LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14714/2018 R.G., proposto da:
il Comune di Fiano Romano (RM), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Apice, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
– ricorrente –
contro
la “RELEASE S.p.A.”, con sede in Milano, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 30 novembre 2017 n. 6984/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19 ottobre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
che:
Il Comune di Fiano Romano (RM) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 30 novembre 2017 n. 6984/11/2017, che, in controversia su impugnazione di diniego di rimborso per l’IMU relativa all’anno 2012, in relazione ad immobili concessi in leasing finanziario a terzi, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal medesimo nei confronti della “RELEASE S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 30 settembre 2016 n. 21818/12/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato l’absolutio ab instantia sul presupposto della tardività dell’appello proposto oltre la scadenza del termine breve. La “RELEASE S.p.A.” è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere stata erroneamente dichiarata dal giudice del gravame l’inammissibilità dell’appello con motivazione inesistente o apparente in ordine alla sua proposizione oltre la scadenza del termine breve di sessanta giorni, il quale non sarebbe ancora decorso al momento della notifica del ricorso alla controparte a causa della nullità della notifica della sentenza impugnata.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, e dell’art. 145 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice del gravame che la notifica della sentenza impugnata alla controparte fosse regolare, nonostante l’omessa indicazione della destinazione al legale rappresentante dell’ente locale, con la conseguente operatività del termine lungo di sei mesi per la proposizione dell’appello.
3. Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non essere stato valutato dal giudice del gravame che la sentenza impugnata era stata notificata senza l’indicazione di alcuno specifico destinatario.
4. Con il quarto ed ultimo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice del gravame che l’IMU sia dovuta da lessor, in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing finanziario, soltanto dopo la riconsegna dell’immobile.
Ritenuto che:
1. Il primo motivo è infondato.
1.1 Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, (tra le tante: Cass., Sez. 1", 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6"-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6"-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5”, 13 aprile 2021, n. 9627).
1.2 Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’adeguata e concisa esposizione delle ragioni sottese alla dichiarata inammissibilità dell’appello (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto), con particolare riguardo alla tardività della notifica. Secondo la sentenza impugnata: “L’appellato eccepisce la tardività dell’appello e quindi la sua inammissibilità. L’eccezione è fondata, perché la sentenza impugnata venne notificata al Comune di Fiano Romano che l’ha ricevuta il 10 gennaio 2016. (…) Il giorno di scadenza era quindi il 10 gennaio, che era sabato, il 12 era domenica e quindi l’appello avrebbe dovuto essere spedito (entro) il successivo giorno 13 gennaio, mentre (il) Comune spedì la raccomandata n. *****, contenente l’impugnazione, il giorno 29 gennaio 2016 e quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza. L’appello va quindi dichiarato inammissibile”. Per cui, si può ritenere che la motivazione del decisum raggiunga la soglia del minimo costituzionale.
2. Preliminarmente, il collegio ritiene di condividere le argomentazioni illustrate dall’ente impositore nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., con riguardo all’autosufficienza del secondo motivo e del terzo motivo, disattendendo le perplessità manifestate dal relatore nella formulazione della proposta sulla relativa ammissibilità. Per cui, nulla osta allo scrutinio dei predetti motivi.
2.1 Ciò detto, il secondo motivo ed il terzo motivo – la cui stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto, per la comune attinenza al tema della regolarità della notifica della sentenza impugnata – sono parimenti infondati.
2.2 In primo luogo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la nullità della notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, non rientra nel novero di quelle insanabili previste dall’art. 158 c.p.c., e resta sanata, per effetto dell’art. 157 c.p.c., se non è fatta valere nella prima istanza o difesa successiva all’atto viziato o alla notizia di esso, senza che in difetto di tale iniziativa della parte essa possa esser rilevata d’ufficio dal giudice; pertanto, nell’ipotesi in cui l’appellante venga a conoscenza della notificazione solo per effetto di eccezione che la controparte sollevi e documenti al momento della sua rituale costituzione, egli ne riceve “notizia” ai sensi del citato art. 157 c.p.c., comma 2, e deve sollevare la relativa eccezione nella prima difesa successiva, verificandosi, in mancanza, sanatoria (Cass., Sez. 6-3, 8 agosto 2017, n. 19714).
Nella specie, a ben vedere, a dispetto di quanto inizialmente rilevato dal relatore nella formulazione della proposta, il ricorrente ha complessivamente assolto l’onere di tempestiva eccezione della nullità della notificazione innanzi al giudice del gravame, riportando (sia pure nella preliminare esposizione delle vicende processuali) lo stralcio dell’atto di appello con il rilievo della carente indicazione (sia all’esterno che all’interno del plico) del destinatario (in particolare, il Sindaco, nella qualità di legale rappresentante del Comune) nella notifica a mezzo del servizio postale della sentenza impugnata.
2.2 Ciò non di meno, tale omissione non costituisce vizio di nullità della notifica. Invero, la notificazione ad una persona giuridica ai sensi dell’art. 145 c.p.c., tanto nel testo originario, quanto in quello riformato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, non richiede necessariamente l’indicazione della persona fisica che la rappresenta, salvo che non sia eseguita direttamente a quest’ultima (Cass., Sez. 1, 18 gennaio 2017, n. 1167). Peraltro, la notificazione di un atto a una persona giuridica può essere effettuata, impersonalmente, al legale rappresentante pro tempore, non richiedendo obbligatoriamente l’art. 145 c.p.c., l’indicazione della persona fisica che rappresenta l’ente, come può argomentarsi dal comma della medesima disposizione, che considera tale indicazione come mera eventualità. Difatti, onere del notificante è solo quello di indicare la denominazione e la sede della persona giuridica, in modo da consentire senza incertezza l’identificazione dell’ente destinatario della notifica, ma non anche quello di precisare o di accertare preventivamente il nominativo della persona fisica che ne abbia la rappresentanza (Cass., Sez. 2", 14 febbraio 1994, n. 1460; Cass., Sez. 2, 18 settembre 2015, n. 18346; Cass., Sez. 2, 16 febbraio 2016, n. 2954).
2.3 Ne’ la carente specificazione della notifica dell’atto all’ente giuridico “in persona del legale rappresentante pro tempore” ne inficia in alcun modo la validità, non ingenerandosi alcuna incertezza sulla individuazione del destinatario. Per cui, essa era perfettamente idonea a consentire la decorrenza del termine breve per la proposizione dell’appello.
3. L’esito dei precedenti motivi, confermando l’inammissibilità dell’appello proposto dall’ente impositore, preclude l’esame del motivo attinente alla sussistenza del presupposto impositivo.
4. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, non resta che rigettare il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso, nonché dichiarare l’assorbimento del quarto motivo di ricorso.
5. Nulla deve essere disposto con riguardo alla regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.
6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara l’assorbimento del quarto motivo di ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022