Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.77 del 04/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20048-2020 proposto da:

L.G., in qualità di erede della Dott.ssa D.P.M., elettivamente domiciliato in Roma, al viale Parioli, n. 63, int. 6, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI FOTI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO STARVAGGI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 232/2019 della CORTE d’APPELLO di MESSINA, depositata il 27/03/2019;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021, dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

E’ impugnata con cinque motivi di ricorso la sentenza, n. 232 del 27/03/2019, della Corte di Appello di Messina che in controversia tra la farmacista D.P.M. e l’Azienda Sanitaria Provinciale di ***** ha dichiarato cessata la materia del contendere in causa in cui era stata soltanto parzialmente accolta, in primo grado, l’opposizione dell’Azienda Sanitaria al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Dott.ssa D.P.M., nella qualità di titolare di farmacia convenzionata.

La Azienda Sanitaria provinciale è rimasta intimata.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilità, è stata ritualmente comunicata.

Il ricorrente L.G. ha depositato memoria in via telematica.

I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale.

Il primo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1193,1195 e 2697 c.c., e dell’art. 111 Cost..

Il secondo mezzo pone censura di motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., degli artt. 1188 e 1189 c.c., e dell’art. 111 Cost..

Il terzo motivo pone censura di omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 91 c.p.c., in punto di regolazione delle spese di lite.

Il quarto, e ultimo, mezzo pone censura di omesso esame di fatto decisivo in relazione all’art. 132 c.p.c, comma 1, n. 4.

Il ricorso è inammissibile, per mancata dimostrazione della qualità di erede, in quanto L.G. ha soltanto dichiarato di essere erede della defunta D.P.M., ma non ha in alcun modo comprovato la sussistenza effettiva della detta qualità, e peraltro di essere erede unico. In materia deve richiamarsi l’orientamento di questa Corte, al quale il Collegio presta adesione e intende dare continuità, secondo il quale il soggetto che proponga ricorso per cassazione in qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado del giudizio, deve non soltanto allegare la propria “legitimatio ad causam” per essere subentrato nella medesima posizione del dante causa, ma deve altresì fornirne la prova, la cui mancanza, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d’impugnazione, è rilevabile anche d’ufficio, ed ha per conseguenza la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 24050 del 26/09/2019 Rv. 655307 – 01).

E’ appena il caso di aggiungere, ai fini di completezza motivazionale, che: il primo motivo è inammissibile in quanto rispetto al rilievo di mancata contestazione della differenza fra credito ingiunto e quello ritenuto a saldo dalla Azienda Sanitaria Provinciale si oppongono le non pertinenti contestazioni relative al diverso aspetto dell’adempimento (peraltro, da considerare tardive quelle in comparsa conclusionale), per il resto incentrandosi il motivo sul giudizio di fatto.

Il secondo motivo è infondato alla stregua della oramai stabile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23084 del 16/11/2005 Rv. 585557 – 01) che ha affermato che “In tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., la comunicazione dell’ente locale con cui viene portata a conoscenza del creditore l’avvenuta emissione del mandato di pagamento, ancorché senza trasmettere copia del mandato, esclude che il creditore possa fare ricorso all’azione esecutiva e intimare il precetto, atteso che i pagamenti dell’ente locale vengono eseguiti attraverso il tesoriere e nella sede di questo, sicché non v’e’ luogo per l’attuazione coattiva del diritto allorquando il debitore abbia già proceduto alla liquidazione della spesa, alla emissione e trasmissione del mandato al tesoriere, così facendo quanto dovuto per adempiere, mentre è il creditore a dover a questo punto collaborare per ricevere il pagamento”.

Il terzo motivo è inammissibile perché, avendo il giudice dell’impugnazione ritenuto provato l’adempimento, ha provveduto sulle spese coerentemente a tale conclusione, mentre la compensazione resta riservata alla sua discrezionalità (Cass. n. 11329 del 26/04/2019 Rv. 653610 – 01).

Il quarto, e ultimo, motivo è inammissibile perché denuncia la motivazione apparente, ma in realtà confuta il giudizio di fatto.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, non avendo la controparte spiegato alcuna attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 30 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

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