronunce di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il giudice dell’impugnazione “deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell’importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”.
Seguendo pertanto tale insegnamento nomofilattico, si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022